XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1837
Onorevoli Deputati! - L'Accordo per la promozione e
protezione degli investimenti tra l'Italia e la Slovenia
costituisce il terzo strumento internazionale in materia
portato a definizione con i Paesi successori della ex
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (RFJ), dopo
quello egualmente definito con la Croazia e con la ex
Repubblica jugoslava di Macedonia.
Successivamente il negoziato è stato concluso con la
Bosnia-Erzegovina (Ancona, 19 maggio 2000). Anche con la RFJ
un Accordo similare è già stato parafato.
Da tale situazione si evince la cura con la quale viene
perseguita la predisposizione di un appropriato quadro
giuridico per la garanzia degli imprenditori italiani operanti
in quell'area o che alla stessa guardano con interesse.
Un parallelo sforzo è in atto da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze per la predisposizione di
Convenzioni bilaterali volte ad evitare le doppie imposizioni
fiscali: un tale accordo è stato già perfezionato con la
Macedonia e con la Croazia ed è stato parafato con la
Slovenia.
Sotto un profilo più specifico, particolare cura è stata
posta nel prevedere minuziosamente, per l'Accordo ora
presentato per la ratifica, tutti gli aspetti giuridici dai
quali possa derivare una reale tutela degli imprenditori
italiani che intendono investire in Slovenia, dai casi di
nazionalizzazioni o di espropriazioni, alla riesportazione
degli utili o dei capitali disinvestiti, dal regime dei cambi
applicabili ai trasferimenti, alla soluzione delle
controversie.
I punti salienti dell'Accordo possono essere, in sintesi,
così indicati:
articoli 4 e 5, in materia di giusto risarcimento per
danni o perdite: si prevede il risarcimento in caso gli
investitori di una delle due Parti contraenti incorrano in
perdite nel territorio dell'altra Parte per danni derivanti da
eventi bellici o da cause assimilabili ad un conflitto, oltre
che in casi di nazionalizzazione ed esproprio;
articoli 6 e 8: recanti "Rimpatrio di capitali, profitti
e retribuzioni" e "Modalità di trasferimento": assicurano
libera trasferibilità, una volta assolti gli obblighi fiscali,
dei profitti derivanti dagli investimenti e dalle somme
spettanti in caso di disinvestimento di capitali; i
trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta
convertibile al tasso di cambio valido alla data in cui
l'investitore richiede il trasferimento;
articolo 9, in materia di "Arbitrato internazionale":
regola i casi di controversie sia tra l'investitore e la Parte
ospitante nel cui territorio è stato attuato l'investimento
sia tra le Parti Contraenti, relativamente all'interpretazione
ed all'applicazione del presente Accordo.
Dell'Accordo costituisce parte integrante un Protocollo,
le cui clausole forniscono dettagliate e puntuali precisazioni
sulla interpretazione e la portata dei più importanti articoli
dell'Accordo.
L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o
regolamenti vigenti e non apporta - oltre all'autorizzazione
parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme
di adeguamento al diritto interno.
Dall'attuazione del medesimo, che assicura ai nostri
operatori il trattamento più favorevole previsto
dall'ordinamento in vigore nella Repubblica di Slovenia, non
derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale
gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono
minimamente quantificabili: per la copertura di tali tipi di
danni, pertanto, si provvede con legge speciale che viene
emanata in occasione del singolo evento.
D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle
controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il
ricorso a normali canali diplomatici.
Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare
dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i normali
stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
Per tale considerazione non derivano dal presente
provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato e non si
rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2
dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende
necessario poiché l'atto internazionale in oggetto prevede al
fine della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del
Parlamento italiano alla ratifica da parte del Presidente
della Repubblica.
L'Accordo sulla promozione degli investimenti tra
l'Italia e la Slovenia non sostituisce nessun Accordo
previgente in materia, non incide, modificandoli, su leggi o
regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione
parlamentare alla ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme
di adeguamento al diritto interno.
Dall'attuazione del medesimo, che assicura ai nostri
operatori un trattamento non meno favorevole di quello
riservato agli investimenti e ai relativi redditi dei
cittadini sloveni o degli investitori di Stati terzi, non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
L'Atto internazionale in questione si è reso necessario
per definire una disciplina giuridica che favorisce i rapporti
economici con un Paese nato dalla dissoluzione della
ex-Repubblica socialista di Jugoslavia.
Come già rilevato nella relazione illustrativa, tale
esigenza è stata avvertita anche per altri Paesi della
ex-Repubblica jugoslava, quali Croazia e Macedonia; con la
regione slovena, in quanto confinante con l'Italia, i rapporti
sono stati sempre storicamente piuttosto stretti.
L'Accordo in parola mira a fornire un quadro giuridico di
riferimento a tutela degli imprenditori che intendono
investire in Slovenia, favorendo pertanto l'incremento dei
rapporti economici delle Parti contraenti.
In tale ottica gli investitori delle due Parti vengono
tutelati, prevedendo, in particolare, giusti risarcimenti per
danni o perdite dovuti ad eventi bellici o cause naturali o a
seguito di nazionalizzazioni ed espropri e viene assicurata
libera trasferibilità dei profitti e dei capitali
investiti.