XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1837




        Onorevoli Deputati! - L'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia e la Slovenia costituisce il terzo strumento internazionale in materia portato a definizione con i Paesi successori della ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (RFJ), dopo quello egualmente definito con la Croazia e con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
        Successivamente il negoziato è stato concluso con la Bosnia-Erzegovina (Ancona, 19 maggio 2000). Anche con la RFJ un Accordo similare è già stato parafato.
        Da tale situazione si evince la cura con la quale viene perseguita la predisposizione di un appropriato quadro giuridico per la garanzia degli imprenditori italiani operanti in quell'area o che alla stessa guardano con interesse.
        Un parallelo sforzo è in atto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per la predisposizione di Convenzioni bilaterali volte ad evitare le doppie imposizioni fiscali: un tale accordo è stato già perfezionato con la Macedonia e con la Croazia ed è stato parafato con la Slovenia.
        Sotto un profilo più specifico, particolare cura è stata posta nel prevedere minuziosamente, per l'Accordo ora presentato per la ratifica, tutti gli aspetti giuridici dai quali possa derivare una reale tutela degli imprenditori italiani che intendono investire in Slovenia, dai casi di nazionalizzazioni o di espropriazioni, alla riesportazione degli utili o dei capitali disinvestiti, dal regime dei cambi applicabili ai trasferimenti, alla soluzione delle controversie.
        I punti salienti dell'Accordo possono essere, in sintesi, così indicati:

            articoli 4 e 5, in materia di giusto risarcimento per danni o perdite: si prevede il risarcimento in caso gli investitori di una delle due Parti contraenti incorrano in perdite nel territorio dell'altra Parte per danni derivanti da eventi bellici o da cause assimilabili ad un conflitto, oltre che in casi di nazionalizzazione ed esproprio;

            articoli 6 e 8: recanti "Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni" e "Modalità di trasferimento": assicurano libera trasferibilità, una volta assolti gli obblighi fiscali, dei profitti derivanti dagli investimenti e dalle somme spettanti in caso di disinvestimento di capitali; i trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio valido alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento;

            articolo 9, in materia di "Arbitrato internazionale": regola i casi di controversie sia tra l'investitore e la Parte ospitante nel cui territorio è stato attuato l'investimento sia tra le Parti Contraenti, relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo.

        Dell'Accordo costituisce parte integrante un Protocollo, le cui clausole forniscono dettagliate e puntuali precisazioni sulla interpretazione e la portata dei più importanti articoli dell'Accordo.
        L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non apporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.
        Dall'attuazione del medesimo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento in vigore nella Repubblica di Slovenia, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: per la copertura di tali tipi di danni, pertanto, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
        D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso a normali canali diplomatici.
        Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
        Per tale considerazione non derivano dal presente provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato e non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

          Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario poiché l'atto internazionale in oggetto prevede al fine della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Presidente della Repubblica.
          L'Accordo sulla promozione degli investimenti tra l'Italia e la Slovenia non sostituisce nessun Accordo previgente in materia, non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.
          Dall'attuazione del medesimo, che assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai relativi redditi dei cittadini sloveni o degli investitori di Stati terzi, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

          L'Atto internazionale in questione si è reso necessario per definire una disciplina giuridica che favorisce i rapporti economici con un Paese nato dalla dissoluzione della ex-Repubblica socialista di Jugoslavia.
          Come già rilevato nella relazione illustrativa, tale esigenza è stata avvertita anche per altri Paesi della ex-Repubblica jugoslava, quali Croazia e Macedonia; con la regione slovena, in quanto confinante con l'Italia, i rapporti sono stati sempre storicamente piuttosto stretti.
          L'Accordo in parola mira a fornire un quadro giuridico di riferimento a tutela degli imprenditori che intendono investire in Slovenia, favorendo pertanto l'incremento dei rapporti economici delle Parti contraenti.
          In tale ottica gli investitori delle due Parti vengono tutelati, prevedendo, in particolare, giusti risarcimenti per danni o perdite dovuti ad eventi bellici o cause naturali o a seguito di nazionalizzazioni ed espropri e viene assicurata libera trasferibilità dei profitti e dei capitali investiti.




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