XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1823
Onorevoli Colleghi! - Il processo di profondo
rinnovamento delle autonomie locali, iniziato con la legge n.
142 del 1990 e proseguito con le modifiche introdotte dalla
legge n. 81 del 1993, successivamente arricchita dalle norme
contenute nelle leggi sulla semplificazione amministrativa n.
59 del 1997 e n. 127 del 1997, ha complessivamente ridisegnato
l'architettura delle istituzioni locali. Tali disposizioni
sono oggi ricomprese nel testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'articolo 51 del medesimo testo unico stabilisce, tra
l'altro, che un sindaco o un presidente della provincia
possono essere eletti per soli due mandati consecutivi e si
pone, quindi, in evidente contrasto con la necessità di
assicurare stabilità e continuità all'azione amministrativa
apparendo, inoltre, eccessivamente restrittivo della sovranità
popolare.
Tale limitazione nel nostro ordinamento è prevista solo in
questi due casi, non riscontrandosi in alcuna delle altre
cariche elettive esistenti a livello centrale o decentrato.
Appare evidente, quindi, la disparità di trattamento tra
coloro che, pur se in diversi livelli di governo, sono
chiamati ad amministrare la cosa pubblica con lo stesso
impegno, la stessa assunzione di responsabilità (per i sindaci
assai più diretta che in passato), ma con premesse di durata
rigidamente precostituite solo per alcuni di loro,
indipendentemente dalla bontà o meno del proprio operato. Non
può, inoltre, non tenersi conto del particolare clima politico
in cui si trovava il Paese all'inizio degli anni novanta,
momento in cui tali vincoli furono introdotti.
Ma la citata legge n. 81 del 1993 sull'elezione diretta
dei sindaci e dei presidenti della provincia ha consentito
l'emergere di una classe dirigente locale più preparata ed
efficiente e che ha ridato vitalità agli enti locali,
generando radicali cambiamenti civili e sociali, di cultura,
di mentalità in tutto il nostro Paese.
E' inoltre evidente, anche alla luce delle maggiori
responsabilità ed impegni oggi richiesti ai sindaci e ai
presidenti della provincia, che due mandati siano spesso
insufficienti per avviare e completare un programma di
risanamento di una amministrazione locale che riceve, inoltre,
richieste sempre più specifiche dalle proprie cittadinanze. La
stabilità del governo degli enti locali deve essere tutelata
per rendere possibile l'attuazione concreta di ampi e
complessi compiti che oggi comuni e province sono chiamati ad
attuare.
Per quanto premesso, la presente proposta di legge intende
abrogare la disposizione del citato testo unico relativa alla
limitazione del numero dei mandati dei sindaci e dei
presidenti della provincia.