XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1816
Onorevoli Colleghi! - L'idoneità artistica, vale a dire
la capacità di rendere la prestazione lavorativa ai necessari
livelli di professionalità, per alcune figure professionali
del settore dello spettacolo è intimamente collegata all'età
anagrafica.
Tale fisiologica condizione, comune peraltro a tutte le
figure artistiche operanti nell'ambito del teatro musicale,
assume particolare e determinante rilievo per i tersicorei e
ballerini.
Di ciò tenne opportunamente conto il legislatore nel 1971,
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1420, in
materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) quando fissò al quarantacinquesimo anno di età per
gli uomini e al quarantesimo anno di età per le donne, il
momento del conseguimento del diritto a pensione per i
tersicorei e ballerini.
Con la seguente proposta di legge, si intende assicurare
la necessaria corrispondenza tra l'età per il collocamento a
riposo e correlativamente per l'accesso al trattamento
pensionistico ed il limite massimo anagrafico/fisiologico in
prossimità del quale le prestazioni artistiche tendono
inevitabilmente a decadere sul piano dell'efficienza
qualitativa professionale.
Nel 1997, nell'ambito del processo di armonizzazione dei
diversi regimi pensionistici, conseguente alla riforma del
sistema pensionistico introdotta dalla legge n. 335 del 1995,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promosse una
serie di audizioni con le categorie dello spettacolo in vista
dell'emanazione del decreto legislativo di riforma della
normativa previdenziale dell'ENPALS.
Sia da parte dei datori di lavoro del settore che da parte
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori si richiese la
conferma per i tersicorei e ballerini dei previgenti limiti
d'età per il collocamento a riposo, considerate le peculiari
caratteristiche dell'attività svolta.
Tale richiesta, fatta propria anche dalle competenti
Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere il loro parere
sullo schema di decreto, venne però immotivatamente trascurata
dal Governo e dalla previdenza sociale. Il decreto legislativo
n. 182 del 1997 introdusse, pertanto, l'innalzamento graduale
dell'età pensionabile dei tersicorei e ballerini fino a
raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e di 47 anni per
le donne.
Si tratta di una previsione legislativa che l'intero mondo
della musica e della danza ha giudicato irragionevole sotto il
profilo artistico e culturale e pregiudizievole dal punto di
vista economico e operativo, in particolare per le istituzioni
che si avvalgono di corpi di ballo, costituito da tersicorei
con supposti di lavoro a tempo indeterminato.
A tale situazione intende porre riparo la presente
proposta di legge, ripristinando il limite di età di 45 anni
per gli uomini e di 40 anni per le donne per il pensionamento
di vecchiaia dei tersicorei e ballerini ed evitando così i
gravissimi danni inevitabilmente derivanti alle Fondazioni
lirico-sinfoniche, le cui dotazioni organiche prevedono
compagnie di danza e, in genere, all'attività della danza in
Italia - al cui finanziamento lo Stato contribuisce in via
ordinaria e prevalente - dal mantenimento in servizio di
figure artistiche solo nominalmente operative, ma
sostanzialmente non più in grado di svolgere le prestazioni
lavorative loro richieste.