XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1816




        Onorevoli Colleghi! - L'idoneità artistica, vale a dire la capacità di rendere la prestazione lavorativa ai necessari livelli di professionalità, per alcune figure professionali del settore dello spettacolo è intimamente collegata all'età anagrafica.
        Tale fisiologica condizione, comune peraltro a tutte le figure artistiche operanti nell'ambito del teatro musicale, assume particolare e determinante rilievo per i tersicorei e ballerini.
        Di ciò tenne opportunamente conto il legislatore nel 1971, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1420, in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) quando fissò al quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e al quarantesimo anno di età per le donne, il momento del conseguimento del diritto a pensione per i tersicorei e ballerini.
        Con la seguente proposta di legge, si intende assicurare la necessaria corrispondenza tra l'età per il collocamento a riposo e correlativamente per l'accesso al trattamento pensionistico ed il limite massimo anagrafico/fisiologico in prossimità del quale le prestazioni artistiche tendono inevitabilmente a decadere sul piano dell'efficienza qualitativa professionale.
        Nel 1997, nell'ambito del processo di armonizzazione dei diversi regimi pensionistici, conseguente alla riforma del sistema pensionistico introdotta dalla legge n. 335 del 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promosse una serie di audizioni con le categorie dello spettacolo in vista dell'emanazione del decreto legislativo di riforma della normativa previdenziale dell'ENPALS.
        Sia da parte dei datori di lavoro del settore che da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori si richiese la conferma per i tersicorei e ballerini dei previgenti limiti d'età per il collocamento a riposo, considerate le peculiari caratteristiche dell'attività svolta.
        Tale richiesta, fatta propria anche dalle competenti Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere il loro parere sullo schema di decreto, venne però immotivatamente trascurata dal Governo e dalla previdenza sociale. Il decreto legislativo n. 182 del 1997 introdusse, pertanto, l'innalzamento graduale dell'età pensionabile dei tersicorei e ballerini fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e di 47 anni per le donne.
        Si tratta di una previsione legislativa che l'intero mondo della musica e della danza ha giudicato irragionevole sotto il profilo artistico e culturale e pregiudizievole dal punto di vista economico e operativo, in particolare per le istituzioni che si avvalgono di corpi di ballo, costituito da tersicorei con supposti di lavoro a tempo indeterminato.
        A tale situazione intende porre riparo la presente proposta di legge, ripristinando il limite di età di 45 anni per gli uomini e di 40 anni per le donne per il pensionamento di vecchiaia dei tersicorei e ballerini ed evitando così i gravissimi danni inevitabilmente derivanti alle Fondazioni lirico-sinfoniche, le cui dotazioni organiche prevedono compagnie di danza e, in genere, all'attività della danza in Italia - al cui finanziamento lo Stato contribuisce in via ordinaria e prevalente - dal mantenimento in servizio di figure artistiche solo nominalmente operative, ma sostanzialmente non più in grado di svolgere le prestazioni lavorative loro richieste.




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