XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1811
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, l'articolo 200 del
codice di procedura penale disciplina il segreto
professionale. L'articolo così recita:
"1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o
professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne
all'autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui
statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati
autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le
ostetriche e ogni altro esercente una professione
sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai
quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre
determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se
risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali
i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario
nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie
sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si
procede e la loro veridicità può essere accertata solo
attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il
giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue
informazioni".
Alla luce dell'articolo testé ricordato appare del tutto
evidente il carattere discriminatorio che il codice di
procedura penale riserva nei confronti dei giornalisti, la cui
categoria appare dunque mortificata da un trattamento di tale
fatta. A differenza di altre categorie di professionisti,
quella dei giornalisti non vede proiettata pienamente la
tutela del segreto professionale anche in sede processuale.
Questo diverso trattamento non trova ragionevole
giustificazione e così l'interesse all'integrale attuazione
della giustizia, che cede dinanzi a taluni segreti quali, ad
esempio, quelli dei consulenti tecnici, dei medici, dei
farmacisti e dei ministri di talune confessioni religiose, si
consuma poi interamente ai danni dei giornalisti. Il rapporto
fra l'uguaglianza di fronte al generale obbligo di
testimoniare nel processo penale e la libertà di informazione,
cui il segreto giornalistico appare di effettiva utilità
strumentale, è un rapporto delicato che deve trovare un giusto
contemperamento degli interessi in gioco e non risolversi
invece con la schiacciante preponderanza del primo a totale
spregio della seconda.
Infatti la previsione normativa contenuta nel secondo
periodo del comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura
penale ridimensiona enormemente il diritto al segreto
professionale dei giornalisti, che pure lo stesso articolo
riconosce nel primo periodo del medesimo comma. Il
ridimensionamento appare invero assai criticabile. Da questo
consegue, infatti, che proprio le notizie più interessanti e
di carattere riservato, che per loro natura quindi sono di
dominio di pochissimi se non addirittura solo della fonte del
giornalista, non potrebbero essere diffuse dal giornalista
senza mettere a serio rischio la segretezza dell'identità del
suo informatore. Infatti qualora il giudice, una volta
ritenuta indispensabile la notizia per provare il reato, non
fosse in grado con altri mezzi di accertare la veridicità
della notizia stessa (ma è proprio il carattere assolutamente
esclusivo della notizia a far sì che sia alquanto improbabile
che altri mezzi di prova vi siano) può ordinare al
giornalista-teste di indicare la sua fonte di informazioni. E'
evidente quindi che un giornalista coscienzioso e rispettoso a
che l'identità del suo informatore rimanga ignota sarà portato
a non utilizzare quelle notizie ricevute a carattere
fiduciario, magari interessantissime, ma di cui non sia certo
che il giudice possa addivenire ad accertarne la veridicità
tramite altre vie. Situazioni del genere, lungi dall'essere
mere ipotesi scolastiche, si ripetono frequentemente nella
realtà ed arrecano un grave danno al diritto che i cittadini
hanno ad essere informati (anche di possibili pericoli).
La difesa della libertà d'informazione nel nostro Paese
passa anche attraverso la difesa del segreto professionale dei
giornalisti nel procedimento penale. Di ciò dobbiamo avere
piena coscienza. E' per questo motivo che ci auguriamo che la
presente proposta di legge venga approvata al più presto.