XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1811




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, l'articolo 200 del codice di procedura penale disciplina il segreto professionale. L'articolo così recita:

        "1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

            a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

            b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

            c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

            d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

        2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
        3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni".

        Alla luce dell'articolo testé ricordato appare del tutto evidente il carattere discriminatorio che il codice di procedura penale riserva nei confronti dei giornalisti, la cui categoria appare dunque mortificata da un trattamento di tale fatta. A differenza di altre categorie di professionisti, quella dei giornalisti non vede proiettata pienamente la tutela del segreto professionale anche in sede processuale. Questo diverso trattamento non trova ragionevole giustificazione e così l'interesse all'integrale attuazione della giustizia, che cede dinanzi a taluni segreti quali, ad esempio, quelli dei consulenti tecnici, dei medici, dei farmacisti e dei ministri di talune confessioni religiose, si consuma poi interamente ai danni dei giornalisti. Il rapporto fra l'uguaglianza di fronte al generale obbligo di testimoniare nel processo penale e la libertà di informazione, cui il segreto giornalistico appare di effettiva utilità strumentale, è un rapporto delicato che deve trovare un giusto contemperamento degli interessi in gioco e non risolversi invece con la schiacciante preponderanza del primo a totale spregio della seconda.
        Infatti la previsione normativa contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale ridimensiona enormemente il diritto al segreto professionale dei giornalisti, che pure lo stesso articolo riconosce nel primo periodo del medesimo comma. Il ridimensionamento appare invero assai criticabile. Da questo consegue, infatti, che proprio le notizie più interessanti e di carattere riservato, che per loro natura quindi sono di dominio di pochissimi se non addirittura solo della fonte del giornalista, non potrebbero essere diffuse dal giornalista senza mettere a serio rischio la segretezza dell'identità del suo informatore. Infatti qualora il giudice, una volta ritenuta indispensabile la notizia per provare il reato, non fosse in grado con altri mezzi di accertare la veridicità della notizia stessa (ma è proprio il carattere assolutamente esclusivo della notizia a far sì che sia alquanto improbabile che altri mezzi di prova vi siano) può ordinare al giornalista-teste di indicare la sua fonte di informazioni. E' evidente quindi che un giornalista coscienzioso e rispettoso a che l'identità del suo informatore rimanga ignota sarà portato a non utilizzare quelle notizie ricevute a carattere fiduciario, magari interessantissime, ma di cui non sia certo che il giudice possa addivenire ad accertarne la veridicità tramite altre vie. Situazioni del genere, lungi dall'essere mere ipotesi scolastiche, si ripetono frequentemente nella realtà ed arrecano un grave danno al diritto che i cittadini hanno ad essere informati (anche di possibili pericoli).
        La difesa della libertà d'informazione nel nostro Paese passa anche attraverso la difesa del segreto professionale dei giornalisti nel procedimento penale. Di ciò dobbiamo avere piena coscienza. E' per questo motivo che ci auguriamo che la presente proposta di legge venga approvata al più presto.




Frontespizio Testo articoli