XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1803




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende ottemperare all'articolo 32 della Costituzione, il quale riconosce la salute come diritto fondamentale di tutti i cittadini. E' universalmente riconosciuto il fatto che la nostra società, specie negli ultimi decenni, si caratterizza per un'accelerata senescenza della popolazione determinata da due ordini di fattori: da un lato, dal costante calo dell'indice di natalità, dovuto al perdurante periodo di recessione economica che incide pesantemente sulla costituzione dei modelli familiari, e dall'altro dai progressi della medicina e della scienza che hanno determinato un allungamento della vita media dell'uomo.
        Il progressivo invecchiamento della popolazione obbliga il legislatore a confrontarsi con problemi sempre più complessi di ordine politico, economico, socio-assistenziale, previdenziale e, non da ultimo, sanitario. L'anziano infatti risulta strutturalmente portatore di alcuni deficit e disturbi che richiedono specifici trattamenti farmacologici e protesici, nonché un supporto medico ad hoc.
        Fra le numerose patologie specificatamente geriatriche vanno ricordate la perdita di funzionalità delle facoltà sensoriali, il rallentamento dei riflessi, il decremento della forza muscolare, le patologie prostatiche nell'uomo e da incontinenza urinaria nella donna, l'ipertensione da perdita di elasticità vascolare, la contrazione delle funzioni intestinali.
        Non va infine dimenticata la diminuzione del controllo dell'equilibrio degli zuccheri, un disturbo molto frequente nella popolazione senile che, interferendo con i processi catabolici renali, condiziona l'escrezione dei farmaci, la cui somministrazione deve essere mirata nel contesto del particolare quadro clinico dell'anziano.
        Tutti questi disturbi, pur non gravi presi singolarmente, presentandosi nell'anziano sovente in contemporanea rendono difficile e delicato il supporto del medico di famiglia mirato al benessere dell'assistito. E' pertanto necessario personalizzare gli interventi sanitari anche al fine di contenere, per quanto possibile, l'eccesso di ospedalizzazioni improprie che gravano pesantemente sull'erario statale e possono interferire con l'obiettivo di stimolo all'autosufficienza.
        L'assistenza geriatrica di base che la presente proposta mira ad introdurre nel Servizio sanitario nazionale mediante la modifica dell'articolo 25, commi secondo e terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, ha per obiettivo principale il mantenimento del miglior livello di qualità di vita possibile in rapporto alle condizioni psico-fisiche ed al livello di autonomia funzionale del cittadino anziano.
        In particolare, tale strategia mira a fornire a questa fascia di età un'assistenza specializzata pari a quella già predisposta con riferimento all'età pediatrica. L'obiettivo è quello di un massiccio lavoro di prevenzione rispetto all'istaurarsi di tutti quei fattori che incidono negativamente sull'autonomia e sull'autosufficienza personale, con grave riduzione della qualità della vita.
        I vantaggi di tale impostazione sono evidenti: il progressivo risparmio sulle degenze inutili, la razionalizzazione della prescrizione farmacologica, l'istituzionalizzazione di una figura medica specialistica tra i servizi di base, la creazione di nuove opportunità di lavoro e, da ultimo, l'assenza di costi aggiuntivi in quanto i geriatri andrebbero a sostituire nel lungo periodo la figura del medico generico, venendo incontro ai bisogni assistenziali del cittadino utente.
        Onorevoli colleghi, l'introduzione della figura del geriatra di base nel Servizio sanitario nazionale non è più procastinabile: la presenza di milioni di persone anziane legittima un provvedimento che si configura come una misura necessaria per la tutela della loro salute e per il riconoscimento della loro dignità; l'approvazione di questa proposta da parte del Parlamento si qualifica come un importante atto di civiltà giuridica.




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