XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1799
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi le donne
italiane sono riuscite, non senza estenuanti battaglie, ad
assumere un ruolo importante nella società civile,
nell'economia, nel mondo delle professioni. Infatti, la
società vede le donne sempre più presenti in tutti i campi,
dal volontariato al mondo del lavoro, al mondo della
formazione. Purtroppo, è allo stesso modo facilmente
osservabile come le donne non abbiano una posizione di
rilievo, almeno sotto il profilo delle proporzioni numeriche,
nel mondo della politica.
I dati sulla presenza delle donne nelle cariche politiche
emersi dalle ultime consultazioni elettorali non lasciano
spazio a repliche: tra le elezioni del 1994 e quelle del 1996
la presenza femminile a Montecitorio è passata dal 14 all'11
per cento, percentuale che si è mantenuta sostanzialmente
stabile nelle ultime consultazioni elettorali, interrompendo
la crescita degli ultimi due decenni. Questa situazione
consegue anche alla sentenza n. 422 del 6 settembre 1995, con
cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di
quelle norme delle leggi elettorali, che da un lato,
prevedevano per i consigli comunali e provinciali una
rappresentanza non superiore ai due terzi per ciascun sesso,
e, dall'altro, per la formazione delle liste dei candidati per
la quota proporzionale nelle elezioni della Camera dei
deputati, l'alternanza di un uomo e di una donna. Non va
inoltre dimenticato che l'attuale sistema elettorale, a
carattere misto, quale quello adottato per l'elezione della
Camera dei deputati, penalizza le candidature femminili, in
quanto spesso prive dei supporti finanziari ed informativi di
cui tradizionalmente godono le candidature maschili.
Insufficiente si è rivelata, a tal fine, la norma recata
dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, che prevede
che i partiti destinino una quota pari al 5 per cento dei
fondi pubblici ricevuti a titolo di rimborso elettorale ad
iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle
donne alla politica.
L'Italia, per quanto concerne la rappresentanza femminile
in Parlamento, in questo momento si trova in evidente ritardo
rispetto alla situazione che si registra negli altri Paesi
europei.
Questi dati purtroppo non ci stupiscono, se si pensa che
soltanto fino a poche decine di anni orsono alle donne era
addirittura negato il diritto di voto, ma ci obbligano ad
intervenire repentinamente ed in modo efficace.
La nostra scelta di andare a modificare l'articolo 51
della Costituzione è stata ponderata e ritenuta necessaria in
un ottica di cambiamento sostanziale di quelle strutture atte
a garantire una maggiore libertà e disponibilità di tempo da
parte delle donne. Riteniamo, infatti, che non serve,
soltanto, fissare quote di accesso o creare riserve protette,
ma occorrono provvedimenti sociali a sostegno delle donne che
consentano, a chi vuole, margini di tempo per occuparsi della
vita delle istituzioni.
A nostro avviso, questo provvedimento deve aprire la
strada ad una serie di norme sociali finalizzate a dare
maggiori possibilità alle donne. Se il principio fosse
solamente basato sulla ricerca di quote di partecipazione,
torneremmo indietro e perderemmo quei diritti che negli ultimi
anni sono stati faticosamente riconosciuti alle donne.
Ragionare in un'ottica differente, significherebbe rinunciare
a credere che sia possibile intervenire alla radice dei veri
problemi.
Con la presente proposta di legge costituzionale si
intende pertanto consacrare il principio delle pari
opportunità nel campo della rappresentanza politica al livello
della Carta fondamentale dello Stato e riservare al
legislatore ordinario, sulla scorta delle considerazioni sopra
esposte, il compito fondamentale di promozione di una politica
atta al riequilibrio delle disuguaglianze, al fine di creare
la possibilità oggettiva ed effettiva di una presenza
paritaria delle donne nella vita pubblica e nelle cariche
rappresentative del Paese. Sotto il profilo tecnico, la
presente proposta di legge interviene a modificare il primo
comma dell'articolo 51 della Costituzione, al fine di
garantire condizioni di uguaglianza per l'accesso dei
cittadini dell'uno e dell'altro sesso agli uffici pubblici e
alle cariche elettive. Nell'intenzione dei proponenti c'è la
volontà di predisporre in tal modo una copertura
costituzionale ad interventi legislativi futuri che mirino a
realizzare detto principio di uguaglianza.