XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1798-C-bis
Onorevoli Colleghi! - E' necessario procedere ad una opera
di riforma organica della legislazione ambientale italiana.
Da un lato è in discussione la definizione stessa del
termine ambiente, dell'approccio da un punto di vista dei
valori e dell'etica; delle conseguenti responsabilità del
genere umano verso l'ambiente.
Il tema si presenta sia nei principi fondativi della
Costituzione dell'Unione Europea, così come nei principi guida
della Costituzione del nostro Paese.
Numerose direttive comunitarie, succedutesi negli ultimi
anni, hanno inoltre innovato profondamente la legislazione in
materia.
La gestione dell'acqua, dell'aria, dei rifiuti, ad
esempio, sono state oggetto di profonda innovazione nella
legislazione. In materia ambientale, appare ormai predominante
il diritto comunitario.
Il nostro Paese, pure tra mille ritardi e difficoltà ha
aderito al protocollo di Kyoto; si tratta di tradurre gli
impegni conseguenti in provvedimenti legislativi.
Negli anni dei Governi dell'Ulivo (soprattutto durante la
XIII Legislatura), l'Italia ha recepito numerose direttive
comunitarie, trasformandole in legge: è il caso, ad esempio,
dei rifiuti e dell'acqua.
Al contrario, in questi due anni si è proceduto a
legiferare in modo disorganico, con un unico segno politico:
l'ambiente viene considerato un ostacolo alle politiche dello
sviluppo e alla modernizzazione della rete infrastrutturale
italiana.
Si è proceduto così a rendere incerta l'applicazione della
legislazione in materia di rifiuti; le nuove norme che
ridefiniscono il termine stesso di rifiuto appaiono in
contrasto con le direttive comunitarie in materia, così dicasi
per i provvedimenti in materia di rifiuti ospedalieri.
Le normative in materia di valutazione di impatto
ambientale, varate in occasione dell'approvazione della Legge
obiettivo o delle leggi in materia di energia, costituiscono
un pericoloso vulnus rispetto al diritto comunitario.
Riconosciamo quindi la necessità di intervenire
organicamente, anche attraverso lo strumento della delega,
sulla legislazione ambientale.
Si creano tuttavia due problemi:
il segno politico e programmatico di tale intervento;
la constatazione che non tutta la legislazione
ambientale va riscritta radicalmente.
Riteniamo si debba riordinare e coordinare, mediante la
redazione di testi unici, la disciplina legislativa in materia
di:
1) gestione dei rifiuti, a partire dalla ridefinizione
del termine di rifiuto;
2) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle
risorse idriche, soprattutto al fine di rafforzare la
convinzione che l'acqua è un bene pubblico indisponibile, a
differenza della gestione del ciclo idrico integrato che può
essere affidata ad opportuni processi di liberalizzazione,
anche al fine di reperire risorse finanziarie (pubbliche e
private) per realizzare gli ingenti investimenti dei quali
abbisogna il nostro Paese;
3) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
4) gestione delle aree protette;
5) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in
atmosfera, procedendo sollecitamente a rispettare gli impegni
che il nostro Paese si è assunto al momento della
sottoscrizione del Protocollo di Kyoto.
Altre tematiche vanno invece diversamente o integralmente
disciplinate, integrate e ridefinite:
1) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e
reati ambientali e bonifica dei siti inquinati; si tratta di
definire una legislazione che, anche applicando modelli
sperimentati in altri Paesi occidentali, aiuti il processo di
recupero del territorio, dia certezza alla Magistratura, e
alle istituzioni locali nella lotta all'abusivismo e ad ogni
attentato contro i beni ambientali;
2) procedure per la valutazione di impatto ambientale
(VIA), per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per
la valutazione ambientale strategica (VAS), recependo le
normative comunitarie in materia. Va sottolineato come
l'Italia sia inadempiente in materia ed oggetto di numerose
procedure di infrazione comunitaria per l'applicazione della
valutazione di impatto ambientale;
3) tutela del mare e dell'ambiente marino nazionale;
4) strumenti economici, fiscali e finanziari per la
tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile.
Nella redazione dei testi unici, o delle nuove leggi si
ritiene che debbano essere seguiti i seguenti criteri e
principi direttivi generali:
a) garantire la salvaguardia, la tutela e il
miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della
salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali; la promozione sul piano internazionale delle
norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello
locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale come
indicato dall'articolo 174 del trattato dell'Unione
Europea;
b) coordinamento, con l'invarianza del gettito,
delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e
disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini
della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione
delle migliori tecnologie disponibili, così come definite
dalla direttiva 96/61/CE, tesi a rendere più efficienti le
azioni di tutela dell'ambiente, a sostenere accordi volontari
tra amministrazioni ed imprese finalizzati alla tutela
ambientale al risparmio e all'efficienza energetica, nonché
agevolare fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla
raccolta di risorse finanziarie da utilizzare per la tutela
dell'ambiente;
c) piena e coerente attuazione delle direttive
comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela
dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla stessa
competitività dei sistemi territoriali e delle imprese,
evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
d) applicazione dei seguenti principi: il
principio di prevenzione, tendente ad evitare la creazione di
inquinanti o danni ambientali; il principio di precauzione,
affinché di fronte a pericoli di danni gravi o irreparabili la
mancanza di piena certezza scientifica non impedisca
l'adozione di misure efficaci per la prevenzione dei rischi;
il principio di correzione e riduzione, per quanto possibile,
degli inquinamenti e dei danni ambientali che si siano già
verificati; il principio chi inquina paga, fermi restando gli
interventi pubblici diretti a promuovere il risanamento
ambientale e l'adozione di nuove tecnologie;
e) previsione di misure che assicurino la
tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela
ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi ambientali
anche attraverso la valorizzazione delle funzioni svolte dal
sistema delle agenzie, con particolare riferimento al
controllo preventivo;
f) garanzia di una più efficace tutela in materia
ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione
della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e
penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle
sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;
g) semplificazione, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi
di dichiarazione, di comunicazione, di documenti o di
codificazione in materia ambientale;
h) riaffermazione e valorizzazione del ruolo delle
Regioni, sia in termini legislativi che amministrativi,
adeguando le disposizioni legislative a quanto previsto
dall'articolo 117 della Costituzione e tenendo conto della
interconnessione della normativa in materia di tutela
dell'ambiente con la normativa in materia di governo del
territorio, alla valorizzazione del controllo preventivo del
sistema agenziale, nonché alla promozione delle componenti
ambientali nella formazione e nella ricerca;
i) adozione di strumenti economici volti ad
incentivare l'adesione delle imprese, con particolare
riferimento a quelle piccole o medie, ai sistemi di
certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al
Regolamento 761/2001/CE, del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001 e ad estendere il ricorso ad
accordi volontari; introdurre agevolazioni amministrative
negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese
certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato
Regolamento 761/2001/CE, prevedendo, ove possibile, il ricorso
all' autocertificazione.
Andranno inoltre rispettati i seguenti principi e criteri
specifici:
a) in applicazione alle direttive comunitarie in
materia, arrivare ad una definizione certa del termine
"rifiuto"; nelle attività di gestione dei rifiuti deve essere
garantita una elevata protezione dell'ambiente e della salute
umana nonché l'efficienza nei controlli al fine di contrastare
l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; la
gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di
responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti, dalla
produzione, alla distribuzione, all'utilizzo e al consumo di
beni da cui originano i rifiuti; deve essere favorita, in via
prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e
della pericolosità dei rifiuti nonché perseguita la riduzione
dello smaltimento finale, in particolare modo l'uso della
discarica, potenziando le attività di riutilizzo, di
riciclaggio e di recupero di materia ed energia dai rifiuti;
lo smaltimento deve essere effettuato in impianti che
garantiscano un alto grado di protezione dell'ambiente e della
salute umana; deve essere realizzata l'autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali
e dei rifiuti speciali a livello nazionale; deve essere
promosso, nelle operazioni di recupero e smaltimento, l'uso
delle migliori tecnologie a disposizione e la specializzazione
tecnologica degli impianti; al fine di favorire la prevenzione
ed il recupero dei rifiuti possono essere impiegati strumenti
economici e fiscali ovvero stipulati specifici accordi e
contratti di programma tra le autorità competenti e i soggetti
economici interessati prevedendo agevolazioni amministrative,
fiscali ed economiche; bisogna assicurare l'unitarietà della
gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti
territoriali da attuarsi anche a mezzo di più soggetti
operativi per sub-ambiti o per specializzazioni di servizio;
garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale
della tassa sullo smaltimento e della tariffa sui rifiuti
urbani, anche mediante la revisione dell'istituto per quanto
riguarda le modalità di affidamento della riscossione da parte
degli enti locali; rafforzare gli strumenti di informazione
alla cittadinanza, anche al fine di incentivare la raccolta
differenziata;
b) accelerare le procedure per la bonifica ed il
riuso dei siti contaminati, allo scopo lo Stato deve destinare
le necessarie risorse finanziarie incentivando inoltre il
ricorso a risorse finanziarie e private, particolare
attenzione va destinata agli interventi per la messa in
sicurezza e la bonifica dei siti contaminati da amianto; va
istituito un fondo nazionale di sicurezza, finanziato mediante
un'imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici,
petroliferi e potenzialmente inquinanti e, comunque, delle
imprese che producono rifiuti tossici, commisurata alla
pericolosità dei prodotti ed all'adozione da parte delle
imprese medesime delle migliori tecnologie per la riduzione
dell'impatto ambientale, da utilizzare per la bonifica dei
siti contaminati da aziende non più operanti o da soggetti
ignoti;
c) dare piena attuazione alla gestione del ciclo
idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante
l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli
rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dalla direttiva
2000/60/CE; promuovere il risparmio idrico favorendo
l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per
l'uso e il riutilizzo della risorsa, anche attraverso
l'incentivazione delle doppie condutture e degli acquedotti
industriali; pianificare, programmare ed attuare interventi
diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi
idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli
stessi al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli
obiettivi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico
integrato a livello di ambito territoriale ottimale nel
rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a
livello statale e regionale, come previsto dalla legge n. 36
del 1994 e dalla direttiva 2000/60/CE, semplificando i
procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere,
nella costruzione e sostituzione di nuovi impianti di
trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di
sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia
interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di
progetto per la costruzione di nuovi impianti;
d) mantenere l'impianto normativo delineato dalla
legge 183 del 1989 nel rispetto dei seguenti criteri:
mantenere l'unitarietà fisica dei bacini idrografici
prevedendo, nel contempo, il conferimento di maggiori compiti
e funzioni alle regioni e agli enti locali; superare la
distinzione dei livelli delle Autorità di bacino prevedendo un
modello organizzativo-istituzionale unico di autorità che tra
l'altro assicuri uniformità di criteri e di metodologie di
intervento sull'intero territorio nazionale; garantire una
adeguata autonomia finanziaria delle Autorità di bacino;
ricondurre il procedimento di formazione del piano di Bacino
all'interno dell'Autorità di bacino consolidando le capacità
prescrittive di queste e potenziando la fase di partecipazione
degli enti locali, delle regioni e dei diretti interessati
alla formazione del piano medesimo; prevedere modalità
uniformi per l'analisi del rischio idrogeologico; potenziare i
meccanismi volti ad assicurare un'adeguata conoscenza
geologica del territorio; inserire tra i corpi dell'Autorità
di bacino il rilascio delle concessioni di derivazione delle
acque pubbliche, tenendo in particolare conto di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 15 e dall'articolo 3 della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia
di acque; rafforzare gli strumenti di informazione alla
cittadinanza dando particolare rilevanza al ruolo svolto dal
volontariato; confermare i principi e le finalità della legge
n. 183 del 1989, adeguando la normativa anche secondo le
proposte contenute nel documento conclusivo della indagine
conoscitiva sulla difesa del suolo approvata nel corso della
XIII legislatura; rimuovere gli ostacoli che rallentano il
conseguimento della piena operatività degli organi
amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al
risanamento del suolo e del sottosuolo superando la
sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo
ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici;
valorizzare il ruolo e le competenze degli organismi a
composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina
sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione,
programmazione ed attuazione di interventi di risanamento
idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle
situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e
procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a
combattere la desertificazione, anche mediante
l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore
disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
semplificare il procedimento di adozione ed approvazione degli
strumenti di pianificazione con la garanzia della
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e
la certezza dei tempi di conclusione dell'iter
procedimentale; garantire l'attuazione del Piano nazionale per
la lotta alla siccità e alla desertificazione e delle attività
previste dalle deliberazioni del CIPE del 21 dicembre 1999 e
del 3 maggio 2001;
e) confermare i principi e le finalità della legge
n. 394 del 1991; estendere la percentuale di territorio e di
ambienti marini sottoposti a tutela, conservazione e
valorizzazione ambientale ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394 e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante
inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di
particolare pregio; articolare le misure di salvaguardia in
relazione alle linee fondamentali della Carta della Natura,
classificando le aree protette sulla base dei principi e delle
finalità stabiliti dalla legge n. 394 del 1991 e valorizzare
le specificità delle diverse situazioni territoriali; favorire
lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in
considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali
e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed
efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo
Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali; favorire la
conclusione di accordi di programma con le organizzazioni del
terzo settore, dell'industria, artigianato, agricoltura e
commercio, finalizzati alla conservazione e alla
valorizzazione del patrimonio naturale delle aree e allo
sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità
istitutive dei parchi;
f) per quanto riguarda la disciplina delle ipotesi
di danno ambientale:
1) conferma del principio generale della risarcibilità
del danno ambientale, intesa come stabile e significativo
deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi
ecosistemi;
2) adozione di un regime generale di responsabilità
basata sulla colpa;
3) individuazione specifica delle attività alle quali
si applichi un regime speciale fondato sulla responsabilità
oggettiva per rischio aggravato, secondo la convenzione di
Lugano sulla responsabilità per attività pericolose,
sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno 1993;
4) previsione del carattere prioritario del ripristino
della situazione anteriore all'illecito, salvo il risarcimento
per il mancato godimento fino a data del ripristino; qualora
il ripristino della situazione anteriore non sia tecnicamente
o economicamente conveniente, il risarcimento, su motivata
richiesta dei soggetti di cui al punto 5, sarà commisurato al
costo degli interventi necessari ai fini della riduzione delle
conseguenze dell'evento nonché ai costi del ripristino e del
mancato godimento fino alla data di ripristino; qualora il
ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento
potrà essere commisurato alla prestazione di risorse naturali
equivalenti a quelle danneggiate;
5) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo
Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di
ripristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano a
requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza degli
interessi collettivi e diffusi coinvolti;
6) previsione dell'azione interdittiva dell'attività
illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave
danno:
7) previsione del principio di solidarietà nel caso di
concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti,
salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in
ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale
del danno singolarmente prodotto;
8) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al
fondo di cui al punto 11 e, comunque, previsione di un vincolo
di destinazione per la realizzazione delle opere di
risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato
ottenuto il risarcimento;
9) definizione dei criteri per l'agevolazione della
prova del nesso di causalità tra evento e danno;
10) previsione di forme di assicurazione obbligatoria
ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti come
condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione
all'esercizio di attività potenzialmente pericolose o dannose
per l'ambiente;
11) previsione di un fondo collettivo di indennizzo
per danni non imputabili a soggetti individuati o, in
concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e
dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di
destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno
ambientale;
g) completare il recepimento delle direttive
85/337/CE e 96/11/CE in materia di VIA e recepire la direttiva
2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica;
semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, le procedure di VIA; anticipare le procedure di VIA
alla prima presentazione del progetto dell'intervento da
concludersi con valutazione specifica sul progetto definitivo;
introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare
l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di
valutazione; garantire il completamento delle procedure in
tempi certi, fermi restando i termini per la presentazione di
istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a
valutazione da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai
sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 dell'8 luglio 1986;
introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA
e quella di VAS; prevedere l'estensione della procedura di
autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti
lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva
85/377/CE e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 dicembre 1988, individuando nel Ministero
dell'ambiente e del territorio l'autorità competente per il
rilascio dell'autorizzazione unica ed identificando i
provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione;
adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e
quelle di autorizzazione ambientale integrata nel caso di
impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di
evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico
provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni
ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di
applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24
settembre 1996, ma sottoposti a più di una autorizzazione
ambientale settoriale;
h) estendere l'uso di strumenti economici,
finanziari e fiscali che incentivino e sostengano la
disponibilità degli operatori economici ad attuare
comportamenti e ad utilizzare tecnologie e processi produttivi
che garantiscano una migliore tutela dell'ambiente; gli
strumenti economici, finanziari e fiscali devono essere, ove
possibile, coordinati con le misure adottate dalla Unione
Europea; l'utilizzazione degli strumenti economici deve avere
come obiettivo un rapporto equilibrato e virtuoso tra la
tutela dell'ambiente e la competitività delle imprese; nel
caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve
essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino
ambientale o di incentivazione delle migliori tecnologie
disponibili, e deve comunque essere rispettato il principio
della neutralità fiscale, per cui il carico fiscale
complessivo non può essere aggravato; nella adozione di
strumenti economici, particolare attenzione va indirizzata a
soluzioni concertate e ad accordi volontari tra
amministrazioni e imprese, nonché ad incentivare l'adesione
delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale, con
particolare riferimento al Regolamento europeo EMAS; agevolare
fiscalmente l'emissione di titoli finalizzati alla raccolta di
risorse finanziarie da utilizzare per la tutela ambientale;
gli effetti economici e ambientali derivanti
dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere
adeguatamente controllati.
Pur rispettando il diritto del Governo a chiedere e ad
esercitare la delega ad operare su queste materia, si ritiene,
tuttavia, che non vada espropriato il ruolo del Parlamento,
nonché del sistema delle autonomie locali.
Si ripropone pertanto, anche in questa sede, l'opportunità
di istituire una Commissione parlamentare, composta da venti
senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
La Commissione dovrebbe avere il compito di seguire,
assieme ai delegati del Governo, la costruzione e l'iter
dei provvedimenti che il Governo intenda adottare in virtù
della delega.
In particolare, la Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla legge e ne riferisce alle
Camere.
Si ritiene infine fondamentale ribadire forti perplessità
per l'avere inserito, nel contesto di un provvedimento di
delega, norme e misure di diretta applicazione, finalizzate in
prevalenza a definire questioni di scarsa importanza. Sarebbe
pertanto opportuno sopprimere tutti i commi dell'articolo 1
che contengono misure di diretta applicazione; tra tali
misure, poteva peraltro costituire una buona occasione di
confronto la sola normativa relativa ai servizi pubblici
locali, che tuttavia risulta essere già entrata in vigore,
essendo inserita nell'articolo 14 del decreto-legge n. 269 del
2003, recante le disposizioni di accompagnamento alla manovra
finanziaria per il 2004.
Onorevoli colleghi, per queste ragioni, ancorché solo
accennate, non proponiamo un testo alternativo, ma la non
approvazione del provvedimento all'esame dell'Assemblea.
Relatore di minoranza, Michele VIANELLO