XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1778




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 11, commi da 5 a 10, della legge n. 413 del 1991, ha previsto un prelievo a titolo di ritenuta d'acconto (in realtà un'imposta secca) del 20 per cento sul plusvalore derivante da "plusvalenze conseguenti alla percezione (...) di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva".
        Il legislatore ritenne infatti, nel periodo successivo alla dichiarazione di incostituzionalità delle norme relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione, che la indennità, quale veniva determinata ai sensi dell'articolo 39 della legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilità, nelle espropriazioni, nelle cessioni bonarie in corso di espropriazione e nei casi di occupazione illegittima, fosse da un lato troppo gravosa per le finanze degli enti pubblici, e dall'altro troppo "vantaggiosa" per l'espropriato.
        Fu così che vennero inserite nel mare magnum della legge n. 413 del 1991 le disposizioni succitate dell'articolo 11, le quali prevedevano appunto una "imposta" del 20 per cento a titolo di acconto IRPEF sulle somme (plusvalenze) sopra richiamate, da versare quale ritenuta da parte dell'ente espropriante.
        Come fu acutamente rilevato nel corso della discussione parlamentare, non si trattava in realtà di imposta sul reddito, ma di un prelievo patrimoniale giustificato dalla presunzione della sussistenza di un plusvalore (articolo 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991).
        Con la successiva emanazione del drastico e risolutivo disposto contenuto nell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, il quale determinava l'indennizzo, per le espropriazioni, nella semisomma del valore venale e del reddito catastale, la norma "tampone" di cui al citato articolo 11 dovrebbe correttamente "intendersi automaticamente caduta (per difetto di presupposti necessari)", affermazione questa comune nella giurisprudenza delle nostre corti (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 48 del 1983).
        Con l'applicazione dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge n. 333 del 1992, è venuto, tra l'altro, a mancare il presupposto (plusvalenze) su cui si basava la legge n. 413 del 1991.
        In effetti la stessa Corte costituzionale, in merito all'esame sulla legittimità costituzionale del citato articolo 5-bis, aveva riconosciuto (sentenza n. 283 del 1993, punto 6.3 sub b) che l'"obiettivo di perequare il costo della indennità ai limiti più possibile aderenti al valore proprio dei suoli" si poteva raggiungere "decurtandolo dal valore aggiunto determinato dall'azione della pubblica amministrazione, che, con riguardo ai proprietari non espropriati, viene, anche se non interamente, recuperato o attraverso misure di contribuzione all'atto della edificazione o attraverso la tassazione dei così acquisiti incrementi di valore all'atto dell'eventuale trasferimento del suolo". La Corte costituzionale dimostra così, con estrema chiarezza, di intendere alternativa e non concorrente la possibilità di ridurre, al massimo, la quantificazione dell'indennizzo, come previsto dall'articolo 5-bis, alternativa scelta dal legislatore, con la possibilità di agire a mezzo della tassazione.
        Ove quindi si dovesse intendere, come alcuni enti (comuni) continuano a fare, che la norma di cui all'articolo 11, commi 5 e seguenti, della legge n. 413 del 1991 debba invece concorrere con quella di cui all'articolo 5-bis del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, si avrebbe un'ulteriore cospicua riduzione della (ridotta) indennità, prevista da quest'ultima norma, con la conseguenza che l'applicazione congiunta delle due norme incorrerebbe in una chiara ipotesi di illegittimità costituzionale, proprio in base alle considerazioni fatte dalla Corte costituzionale delle quali una è stata riportata in precedenza.
        Nonostante la sopravvenienza della fondamentale, chiara e risolutiva previsione legislativa contenuta nel citato articolo 5-bis, appare perciò necessario, allo scopo sia di offrire una sicura linea di guida agli enti pubblici esproprianti, che di eliminare il sorgere di un lungo contenzioso, fornire, con la presente proposta di legge, una corretta interpretazione della legge n. 413 del 1991, evitando nel contempo la eventuale proposizione di ricorsi avverso la legittimità costituzionale del combinato disposto delle due norme citate.




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