XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1778
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 11, commi da 5 a 10,
della legge n. 413 del 1991, ha previsto un prelievo a titolo
di ritenuta d'acconto (in realtà un'imposta secca) del 20 per
cento sul plusvalore derivante da "plusvalenze conseguenti
alla percezione (...) di indennità di esproprio o di somme
percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di
procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per
effetto di acquisizione coattiva".
Il legislatore ritenne infatti, nel periodo successivo
alla dichiarazione di incostituzionalità delle norme relative
alla determinazione dell'indennità di espropriazione, che la
indennità, quale veniva determinata ai sensi dell'articolo 39
della legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359,
sull'espropriazione per pubblica utilità, nelle
espropriazioni, nelle cessioni bonarie in corso di
espropriazione e nei casi di occupazione illegittima, fosse da
un lato troppo gravosa per le finanze degli enti pubblici, e
dall'altro troppo "vantaggiosa" per l'espropriato.
Fu così che vennero inserite nel mare magnum della
legge n. 413 del 1991 le disposizioni succitate dell'articolo
11, le quali prevedevano appunto una "imposta" del 20 per
cento a titolo di acconto IRPEF sulle somme (plusvalenze)
sopra richiamate, da versare quale ritenuta da parte dell'ente
espropriante.
Come fu acutamente rilevato nel corso della discussione
parlamentare, non si trattava in realtà di imposta sul
reddito, ma di un prelievo patrimoniale giustificato dalla
presunzione della sussistenza di un plusvalore (articolo 11,
comma 5, della legge n. 413 del 1991).
Con la successiva emanazione del drastico e risolutivo
disposto contenuto nell'articolo 5-bis del decreto-legge
n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 359 del 1992, il quale determinava l'indennizzo, per le
espropriazioni, nella semisomma del valore venale e del
reddito catastale, la norma "tampone" di cui al citato
articolo 11 dovrebbe correttamente "intendersi automaticamente
caduta (per difetto di presupposti necessari)", affermazione
questa comune nella giurisprudenza delle nostre corti (vedi
Consiglio di Stato, sentenza n. 48 del 1983).
Con l'applicazione dell'articolo 5-bis del citato
decreto-legge n. 333 del 1992, è venuto, tra l'altro, a
mancare il presupposto (plusvalenze) su cui si basava la legge
n. 413 del 1991.
In effetti la stessa Corte costituzionale, in merito
all'esame sulla legittimità costituzionale del citato articolo
5-bis, aveva riconosciuto (sentenza n. 283 del 1993,
punto 6.3 sub b) che l'"obiettivo di perequare il costo
della indennità ai limiti più possibile aderenti al valore
proprio dei suoli" si poteva raggiungere "decurtandolo dal
valore aggiunto determinato dall'azione della pubblica
amministrazione, che, con riguardo ai proprietari non
espropriati, viene, anche se non interamente, recuperato o
attraverso misure di contribuzione all'atto della edificazione
o attraverso la tassazione dei così acquisiti incrementi di
valore all'atto dell'eventuale trasferimento del suolo". La
Corte costituzionale dimostra così, con estrema chiarezza, di
intendere alternativa e non concorrente la possibilità di
ridurre, al massimo, la quantificazione dell'indennizzo, come
previsto dall'articolo 5-bis, alternativa scelta dal
legislatore, con la possibilità di agire a mezzo della
tassazione.
Ove quindi si dovesse intendere, come alcuni enti (comuni)
continuano a fare, che la norma di cui all'articolo 11, commi
5 e seguenti, della legge n. 413 del 1991 debba invece
concorrere con quella di cui all'articolo 5-bis del
citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, si avrebbe
un'ulteriore cospicua riduzione della (ridotta) indennità,
prevista da quest'ultima norma, con la conseguenza che
l'applicazione congiunta delle due norme incorrerebbe in una
chiara ipotesi di illegittimità costituzionale, proprio in
base alle considerazioni fatte dalla Corte costituzionale
delle quali una è stata riportata in precedenza.
Nonostante la sopravvenienza della fondamentale, chiara e
risolutiva previsione legislativa contenuta nel citato
articolo 5-bis, appare perciò necessario, allo scopo
sia di offrire una sicura linea di guida agli enti pubblici
esproprianti, che di eliminare il sorgere di un lungo
contenzioso, fornire, con la presente proposta di legge, una
corretta interpretazione della legge n. 413 del 1991, evitando
nel contempo la eventuale proposizione di ricorsi avverso la
legittimità costituzionale del combinato disposto delle due
norme citate.