XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1775
Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XIII legislatura
le Camere hanno affrontato la discussione sulle tecniche di
riproduzione medicalmente assistita, anche denominate
"procreazione medicalmente assistita" (PMA). Un tema esaminato
dapprima dalla Commissione Affari sociali della Camera dei
deputati che dopo un lungo lavoro ha elaborato per la prima
volta un testo unificato (atto Camera n. 414-A XIII
legislatura) in seguito profondamente modificato dall'Aula, ed
infine approdato al Senato della Repubblica che lo ha
ulteriormente e, ancora più negativamente, a nostro avviso,
modificato (atto Senato n. 4048).
Un iter parlamentare, dunque, complesso, molto
sofferto, che se un unico pregio ha avuto è stato quello di
aprire non solo nelle Aule parlamentari, ma nel Paese, una
riflessione, un dibattito su un tema fino ad allora di
esclusivo appannaggio degli "addetti ai lavori".
Il dibattito si è quindi arricchito non solo del
contributo di medici, ginecologi e specialisti della materia,
ma ha coinvolto donne, gruppi femminili ed associazioni da
anni impegnate nella riflessione e nell'elaborazione sul tema
della PMA, convinte della necessità di non esser espropriate
di una discussione che coinvolge l'identità, il corpo ed il
sapere femminili.
Il dibattito ha quindi trasceso dalla discussione
prettamente medico-scientifica, per affrontare il tema del
corpo e del sapere delle donne, dell'uso della medicina come
strumento invasivo del corpo femminile, del concetto di
genitorialità; ma più in generale lo scontro ha interessato la
sfera delle libertà individuali opponendo, infine, i
sostenitori di una concezione laica dello Stato e delle norme
che lo regolano ad una concezione, al contrario, di carattere
confessionale. La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno elaborato testi legislativi che non solo, a
nostro avviso, non si pongono al passo con l'evoluzione ed il
processo di modificazione sociale che hanno interessato in
questi anni la società civile, ma che addirittura hanno
tentato di vanificare le conquiste democratiche, sociali e
culturali, che in questi anni hanno prevalso nei comportamenti
della società. Così i testi elaborati prima dalla Camera dei
deputati e poi dal Senato della Repubblica hanno prodotto veri
e propri "mostri" giuridici che dall'esclusione all'accesso
alle tecniche di PMA per le donne single e le cosiddette
"coppie di fatto", è giunto fino al riconoscimento
dell'adottabilità dell'embrione. Si è prodotto dunque, proprio
a partire dal disconoscimento della titolarità femminile nella
riproduzione e del diritto all'autodeterminazione delle donne
a decidere della propria maternità e del proprio corpo, un
processo, dal punto di vista parlamentare, che se ha avuto il
merito di contribuire ad aprire un dibattito nel Paese, ha
prodotto dal punto di vista legislativo testi di legge che
hanno tentato di introdurre princìpi giuridici di una
pericolosità senza precedenti.
La presente proposta di legge vuole dunque tentare di
rimettere al centro un punto di vista delle donne e certamente
non vuole e non pretende di parlare a nome di tutte le donne
rispetto alle tecnologie di inseminazione artificiale. In
questo senso ci siamo avvalse del testo già presentato nella
precedente legislatura, frutto di una discussione tra donne
con lo scopo di costruire un punto di vista femminile rispetto
alle tecnologie di riproduzione artificiale.
L'intenzione di presentare una proposta legislativa è nata
innanzitutto dalla volontà di interrogarsi sull'opportunità di
una regolamentazione delle tecniche di PMA. La
regolamentazione dei centri che praticano le tecniche di
riproduzione assistita è tuttora affidata a due circolari
ministeriali, rispettivamente del 1985 e nel 1987 dai Ministri
della sanità pro tempore, Degan e Donat Cattin. La prima
ha introdotto il divieto dell'effettuazione della fecondazione
eterologa nei centri del Servizio sanitario nazionale, divieto
peraltro privo di fondamento legislativo e che nei fatti ha
favorito lo sviluppo dei soli centri privati. La seconda,
auspicando la rapida definizione di un'organica disciplina
legislativa in materia (nel 1987!), regolamenta la raccolta di
seme a fini di fecondazione con intervento di un donatore,
rinviando ad atti successivi, mai peraltro adottati, la
definizione dei requisiti dei centri. L'applicazione delle
tecniche di fecondazione eterologa è pertanto attualmente
lecita, riconosciuta da uno dei due atti a contenuto normativo
vigenti, ed ammessa senza limiti né soggettivi né
oggettivi.
Ma la cautela sull'opportunità di una puntuale definizione
legislativa nasce dalla volontà di evitare la subalternità al
punto di vista tecnologico. Subaltemità tanto più pericolosa
per il soggetto femminile, poiché le tecnologie si ammantano
di una presunta neutralità della scienza, neutralità che di
per sé cancella la differenza di sesso. Le tecniche di PMA si
presentano come "cura della sterilità" e con ciò scompare la
differenza di posizione dei due sessi nella riproduzione e
rispetto alle tecnologie stesse. Eppure l'inseminazione da
donatore interessa la sterilità maschile, il gamete intra
Falloppion transfer (GIFT), e la fecondazione in
vitro quella femminile. Tale assenza di distinzione non
valuta e non tutela come "bene" il corpo femminile, sul quale
insistono tutte le tecniche, alcune delle quali comportano
manipolazioni pesanti del corpo della donna.
E' comunque falsa la autorappresentazione delle tecniche
di PMA come "cura della sterilità": in realtà, esse non mirano
a risanare il corpo sterile, che rimane tale. Interventi quali
l'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro o
il GIFT sono in realtà trasferimenti di gameti o embrioni, che
hanno la possibilità di trascendere le tradizionali coordinate
spaziali e temporali dell'evento riproduttivo, scindendolo
dall'atto sessuale.
Si aprono inedite prospettive di controllo sulla
procreazione, attraverso l'aumento del potere medico, in
contrasto con il movimento di opinione femminile e femminista
che fin dallo scorso decennio aveva mirato a demedicalizzare
l'evento nascita. Le potenzialità di applicazione della PMA
vanno perciò ben oltre il diritto alla salute: non a caso si
presentano problematiche giuridiche che non hanno riferimento
diretto alla "cura della sterilità", come l'inseminazione di
"donna sola", o lo statuto giuridico degli embrioni
soprannumerari, prodotti con la fecondazione in vitro, o
l'affitto dell'utero.
Le stesse categorie giuridiche di riferimento sono messe
in discussione. Se è improprio appellarsi al "diritto alla
salute" per tecniche che non mirano al benessere del corpo, è
altresì dubbio che si possa riferirsi al "diritto del singolo"
rispetto alla procreazione, trattandosi di un evento
relazionale per eccellenza. Inoltre, ad iniziare dagli anni
'70, con la legislazione sul divorzio, sull'aborto, sul
diritto di famiglia, attraverso dibattiti e scontri che hanno
coinvolto nel profondo la società italiana, è stato richiesto
al diritto di rinunziare a regolare con un intervento diretto
i rapporti relativi alla procreazione: lasciando alla dinamica
sociale la libera ridefinizione di nuovi modelli di rapporto
fra i sessi e ai singoli, in particolare alle donne con la
legge 22 maggio 1978, n. 194, la piena responsabilità di
dirimere eventuali conflittualità di natura etica in campo
procreativo.
Al contrario, tramite la PMA, lo Stato è chiamato a
reintervenire sul terreno dei rapporti fra i sessi e della
procreazione, trovandosi di fronte a due fenomeni inediti,
introdotti dalle tecnologie: svincolandosi la riproduzione dal
rapporto sessuale, un sesso può potenzialmente fare a meno
dell'altro; mentre, rispetto al modello di genitorialità
"naturale", si moltiplicano i "soggetti parentali", poiché
appaiono le figure del donatore o della donatrice di gameti,
la madre surrogata o colei che dà in affitto il proprio
utero.
Fin dall'approvazione del nuovo diritto di famiglia (legge
n. 151 del 1975), che equiparava i figli nati fuori dal
matrimonio a quelli legittimi, lo Stato restituiva ai singoli
la piena libertà delle scelte procreative, affidate
all'esercizio della responsabilità individuale.
Il pluralismo di modelli oggi esistenti (famiglia,
convivenza, "maternità solitaria") è stato progressivamente
sorretto e accompagnato da significativi processi sociali,
primo fra tutti il processo di liberazione ed emancipazione
delle donne. Ma la PMA "artificialmente" sconvolge i modelli
di genitorialità esistenti, ed obbliga la società ad una
rincorsa dei processi innescati dalla tecnologia stessa, senza
una effettiva riflessione e un controllo sociale sugli stessi.
Sicuramente non esiste una forma "naturale" della
genitorialità che ha invece subìto profondi mutamenti storici:
tuttavia il brusco inserimento di inedite possibilità di
relazioni nella procreazione con le tecnologie porta ad una
"denaturalizzazione" rispetto al contesto socio-culturale
attuale e al rapporto fra i sessi nella procreazione. Le
conseguenze di questi processi sono paradossali.
In primo luogo lo sconvolgimento, che potenzialmente opera
la PMA nei modelli sociali di riproduzione, spinge ad una
richiesta "forte" di intervento rivolta al diritto.
Ma come Stefano Rodotà ha giustamente osservato, è
difficile e rischioso chiedere al diritto di fornire valori
che la società non esprime. Ovvero la premessa di intervento
del diritto è l'esistenza di valori "forti" presenti
nell'organizzazione sociale; valori attualmente inesistenti,
poiché non è la società ad aver "prodotto" il progresso
tecnologico, bensì è vero il contrario: sono le tecnologie ad
innescare e a guidare i processi sociali, invocando
l'intervento del diritto e dell'etica quando il governo dei
processi si rivela difficile.
In conclusione riteniamo che sia giusto orientarsi verso
una legislazione che tenti di intervenire in modo critico
correggendo le tendenze della medicina procreativa quando
questa scardina la unicità del soggetto, frantuma la verità
complessa della persona, altera i confini fra le specie umane
e la materia ed azzera le differenze di genere, facendo agire
quella "coscienza del limite", dando senso sociale ed umano
all'innovazione tecnologica. Il che, sulla base
dell'elaborazione teorica femminista e dell'esperienza storica
del soggetto femminile, non significa affatto assecondare la
conservazione del modello sociale familiare della
riproduzione, sulla base di una presunta ed ideologica
"naturalità" dello stesso, bensì ancorarsi alla certezza dei
soggetti (e in primo del soggetto femminile, per il sapere che
esprime e per la centralità che ricopre nella
procreazione).
Ciò significa privilegiare l'interesse della tutela della
salute, oggi compromessa dal proliferare di centri privati che
si configurano come un vero e proprio mercato selvaggio senza
alcuna garanzia di controllo sanitario; significa, altresì,
evitare che l'apertura incontrollata di nuovi servizi crei,
essa stessa, la domanda: questa sembra essere la situazione
attuale. E' probabile, infatti, che un eccessivo proliferare
di nuovi servizi induca un'ulteriore domanda, tramite il
complice diffondersi della cultura del "figlio a tutti i
costi": così, già avviene che la maggior parte delle coppie si
rivolga ai centri, dopo un tempo relativamente breve di
ricerca del figlio. Il che ipotizza la necessità di
"decodificare" il problema "sterilità", dando la precedenza a
ridefinizioni della domanda di tipo non medico, bensì
psicologico e sociale. Occorre indagare il desiderio di
maternità di fronte alle possibilità inedite che le tecniche
offrono e la conseguente trasformazione del "desiderio" in
"bisogno" e del "bisogno" in "diritto".
Quanto all'accesso alle tecnologie, si individua nella
donna il soggetto avente diritto in quanto la titolarità nella
riproduzione è femminile e il desiderio e la possibilità di
diventare madre è affidata alla libertà e responsabilità della
donna: non si diventa madri in forza del diritto.
Inoltre, come rileva Paolo Zatti, il nostro ordinamento
non prevede norme che impongano condizioni di idoneità fisica
o psichica nella procreazione. Prevalgono dunque i criteri di
libertà e di privatezza che, si badi bene, "non implicano una
valutazione positiva dell'interesse a procreare, e men che mai
delle singole decisioni procreative, ma solo una valutazione
del tutto negativa dell'intrusione statuale nella
determinazione di condizioni o limiti alla libertà e
privatezza". Una volta garantita la libertà di accesso alla
PMA, è opportuno valutare come primario interesse il diritto
del nascituro a una identità certa, nonché ad un patrimonio
genetico non manipolato.
Da qui sorge le necessità di impedire pratiche come
l'affitto di utero o la madre surrogata, nonché di impedire il
disconoscimento del figlio/a, una volta che sia riconosciuto e
attestato il desiderio maschile di coinvolgimento nel progetto
di generare.
Quanto al destino degli embrioni soprannumerari, nonché ai
limiti della ricerca scientifica ad essi applicata, si ritiene
che il problema non possa risolversi in una legge di
regolamentazione generale della PMA, dovendo peraltro maturare
nella società e nella stessa comunità medico-scientifica un
punto di vista che parta dalla "coscienza del limite".
Tuttavia si stabiliscono alcuni princìpi che reintegrano il
potere e soprattutto la responsabilità dei soggetti, la donna
o la coppia, che, con il loro progetto procreativo, hanno
creato gli embrioni: sembra giusto che non siano espropriati
di voce in capitolo nel decidere la destinazione o le modalità
di utilizzazione degli embrioni.
La presente proposta di legge disciplina, dunque, le
tecniche di PMA, alle quali possono aver accesso tutte le
donne che abbiano compiuto la maggiore età, ed alle quali può
associarsi il coniuge, il convivente o l'uomo che abbia
intenzione di assumere la paternità del nascituro (articolo
1).
L'esigenza che la donna, che intende sottoporsi alle
tecniche di PMA, venga adeguatamente informata sul grado di
invasività delle tecniche medesime ed esprima un consenso
scritto anche in relazione ai possibili effetti collaterali ai
quali può incorrere, è prevista dall'articolo 2. Particolare
cura è stata posta allo stato giuridico del nato ed al
disconoscimento di paternità, materia molto dibattuta, per la
quale gli articoli 3 e 4 normano il divieto di disconoscimento
di paternità nella fase successiva alla fecondazione
dell'ovulo.
Le linee guida alle quali tutte le strutture autorizzate
hanno l'obbligo di attenersi sono regolate da apposito decreto
del Ministro della salute, secondo quanto definito
dall'articolo 5; l'articolo 6 definisce i requisiti delle
strutture autorizzate.
L'articolo 7 istituisce il registro delle strutture
autorizzate presso l'Istituto superiore di sanità. Le modalità
per la donazione dei gameti sono stabilite dall'articolo 8,
che introduce limiti di età, (per le donne a trentacinque anni
e a quaranta anni per gli uomini), e prevede l'accertamento
dell'idoneità dei donatori al fine di escludere ogni possibile
patologia infettiva o malattia ereditaria. L'articolo 9 reca
norme per la raccolta e la conservazione di gameti e di
embrioni. Le disposizioni sui divieti sono contenute
nell'articolo 10, mentre il divieto di clonazione umana è
regolato dall'articolo 11.
La sperimentazione sugli embrioni umani è in generale
vietata, mentre la ricerca clinica è consentita a condizione
che si perseguano finalità cliniche o terapeutiche. L'articolo
12 vieta comunque la produzione di embrioni umani per fini di
ricerca o sperimentazione, ogni forma di selezione a scopo
eugenetico, nonché interventi di manipolazione, interventi di
scissione e la fecondazione di gamete umano con gamete di
specie diversa. L'articolo 13 prevede l'obbligo per il
Ministro della salute di presentare ogni anno una relazione al
Parlamento sullo stato di attuazione delle legge. Le sanzioni
penali e amministrative sono disciplinate dagli articoli 14 e
15, mentre la tutela della riservatezza dei dati personali,
sia in merito alla donazione che alle persone che accedono
alla procreazione, è regolata dall'articolo 16, che prevede
anche la deroga alla legge n. 675 del 1996 nei casi di grave e
comprovato pericolo per la salute del nato.