XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1775




        Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XIII legislatura le Camere hanno affrontato la discussione sulle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, anche denominate "procreazione medicalmente assistita" (PMA). Un tema esaminato dapprima dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati che dopo un lungo lavoro ha elaborato per la prima volta un testo unificato (atto Camera n. 414-A XIII legislatura) in seguito profondamente modificato dall'Aula, ed infine approdato al Senato della Repubblica che lo ha ulteriormente e, ancora più negativamente, a nostro avviso, modificato (atto Senato n. 4048).
        Un iter parlamentare, dunque, complesso, molto sofferto, che se un unico pregio ha avuto è stato quello di aprire non solo nelle Aule parlamentari, ma nel Paese, una riflessione, un dibattito su un tema fino ad allora di esclusivo appannaggio degli "addetti ai lavori".
        Il dibattito si è quindi arricchito non solo del contributo di medici, ginecologi e specialisti della materia, ma ha coinvolto donne, gruppi femminili ed associazioni da anni impegnate nella riflessione e nell'elaborazione sul tema della PMA, convinte della necessità di non esser espropriate di una discussione che coinvolge l'identità, il corpo ed il sapere femminili.
        Il dibattito ha quindi trasceso dalla discussione prettamente medico-scientifica, per affrontare il tema del corpo e del sapere delle donne, dell'uso della medicina come strumento invasivo del corpo femminile, del concetto di genitorialità; ma più in generale lo scontro ha interessato la sfera delle libertà individuali opponendo, infine, i sostenitori di una concezione laica dello Stato e delle norme che lo regolano ad una concezione, al contrario, di carattere confessionale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno elaborato testi legislativi che non solo, a nostro avviso, non si pongono al passo con l'evoluzione ed il processo di modificazione sociale che hanno interessato in questi anni la società civile, ma che addirittura hanno tentato di vanificare le conquiste democratiche, sociali e culturali, che in questi anni hanno prevalso nei comportamenti della società. Così i testi elaborati prima dalla Camera dei deputati e poi dal Senato della Repubblica hanno prodotto veri e propri "mostri" giuridici che dall'esclusione all'accesso alle tecniche di PMA per le donne single e le cosiddette "coppie di fatto", è giunto fino al riconoscimento dell'adottabilità dell'embrione. Si è prodotto dunque, proprio a partire dal disconoscimento della titolarità femminile nella riproduzione e del diritto all'autodeterminazione delle donne a decidere della propria maternità e del proprio corpo, un processo, dal punto di vista parlamentare, che se ha avuto il merito di contribuire ad aprire un dibattito nel Paese, ha prodotto dal punto di vista legislativo testi di legge che hanno tentato di introdurre princìpi giuridici di una pericolosità senza precedenti.
        La presente proposta di legge vuole dunque tentare di rimettere al centro un punto di vista delle donne e certamente non vuole e non pretende di parlare a nome di tutte le donne rispetto alle tecnologie di inseminazione artificiale. In questo senso ci siamo avvalse del testo già presentato nella precedente legislatura, frutto di una discussione tra donne con lo scopo di costruire un punto di vista femminile rispetto alle tecnologie di riproduzione artificiale.
        L'intenzione di presentare una proposta legislativa è nata innanzitutto dalla volontà di interrogarsi sull'opportunità di una regolamentazione delle tecniche di PMA. La regolamentazione dei centri che praticano le tecniche di riproduzione assistita è tuttora affidata a due circolari ministeriali, rispettivamente del 1985 e nel 1987 dai Ministri della sanità pro tempore, Degan e Donat Cattin. La prima ha introdotto il divieto dell'effettuazione della fecondazione eterologa nei centri del Servizio sanitario nazionale, divieto peraltro privo di fondamento legislativo e che nei fatti ha favorito lo sviluppo dei soli centri privati. La seconda, auspicando la rapida definizione di un'organica disciplina legislativa in materia (nel 1987!), regolamenta la raccolta di seme a fini di fecondazione con intervento di un donatore, rinviando ad atti successivi, mai peraltro adottati, la definizione dei requisiti dei centri. L'applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa è pertanto attualmente lecita, riconosciuta da uno dei due atti a contenuto normativo vigenti, ed ammessa senza limiti né soggettivi né oggettivi.
        Ma la cautela sull'opportunità di una puntuale definizione legislativa nasce dalla volontà di evitare la subalternità al punto di vista tecnologico. Subaltemità tanto più pericolosa per il soggetto femminile, poiché le tecnologie si ammantano di una presunta neutralità della scienza, neutralità che di per sé cancella la differenza di sesso. Le tecniche di PMA si presentano come "cura della sterilità" e con ciò scompare la differenza di posizione dei due sessi nella riproduzione e rispetto alle tecnologie stesse. Eppure l'inseminazione da donatore interessa la sterilità maschile, il gamete intra Falloppion transfer (GIFT), e la fecondazione in vitro quella femminile. Tale assenza di distinzione non valuta e non tutela come "bene" il corpo femminile, sul quale insistono tutte le tecniche, alcune delle quali comportano manipolazioni pesanti del corpo della donna.
        E' comunque falsa la autorappresentazione delle tecniche di PMA come "cura della sterilità": in realtà, esse non mirano a risanare il corpo sterile, che rimane tale. Interventi quali l'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro o il GIFT sono in realtà trasferimenti di gameti o embrioni, che hanno la possibilità di trascendere le tradizionali coordinate spaziali e temporali dell'evento riproduttivo, scindendolo dall'atto sessuale.
        Si aprono inedite prospettive di controllo sulla procreazione, attraverso l'aumento del potere medico, in contrasto con il movimento di opinione femminile e femminista che fin dallo scorso decennio aveva mirato a demedicalizzare l'evento nascita. Le potenzialità di applicazione della PMA vanno perciò ben oltre il diritto alla salute: non a caso si presentano problematiche giuridiche che non hanno riferimento diretto alla "cura della sterilità", come l'inseminazione di "donna sola", o lo statuto giuridico degli embrioni soprannumerari, prodotti con la fecondazione in vitro, o l'affitto dell'utero.
        Le stesse categorie giuridiche di riferimento sono messe in discussione. Se è improprio appellarsi al "diritto alla salute" per tecniche che non mirano al benessere del corpo, è altresì dubbio che si possa riferirsi al "diritto del singolo" rispetto alla procreazione, trattandosi di un evento relazionale per eccellenza. Inoltre, ad iniziare dagli anni '70, con la legislazione sul divorzio, sull'aborto, sul diritto di famiglia, attraverso dibattiti e scontri che hanno coinvolto nel profondo la società italiana, è stato richiesto al diritto di rinunziare a regolare con un intervento diretto i rapporti relativi alla procreazione: lasciando alla dinamica sociale la libera ridefinizione di nuovi modelli di rapporto fra i sessi e ai singoli, in particolare alle donne con la legge 22 maggio 1978, n. 194, la piena responsabilità di dirimere eventuali conflittualità di natura etica in campo procreativo.
        Al contrario, tramite la PMA, lo Stato è chiamato a reintervenire sul terreno dei rapporti fra i sessi e della procreazione, trovandosi di fronte a due fenomeni inediti, introdotti dalle tecnologie: svincolandosi la riproduzione dal rapporto sessuale, un sesso può potenzialmente fare a meno dell'altro; mentre, rispetto al modello di genitorialità "naturale", si moltiplicano i "soggetti parentali", poiché appaiono le figure del donatore o della donatrice di gameti, la madre surrogata o colei che dà in affitto il proprio utero.
        Fin dall'approvazione del nuovo diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975), che equiparava i figli nati fuori dal matrimonio a quelli legittimi, lo Stato restituiva ai singoli la piena libertà delle scelte procreative, affidate all'esercizio della responsabilità individuale.
        Il pluralismo di modelli oggi esistenti (famiglia, convivenza, "maternità solitaria") è stato progressivamente sorretto e accompagnato da significativi processi sociali, primo fra tutti il processo di liberazione ed emancipazione delle donne. Ma la PMA "artificialmente" sconvolge i modelli di genitorialità esistenti, ed obbliga la società ad una rincorsa dei processi innescati dalla tecnologia stessa, senza una effettiva riflessione e un controllo sociale sugli stessi. Sicuramente non esiste una forma "naturale" della genitorialità che ha invece subìto profondi mutamenti storici: tuttavia il brusco inserimento di inedite possibilità di relazioni nella procreazione con le tecnologie porta ad una "denaturalizzazione" rispetto al contesto socio-culturale attuale e al rapporto fra i sessi nella procreazione. Le conseguenze di questi processi sono paradossali.
        In primo luogo lo sconvolgimento, che potenzialmente opera la PMA nei modelli sociali di riproduzione, spinge ad una richiesta "forte" di intervento rivolta al diritto.
        Ma come Stefano Rodotà ha giustamente osservato, è difficile e rischioso chiedere al diritto di fornire valori che la società non esprime. Ovvero la premessa di intervento del diritto è l'esistenza di valori "forti" presenti nell'organizzazione sociale; valori attualmente inesistenti, poiché non è la società ad aver "prodotto" il progresso tecnologico, bensì è vero il contrario: sono le tecnologie ad innescare e a guidare i processi sociali, invocando l'intervento del diritto e dell'etica quando il governo dei processi si rivela difficile.
        In conclusione riteniamo che sia giusto orientarsi verso una legislazione che tenti di intervenire in modo critico correggendo le tendenze della medicina procreativa quando questa scardina la unicità del soggetto, frantuma la verità complessa della persona, altera i confini fra le specie umane e la materia ed azzera le differenze di genere, facendo agire quella "coscienza del limite", dando senso sociale ed umano all'innovazione tecnologica. Il che, sulla base dell'elaborazione teorica femminista e dell'esperienza storica del soggetto femminile, non significa affatto assecondare la conservazione del modello sociale familiare della riproduzione, sulla base di una presunta ed ideologica "naturalità" dello stesso, bensì ancorarsi alla certezza dei soggetti (e in primo del soggetto femminile, per il sapere che esprime e per la centralità che ricopre nella procreazione).
        Ciò significa privilegiare l'interesse della tutela della salute, oggi compromessa dal proliferare di centri privati che si configurano come un vero e proprio mercato selvaggio senza alcuna garanzia di controllo sanitario; significa, altresì, evitare che l'apertura incontrollata di nuovi servizi crei, essa stessa, la domanda: questa sembra essere la situazione attuale. E' probabile, infatti, che un eccessivo proliferare di nuovi servizi induca un'ulteriore domanda, tramite il complice diffondersi della cultura del "figlio a tutti i costi": così, già avviene che la maggior parte delle coppie si rivolga ai centri, dopo un tempo relativamente breve di ricerca del figlio. Il che ipotizza la necessità di "decodificare" il problema "sterilità", dando la precedenza a ridefinizioni della domanda di tipo non medico, bensì psicologico e sociale. Occorre indagare il desiderio di maternità di fronte alle possibilità inedite che le tecniche offrono e la conseguente trasformazione del "desiderio" in "bisogno" e del "bisogno" in "diritto".
        Quanto all'accesso alle tecnologie, si individua nella donna il soggetto avente diritto in quanto la titolarità nella riproduzione è femminile e il desiderio e la possibilità di diventare madre è affidata alla libertà e responsabilità della donna: non si diventa madri in forza del diritto.
        Inoltre, come rileva Paolo Zatti, il nostro ordinamento non prevede norme che impongano condizioni di idoneità fisica o psichica nella procreazione. Prevalgono dunque i criteri di libertà e di privatezza che, si badi bene, "non implicano una valutazione positiva dell'interesse a procreare, e men che mai delle singole decisioni procreative, ma solo una valutazione del tutto negativa dell'intrusione statuale nella determinazione di condizioni o limiti alla libertà e privatezza". Una volta garantita la libertà di accesso alla PMA, è opportuno valutare come primario interesse il diritto del nascituro a una identità certa, nonché ad un patrimonio genetico non manipolato.
        Da qui sorge le necessità di impedire pratiche come l'affitto di utero o la madre surrogata, nonché di impedire il disconoscimento del figlio/a, una volta che sia riconosciuto e attestato il desiderio maschile di coinvolgimento nel progetto di generare.
        Quanto al destino degli embrioni soprannumerari, nonché ai limiti della ricerca scientifica ad essi applicata, si ritiene che il problema non possa risolversi in una legge di regolamentazione generale della PMA, dovendo peraltro maturare nella società e nella stessa comunità medico-scientifica un punto di vista che parta dalla "coscienza del limite". Tuttavia si stabiliscono alcuni princìpi che reintegrano il potere e soprattutto la responsabilità dei soggetti, la donna o la coppia, che, con il loro progetto procreativo, hanno creato gli embrioni: sembra giusto che non siano espropriati di voce in capitolo nel decidere la destinazione o le modalità di utilizzazione degli embrioni.
        La presente proposta di legge disciplina, dunque, le tecniche di PMA, alle quali possono aver accesso tutte le donne che abbiano compiuto la maggiore età, ed alle quali può associarsi il coniuge, il convivente o l'uomo che abbia intenzione di assumere la paternità del nascituro (articolo 1).
        L'esigenza che la donna, che intende sottoporsi alle tecniche di PMA, venga adeguatamente informata sul grado di invasività delle tecniche medesime ed esprima un consenso scritto anche in relazione ai possibili effetti collaterali ai quali può incorrere, è prevista dall'articolo 2. Particolare cura è stata posta allo stato giuridico del nato ed al disconoscimento di paternità, materia molto dibattuta, per la quale gli articoli 3 e 4 normano il divieto di disconoscimento di paternità nella fase successiva alla fecondazione dell'ovulo.
        Le linee guida alle quali tutte le strutture autorizzate hanno l'obbligo di attenersi sono regolate da apposito decreto del Ministro della salute, secondo quanto definito dall'articolo 5; l'articolo 6 definisce i requisiti delle strutture autorizzate.
        L'articolo 7 istituisce il registro delle strutture autorizzate presso l'Istituto superiore di sanità. Le modalità per la donazione dei gameti sono stabilite dall'articolo 8, che introduce limiti di età, (per le donne a trentacinque anni e a quaranta anni per gli uomini), e prevede l'accertamento dell'idoneità dei donatori al fine di escludere ogni possibile patologia infettiva o malattia ereditaria. L'articolo 9 reca norme per la raccolta e la conservazione di gameti e di embrioni. Le disposizioni sui divieti sono contenute nell'articolo 10, mentre il divieto di clonazione umana è regolato dall'articolo 11.
        La sperimentazione sugli embrioni umani è in generale vietata, mentre la ricerca clinica è consentita a condizione che si perseguano finalità cliniche o terapeutiche. L'articolo 12 vieta comunque la produzione di embrioni umani per fini di ricerca o sperimentazione, ogni forma di selezione a scopo eugenetico, nonché interventi di manipolazione, interventi di scissione e la fecondazione di gamete umano con gamete di specie diversa. L'articolo 13 prevede l'obbligo per il Ministro della salute di presentare ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle legge. Le sanzioni penali e amministrative sono disciplinate dagli articoli 14 e 15, mentre la tutela della riservatezza dei dati personali, sia in merito alla donazione che alle persone che accedono alla procreazione, è regolata dall'articolo 16, che prevede anche la deroga alla legge n. 675 del 1996 nei casi di grave e comprovato pericolo per la salute del nato.




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