XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1757
Onorevoli Deputati! - L'articolo 6, comma 1, della legge
24 marzo 2001, n.89, ha stabilito che "Nel termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i
quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla
Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del
mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...), possono
presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente
legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla
ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal
caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere
l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla
predetta Corte europea".
Già nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge
sopra indicata, si resero evidenti le difficoltà
interpretative connesse alla facoltatività o meno per la
parte, già ricorrente a Strasburgo, di presentare la domanda
di equa riparazione dinanzi alle corti d'appello
territorialmente competenti.
Al riguardo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, da
ultimo, ritenuto l'irricevibilità del ricorso avente ad
oggetto la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione, argomentando in ordine al mancato esperimento del
rimedio interno introdotto nell'ordinamento italiano proprio
dalla richiamata legge in esame alla luce dell'articolo 35,
paragrafo 1, della Convenzione (decisione del 6 settembre 2001
- ricorso n. 69789/2001).
La richiamata recentissima pronuncia con la quale la
Corte, in armonia con la propria giurisprudenza, riafferma
l'operatività del principio di sussidiarietà e di fatto
l'obbligatorietà della competenza delle giurisdizioni
nazionali su ogni ricorso pendente davanti alla Corte e non
ancora dichiarato ricevibile, verrà naturalmente ad incidere
sulla sorte dei dodicimila ricorsi, allo stato, pendenti a
Strasburgo.
Va infatti considerato che il prossimo 18 ottobre 2001,
esaurendosi la fase transitoria come disciplinata dal
richiamato articolo 6, i dodicimila ricorrenti a Strasburgo
potrebbero trovarsi, a causa dell'incertezza ingenerata dal
riferito contrasto ermeneutico, in una situazione di
impossibilità materiale di presentare la domanda di equa
riparazione dinanzi alle corti di appello nazionali.
La menzionata impossibilità di presentare la predetta
domanda pone la necessità di un intervento che definisca una
nuova scadenza finale.
Tali rilievi evidenziano la straordinaria necessità ed
urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga del
termine sopraindicato, considerato, in particolare, che
all'inutile decorso dello stesso sono correlate conseguenze di
notevole gravità (l'irricevibilità dei dodicimila ricorsi
pendenti dinanzi alla Corte di Strasburgo).
In questa prospettiva, il presente provvedimento è
finalizzato alla definizione di una nuova disciplina
transitoria della legge n. 89 del 2001 volta ad evitare che la
dichiarazione di irricevibilità di numerosi ricorsi da parte
della Corte di Strasburgo privi di tutela coloro i quali già
lamentavano la violazione del termine ragionevole del
processo.
La definizione di un differimento del termine trova il suo
fondamento logico nell'auspicabile superamento, da un lato,
del riferito contrasto interpretativo e dall'altro, nella
tutela dell'affidamento.
Il presente provvedimento non comporta alcun onere
finanziario aggiuntivo per l'erario.
In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della
Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora
presentato alle Camere per la conversione in legge.