XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1754




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge disciplina la rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali per chi gia esercita tale mandato.
        Il tema viene esaminato alla luce dell'articolo 235, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito denominato "testo unico") di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale così disciplina la materia disponendo che: "L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta (...)".
        Giova in proposito ricordare che il testo sopra riportato è, per la parte che qui interessa, diverso da quello inizialmente predisposto dal Governo, il quale originariamente aveva previsto che i revisori fossero rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
        Una versione, quella originaria, che, in analogia alla disciplina dettata dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, per l'elezione del sindaco, avrebbe consentito al revisore, dopo la seconda (consecutiva e non) elezione nello stesso comune, una terza, una quarta elezione, purché intervallate tra loro da un periodo contumacia1e di almeno tre anni.
        Nell'articolo 235 del testo unico approvato in via definitiva, l'avverbio "consecutivamente" è scomparso e la relazione illustrativa delle modifiche apportate allo schema di provvedimento a seguito delle osservazioni formulate non contiene alcuna motivazione su tale eliminazione.
        Nella relazione al decreto legislativo si legge: "Il titolo VI (revisione economico-finanziaria) ripete la disciplina, oramai consolidata della revisione economico-finanziaria presso gli enti locali. Come è noto, l'incarico è affidato a soggetti (iscritti al registro dei revisori contabili, all'albo dei dottori commercialisti ed all'albo dei ragionieri) dotati di adeguata professionalità, acquisita all'esterno dell'ente, ed in grado di svolgere un ruolo più di collaborazione che di controllo, come peraltro già chiarito dall'articolo 57 della legge n. 142 del 1990.
        Si evidenziano due modifiche al testo previgente.
        La prima è recata al comma 4 dell'articolo 234, con l'eliminazione dell'obbligo di invio della comunicazione relativa alla nomina dell'organo di revisione. Tale obbligo, infatti, non è correlato ad alcuna finalità di controllo da parte del Ministero dell'interno sui soggetti cui è affidato l'incarico e non appare, pertanto, utile ai fini di un corretto rapporto con le autonomie locali. La seconda modifica è apportata mediante l'utile integrazione del comma 1 dell'articolo 235, con l'inserimento dell'avverbio "consecutivamente" per esplicitare l'interpretazione (certamente corretta) secondo la quale dopo il secondo mandato non vi è un definitivo ostracismo nei confronti del revisore (conseguenza incongrua della lettura letterale della norma) bensì la necessità di un intervallo temporale prima di un eventuale nuovo incarico".
        Il tribunale amministrativo regionale di Lecce, sezione II, in merito all'interpretazione della parola rielezione ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 142 del 1990 ha affermato che "la rielezione è tale solo se segue la precedente elezione senza soluzione di continuità". Per cui non è immaginabile che chi ha ricoperto l'incarico di revisore in un ente per due trienni, non potrà più essere nominato per tutta la vita, ovvero per i restanti anni in cui svolgerà la sua attività professionale. Del resto analogo vincolo per l'eleggibilità dei sindaci, è stato superato con apposita previsione normativa.
        Nel testo Giuffrè "Testo unico degli enti locali" nel commento all'articolo 234 del testo unico si legge: "I componenti dell'organo di revisione sono comunque rieleggibili consecutivamente per una sola volta. Questa disposizione, contenuta nell'articolo 235, comma 1, primo periodo, del presente testo unico, riprende, modificandola quella precedente definita dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995.
        La ratio della norma è individuabile nell'obiettivo di garantire un'effettiva indipendenza ed una assoluta imparzialità del revisore rispetto agli organi assembleari, esecutivi e direttivi dell'ente.
        Condizione che non sarebbe del tutto garantita qualora il rapporto tra il revisore e l'ente si consolidasse divenendo tendenzialmente permanente.
        Ciò nondimeno, il presente testo unico modifica, in maniera non secondaria, la precedente disposizione del decreto legislativo n. 77 del 1995, specificando che il limite alla rielezione per una sola volta opera esclusivamente tra mandati consecutivi.
        Cosicché lo stesso soggetto può assumere per più di due volte l'incarico di revisore presso lo stesso ente, purché dopo due mandati consecutivi intercorra una interruzione della continuità (della durata di almeno un mandato) prima del successivo reincarico.
        Questa disposizione ha un duplice pregio.
        Per un verso evita comunque il cristallizzarsi del rapporto tra revisore ed ente locale (le cui compagini assembleari, esecutive e direttive possono del resto modificarsi nel tempo), garantendo la necessaria indipendenza e imparzialità nello svolgimento della revisione finanziaria.
        Per altro verso consente all'ente di non doversi necessariamente privare e di potere anzi fruire ripetutamente dell'apporto di soggetti dotati di spiccate conoscenze e competenze professionali".
        Il problema, alquanto delicato, resta aperto e dovrà essere affrontato in via definitiva con strumenti legislativi diretti o indiretti, tenendo conto che:

            1) non appare costituzionale una norma che vieta a vita di ricoprire l'incarico di revisione presso un ente locale. Si verrebbe a ripristinare l'istituto dell'esilio;

            2) l'aver ricoperto la funzione presso lo stesso ente in un periodo precedente non è una della cause di ineleggibilità richiamate nel successivo articolo 236 del testo unico;

            3) non appare sostenibile che, in ogni caso e a distanza di anni, la rielezione dello stesso professionista limiti l'imparzialità, come sostiene il Consiglio di Stato, o porti a un affievolimento della qualità di apporto professionale per l'innestarsi di fattori condizionanti l'obiettività delle pronunce, come sostengono altri. Tali motivazioni sono, infatti, opinabili e non tengono conto che:

                a) a distanza di tempo cambiano i componenti dell'organo di riferimento (il consiglio) e può cambiare la maggioranza politica;

                b) con la conoscenza dello stato dell'ente e delle sue aree deboli aumenta la possibilità di indirizzare il controllo, di collaborare fattivamente con il consiglio e di esplicare con maggiore penetrazione l'attività di vigilanza;

                c) l'attività di revisore negli enti locali richiede la maturazione di esperienza e la formazione di una specifica professionalità (elementi acquisibili con il tempo);

            4) altri casi di eccessiva limitazione sono stati risolti limitando il divieto alla immediata rieleggibilità e consentendo dopo un intervallo di tempo la rielezione (si veda sindaco e presidente della provincia, oppure in via interpretativa come per l'applicazione dell'articolo 159, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998. Infatti l'articolo 159 del decreto legislativo n. 58 del 1998 fissa in tre anni la durata dell'incarico di revisione, e consente il rinnovo del contratto per non più di due volte. Da tale norma la CONSOB ha ricavato il principio per cui, alla conclusione del novennio, l'intervallo minimo da osservare prima che il revisore riacquisisca lo stesso incarico non può non coincidere con la durata minima di quello affidato al nuovo revisore (comunicazione CONSOB 12 maggio 2000, n. Dac/36058).

        Un chiarimento definitivo, in senso favorevole alla rielezione dopo un periodo di interruzione, è auspicato da tutti coloro che professionalmente si sono dedicati alla revisione degli enti locali, oltre che dagli ordini professionali e dalla maggioranza della dottrina e della giurisprudenza amministrativa. E' necessario, pertanto, approvare tempestivamente questa proposta di legge che diventa indispensabile per garantire una corretta interpretazione dell'articolo 235 del testo unico.




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