XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1754
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
disciplina la rieleggibilità alla carica di revisore dei conti
negli enti locali per chi gia esercita tale mandato.
Il tema viene esaminato alla luce dell'articolo 235, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (di seguito denominato "testo unico") di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale così disciplina
la materia disponendo che: "L'organo di revisione contabile
dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività
della delibera o dalla data di immediata eseguibilità
nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono
rieleggibili per una sola volta (...)".
Giova in proposito ricordare che il testo sopra riportato
è, per la parte che qui interessa, diverso da quello
inizialmente predisposto dal Governo, il quale originariamente
aveva previsto che i revisori fossero rieleggibili
consecutivamente per una sola volta.
Una versione, quella originaria, che, in analogia alla
disciplina dettata dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, per
l'elezione del sindaco, avrebbe consentito al revisore, dopo
la seconda (consecutiva e non) elezione nello stesso comune,
una terza, una quarta elezione, purché intervallate tra loro
da un periodo contumacia1e di almeno tre anni.
Nell'articolo 235 del testo unico approvato in via
definitiva, l'avverbio "consecutivamente" è scomparso e la
relazione illustrativa delle modifiche apportate allo schema
di provvedimento a seguito delle osservazioni formulate non
contiene alcuna motivazione su tale eliminazione.
Nella relazione al decreto legislativo si legge: "Il
titolo VI (revisione economico-finanziaria) ripete la
disciplina, oramai consolidata della revisione
economico-finanziaria presso gli enti locali. Come è noto,
l'incarico è affidato a soggetti (iscritti al registro dei
revisori contabili, all'albo dei dottori commercialisti ed
all'albo dei ragionieri) dotati di adeguata professionalità,
acquisita all'esterno dell'ente, ed in grado di svolgere un
ruolo più di collaborazione che di controllo, come peraltro
già chiarito dall'articolo 57 della legge n. 142 del 1990.
Si evidenziano due modifiche al testo previgente.
La prima è recata al comma 4 dell'articolo 234, con
l'eliminazione dell'obbligo di invio della comunicazione
relativa alla nomina dell'organo di revisione. Tale obbligo,
infatti, non è correlato ad alcuna finalità di controllo da
parte del Ministero dell'interno sui soggetti cui è affidato
l'incarico e non appare, pertanto, utile ai fini di un
corretto rapporto con le autonomie locali. La seconda modifica
è apportata mediante l'utile integrazione del comma 1
dell'articolo 235, con l'inserimento dell'avverbio
"consecutivamente" per esplicitare l'interpretazione
(certamente corretta) secondo la quale dopo il secondo mandato
non vi è un definitivo ostracismo nei confronti del revisore
(conseguenza incongrua della lettura letterale della norma)
bensì la necessità di un intervallo temporale prima di un
eventuale nuovo incarico".
Il tribunale amministrativo regionale di Lecce, sezione
II, in merito all'interpretazione della parola rielezione ai
sensi dell'articolo 57 della legge n. 142 del 1990 ha
affermato che "la rielezione è tale solo se segue la
precedente elezione senza soluzione di continuità". Per cui
non è immaginabile che chi ha ricoperto l'incarico di revisore
in un ente per due trienni, non potrà più essere nominato per
tutta la vita, ovvero per i restanti anni in cui svolgerà la
sua attività professionale. Del resto analogo vincolo per
l'eleggibilità dei sindaci, è stato superato con apposita
previsione normativa.
Nel testo Giuffrè "Testo unico degli enti locali" nel
commento all'articolo 234 del testo unico si legge: "I
componenti dell'organo di revisione sono comunque rieleggibili
consecutivamente per una sola volta. Questa disposizione,
contenuta nell'articolo 235, comma 1, primo periodo, del
presente testo unico, riprende, modificandola quella
precedente definita dall'articolo 101, comma 1, del decreto
legislativo n. 77 del 1995.
La ratio della norma è individuabile nell'obiettivo
di garantire un'effettiva indipendenza ed una assoluta
imparzialità del revisore rispetto agli organi assembleari,
esecutivi e direttivi dell'ente.
Condizione che non sarebbe del tutto garantita qualora il
rapporto tra il revisore e l'ente si consolidasse divenendo
tendenzialmente permanente.
Ciò nondimeno, il presente testo unico modifica, in
maniera non secondaria, la precedente disposizione del decreto
legislativo n. 77 del 1995, specificando che il limite alla
rielezione per una sola volta opera esclusivamente tra mandati
consecutivi.
Cosicché lo stesso soggetto può assumere per più di due
volte l'incarico di revisore presso lo stesso ente, purché
dopo due mandati consecutivi intercorra una interruzione della
continuità (della durata di almeno un mandato) prima del
successivo reincarico.
Questa disposizione ha un duplice pregio.
Per un verso evita comunque il cristallizzarsi del
rapporto tra revisore ed ente locale (le cui compagini
assembleari, esecutive e direttive possono del resto
modificarsi nel tempo), garantendo la necessaria indipendenza
e imparzialità nello svolgimento della revisione
finanziaria.
Per altro verso consente all'ente di non doversi
necessariamente privare e di potere anzi fruire ripetutamente
dell'apporto di soggetti dotati di spiccate conoscenze e
competenze professionali".
Il problema, alquanto delicato, resta aperto e dovrà
essere affrontato in via definitiva con strumenti legislativi
diretti o indiretti, tenendo conto che:
1) non appare costituzionale una norma che vieta a vita
di ricoprire l'incarico di revisione presso un ente locale. Si
verrebbe a ripristinare l'istituto dell'esilio;
2) l'aver ricoperto la funzione presso lo stesso ente in
un periodo precedente non è una della cause di ineleggibilità
richiamate nel successivo articolo 236 del testo unico;
3) non appare sostenibile che, in ogni caso e a distanza
di anni, la rielezione dello stesso professionista limiti
l'imparzialità, come sostiene il Consiglio di Stato, o porti a
un affievolimento della qualità di apporto professionale per
l'innestarsi di fattori condizionanti l'obiettività delle
pronunce, come sostengono altri. Tali motivazioni sono,
infatti, opinabili e non tengono conto che:
a) a distanza di tempo cambiano i componenti
dell'organo di riferimento (il consiglio) e può cambiare la
maggioranza politica;
b) con la conoscenza dello stato dell'ente e
delle sue aree deboli aumenta la possibilità di indirizzare il
controllo, di collaborare fattivamente con il consiglio e di
esplicare con maggiore penetrazione l'attività di
vigilanza;
c) l'attività di revisore negli enti locali
richiede la maturazione di esperienza e la formazione di una
specifica professionalità (elementi acquisibili con il
tempo);
4) altri casi di eccessiva limitazione sono stati
risolti limitando il divieto alla immediata rieleggibilità e
consentendo dopo un intervallo di tempo la rielezione (si veda
sindaco e presidente della provincia, oppure in via
interpretativa come per l'applicazione dell'articolo 159,
comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998. Infatti
l'articolo 159 del decreto legislativo n. 58 del 1998 fissa in
tre anni la durata dell'incarico di revisione, e consente il
rinnovo del contratto per non più di due volte. Da tale norma
la CONSOB ha ricavato il principio per cui, alla conclusione
del novennio, l'intervallo minimo da osservare prima che il
revisore riacquisisca lo stesso incarico non può non
coincidere con la durata minima di quello affidato al nuovo
revisore (comunicazione CONSOB 12 maggio 2000, n.
Dac/36058).
Un chiarimento definitivo, in senso favorevole alla
rielezione dopo un periodo di interruzione, è auspicato da
tutti coloro che professionalmente si sono dedicati alla
revisione degli enti locali, oltre che dagli ordini
professionali e dalla maggioranza della dottrina e della
giurisprudenza amministrativa. E' necessario, pertanto,
approvare tempestivamente questa proposta di legge che diventa
indispensabile per garantire una corretta interpretazione
dell'articolo 235 del testo unico.