XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1741
Onorevoli Colleghi! - L'istituto dell'impresa familiare
ha certamente costituito un momento di importante
perfezionamento giuridico della disciplina codicistica civile,
che non può, evidentemente, non tenere conto dei grandi
cambiamenti della società civile.
Attraverso l'istituto dell'impresa familiare è stato
lodevolmente introdotto e codificato il riconoscimento formale
dell'attività di lavoro prestata dal familiare in seno alla
famiglia o all'impresa familiare.
Con la normativa in oggetto è sancito il diritto di godere
del mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e di partecipare agli utili dell'impresa familiare ed
ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento ed in proporzione
alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. In tale modo
si pone riparo ad ataviche ingiustizie che finivano per
colpire quei familiari - e, statisticamente, in misura
preponderante le donne - che per lustri interi avevano
prestato attività che non trovavano adeguato riconoscimento e
valorizzazione nell'ambito di una concezione familiare legata
a schemi ormai superati dalla maturazione di una nuova
coscienza civile.
Proprio per tale ragione non si comprende il senso del
secondo comma dell'articolo 230-bis del codice civile
che - è bene ricordarlo - testualmente recita: "Il lavoro
della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo".
Su tale comma si possono svolgere almeno due
considerazioni, l'una di carattere giuridico-sistematico e
l'altra di carattere politico-legislativo:
se è vero che la norma, in senso astratto, deve essere
la traduzione di una volontà che comunque non collida con i
princìpi basilari della Costituzione, non può non considerarsi
l'inutilità del secondo comma dell'articolo 230-bis del
codice civile. In effetti il principio ivi enunciato è
contenuto nell'articolo 3 della Costituzione che prevede che
tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano uguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso. Va altresì
osservato che il secondo comma dell'articolo 3 della
Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E dunque la
normativa - di qualsiasi branca del diritto - deve per
definizione essere rispondente all'articolo 3 della
Costituzione: se così è, appare più che sufficiente il primo
comma dell'articolo 230-bis del codice civile a sancire
l'assoluta equivalenza del lavoro della donna rispetto a
quello dell'uomo;
la disposizione in oggetto nasconde la "cattiva
coscienza" di un legislatore che, proprio perché non ha ancora
"metabolizzato" l'assoluta eguaglianza fra uomo e donna, ha
ritenuto di dover pudicamente rimarcare (e non ve ne era
bisogno) con uno specifico comma il principio: anche se può
apparire paradossale, è di tutta evidenza che un tale modo di
legiferare finisce per confermare, nel momento in cui si dice
di volerla negare, una situazione deprecabile di permanente
discriminazione. Sembra che si voglia dire che, ogni qual
volta entrano in campo i diritti della donna comparati con
quelli dell'uomo, è necessario ripetere, sino all'ossessione,
che essi sono identici. Non esiste chi non veda come, in tale
modo, si esprima l'aberrante concetto secondo il quale
l'affermazione di eguaglianza, non "entrata in circolo", deve
essere in ogni circostanza riaffermata.
Anche la tecnica legislativa, pertanto, deve evitare uno
sforzo di tale genere, non richiesto e significativamente
riaffermante una disparità ab origine che deve trovare,
per essere espunta dalla normativa, la positiva e concreta
affermazione che in realtà dovrebbe essere considerata
presunta e comunque acquisita dall'ordinamento a seguito della
corretta "metabolizzazione" del principio costituzionale
sancito dall'articolo 3 della Carta fondamentale.
E dunque, proprio al fine di non rendere torto ai
cittadini italiani di sesso femminile in un frangente storico
in cui prosperano commissioni per la realizzazione effettiva
delle pari opportunità, si propone l'abrogazione del secondo
comma dell'articolo 230-bis del codice civile,
confidando quindi nell'approvazione della presente proposta di
legge.