XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1741




        Onorevoli Colleghi! - L'istituto dell'impresa familiare ha certamente costituito un momento di importante perfezionamento giuridico della disciplina codicistica civile, che non può, evidentemente, non tenere conto dei grandi cambiamenti della società civile.
        Attraverso l'istituto dell'impresa familiare è stato lodevolmente introdotto e codificato il riconoscimento formale dell'attività di lavoro prestata dal familiare in seno alla famiglia o all'impresa familiare.
        Con la normativa in oggetto è sancito il diritto di godere del mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e di partecipare agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento ed in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. In tale modo si pone riparo ad ataviche ingiustizie che finivano per colpire quei familiari - e, statisticamente, in misura preponderante le donne - che per lustri interi avevano prestato attività che non trovavano adeguato riconoscimento e valorizzazione nell'ambito di una concezione familiare legata a schemi ormai superati dalla maturazione di una nuova coscienza civile.
        Proprio per tale ragione non si comprende il senso del secondo comma dell'articolo 230-bis del codice civile che - è bene ricordarlo - testualmente recita: "Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo".
        Su tale comma si possono svolgere almeno due considerazioni, l'una di carattere giuridico-sistematico e l'altra di carattere politico-legislativo:

            se è vero che la norma, in senso astratto, deve essere la traduzione di una volontà che comunque non collida con i princìpi basilari della Costituzione, non può non considerarsi l'inutilità del secondo comma dell'articolo 230-bis del codice civile. In effetti il principio ivi enunciato è contenuto nell'articolo 3 della Costituzione che prevede che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso. Va altresì osservato che il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E dunque la normativa - di qualsiasi branca del diritto - deve per definizione essere rispondente all'articolo 3 della Costituzione: se così è, appare più che sufficiente il primo comma dell'articolo 230-bis del codice civile a sancire l'assoluta equivalenza del lavoro della donna rispetto a quello dell'uomo;

            la disposizione in oggetto nasconde la "cattiva coscienza" di un legislatore che, proprio perché non ha ancora "metabolizzato" l'assoluta eguaglianza fra uomo e donna, ha ritenuto di dover pudicamente rimarcare (e non ve ne era bisogno) con uno specifico comma il principio: anche se può apparire paradossale, è di tutta evidenza che un tale modo di legiferare finisce per confermare, nel momento in cui si dice di volerla negare, una situazione deprecabile di permanente discriminazione. Sembra che si voglia dire che, ogni qual volta entrano in campo i diritti della donna comparati con quelli dell'uomo, è necessario ripetere, sino all'ossessione, che essi sono identici. Non esiste chi non veda come, in tale modo, si esprima l'aberrante concetto secondo il quale l'affermazione di eguaglianza, non "entrata in circolo", deve essere in ogni circostanza riaffermata.
        Anche la tecnica legislativa, pertanto, deve evitare uno sforzo di tale genere, non richiesto e significativamente riaffermante una disparità ab origine che deve trovare, per essere espunta dalla normativa, la positiva e concreta affermazione che in realtà dovrebbe essere considerata presunta e comunque acquisita dall'ordinamento a seguito della corretta "metabolizzazione" del principio costituzionale sancito dall'articolo 3 della Carta fondamentale.
        E dunque, proprio al fine di non rendere torto ai cittadini italiani di sesso femminile in un frangente storico in cui prosperano commissioni per la realizzazione effettiva delle pari opportunità, si propone l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, confidando quindi nell'approvazione della presente proposta di legge.




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