XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1733
Onorevoli Colleghi! - Come è noto la disciplina
prevista dall'articolo 55 della legge n. 392 del 1978 (equo
canone) relativa al termine per il pagamento delle mensilità
scadute del canone di locazione di immobili adibiti ad
abitazione, non si applica agli immobili destinati ad uso
diverso da quello abitativo, facendosi in tale articolo
espresso richiamo solo all'articolo 5 della medesima legge.
Da ciò consegue che al conduttore di un immobile ad uso
non abitativo (artigiano, commerciante, professionista) non è
consentito di sanare la morosità dinanzi al giudice versando
l'importo corrispondente ai canoni scaduti, agli oneri
accessori, agli interessi ed alle spese processuali,
possibilità invece, come detto, concessa ai conduttori di
immobili adibiti ad abitazione.
Attualmente infatti l'inquilino moroso di un appartamento
destinato ad abitazione può sanare la morosità dinanzi al
giudice per non più di tre volte nel corso del quadriennio di
validità del contratto, possibilità appunto inibita ai
conduttori di immobili ad uso diverso da quello abitativo, i
quali, una volta citati dinanzi al giudice per morosità (anche
per il ritardo nel pagamento di una sola mensilità di canone)
non hanno la possibilità di sanare il debito e sono
inesorabilmente sfrattati dal locale anche se nelle more
abbiano versato quanto dovuto.
Tale situazione oltre ad essere oggettivamente ingiusta,
in quanto determina una disparità di trattamento tra inquilini
(non in ragione di elementi soggettivi, quali potrebbero
essere il reddito del conduttore, l'anzianità del medesimo, la
di lui situazione famigliare od altro; ma in ragione
esclusivamente della destinazione dell'immobile), non è di
alcuna utilità sociale, atteso che l'interesse finale dei
proprietari degli immobili è certamente quello di incassare il
canone pattuito, anche se davanti ad un giudice.
Non può infine non tenersi nel debito conto la circostanza
che la stragrande maggioranza dei conduttori di immobili ad
uso diverso da quello abitativo è costituita da piccoli
commercianti, artigiani, lavoratori autonomi i quali ricavano
dal lavoro svolto nei locali oggetto del rapporto di locazione
il loro reddito, a volte appena sufficiente al sostentamento
della propria famiglia, spessissimo contribuendo a creare
occasioni di occupazione.
Con la presente proposta di legge si propone dunque, con
una parziale modifica al primo comma dell'articolo 55 della
legge n. 392 del 1978, di estendere la possibilità di sanare
la morosità, oltre oneri accessori, interessi e spese
processuali, per non più di tre volte nel corso della durata
del contratto, anche agli inquilini di immobili adibiti ad uso
diverso da quello abitativo.