XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1731
Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle leggi
sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
titolo II, capo II, sezione I "Dell'autorizzazione ad aprire
ed esercitare un farmacia", all'articolo 104 disponeva:
"Quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica
locale, anche in rapporto alle condizioni di legge e di
viabilità, lo richiedano, può stabilirsi in aggiunta o in
sostituzione del criterio della popolazione, un limite di
distanza, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana almeno
cinquecento metri da quelle esistenti".
Tale disposizione è stata modificata e sostituita
dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, a seguito
della quale il testo in vigore attualmente è il seguente: "Le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, quando
particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto
alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono,
possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di
cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e
successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e
l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per
territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di
nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie
esistenti anche se ubicate in comuni diversi (...)".
Si fa pertanto osservare che la novella del 1991 ha
provveduto ad elevare la distanza in oggetto dagli originari
500 metri agli attuali 3.000 metri.
Tale elevazione, suggerita dal miglioramento della
viabilità e dei mezzi di locomozione dal 1934 al 1991,
rispondeva anzitutto all'esigenza di stabilire un'ubicazione
della nuova farmacia più idonea ai bisogni della popolazione,
poiché essa viene istituita proprio in base al criterio di
distanza ritenuto nella specie suppletivo rispetto a quello,
normalmente sufficiente, di computo della popolazione. Si
tratta, infatti, di ipotesi riferibili a comuni con nuclei
abitativi separati dal centro abitato. E' quindi verosimile
che il farmacista autorizzato ad istituire la nuova sede
tenda, in vista del proprio utile, a collocarla, pur nel
perimetro assegnatogli per servire il nucleo abitativo
separato, nondimeno scegliendola nella zona più prossima al
centro urbano, in modo da assicurarsi anche parte della
potenziale clientela già servita dalla preesistente sede
urbana. Di qui la ragione della norma che, anzitutto per il
miglior servizio da rendere ai nuclei abitativi separati e
distanti (ma anche per non determinare una concorrenza sleale
verso la sede del centro urbano), tende appunto a sospingere
la nuova sede quanto più lontano dal centro urbano e, quindi,
quanto più inserita nei nuclei abitativi periferici. Zona
dunque tanto più distante, ovviamente compatibilmente con
l'evoluzione di viabilità e mezzi di locomozione.
Così i 500 metri adatti a differenziare nel 1934 territori
percorsi quasi esclusivamente a piedi, nel 1991 sono stati
ritenuti insufficienti a garantire, in epoca di
motorizzazione, la distinzione dei territori a cui dover
assicurare l'assistenza farmaceutica.
Pertanto, in considerazione dell'esperienza intervenuta
con la motorizzazione ormai generalizzata, sembra
ragionevolmente necessaria un'ulteriore elevazione di tale
distanza dagli attuali 3.000 metri ai proposti 5.000 metri,
che appunto meglio garantirebbero che l'eventuale istituenda
nuova farmacia in deroga al criterio della popolazione, venga
ubicata in una zona ben differenziata da quella già
adeguatamente servita nel centro urbano, così da un lato
evitando inutili duplicazioni, slealmente concorrenti verso la
preesistente sede urbana e, soprattutto, dall'altro meglio
situando la nuova farmacia nelle zone più lontane e disagiate
per l'utenza nel territorio comunale.