XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1731




        Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, titolo II, capo II, sezione I "Dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare un farmacia", all'articolo 104 disponeva: "Quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, anche in rapporto alle condizioni di legge e di viabilità, lo richiedano, può stabilirsi in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, un limite di distanza, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana almeno cinquecento metri da quelle esistenti".
        Tale disposizione è stata modificata e sostituita dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, a seguito della quale il testo in vigore attualmente è il seguente: "Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi (...)".
        Si fa pertanto osservare che la novella del 1991 ha provveduto ad elevare la distanza in oggetto dagli originari 500 metri agli attuali 3.000 metri.
        Tale elevazione, suggerita dal miglioramento della viabilità e dei mezzi di locomozione dal 1934 al 1991, rispondeva anzitutto all'esigenza di stabilire un'ubicazione della nuova farmacia più idonea ai bisogni della popolazione, poiché essa viene istituita proprio in base al criterio di distanza ritenuto nella specie suppletivo rispetto a quello, normalmente sufficiente, di computo della popolazione. Si tratta, infatti, di ipotesi riferibili a comuni con nuclei abitativi separati dal centro abitato. E' quindi verosimile che il farmacista autorizzato ad istituire la nuova sede tenda, in vista del proprio utile, a collocarla, pur nel perimetro assegnatogli per servire il nucleo abitativo separato, nondimeno scegliendola nella zona più prossima al centro urbano, in modo da assicurarsi anche parte della potenziale clientela già servita dalla preesistente sede urbana. Di qui la ragione della norma che, anzitutto per il miglior servizio da rendere ai nuclei abitativi separati e distanti (ma anche per non determinare una concorrenza sleale verso la sede del centro urbano), tende appunto a sospingere la nuova sede quanto più lontano dal centro urbano e, quindi, quanto più inserita nei nuclei abitativi periferici. Zona dunque tanto più distante, ovviamente compatibilmente con l'evoluzione di viabilità e mezzi di locomozione.
        Così i 500 metri adatti a differenziare nel 1934 territori percorsi quasi esclusivamente a piedi, nel 1991 sono stati ritenuti insufficienti a garantire, in epoca di motorizzazione, la distinzione dei territori a cui dover assicurare l'assistenza farmaceutica.
        Pertanto, in considerazione dell'esperienza intervenuta con la motorizzazione ormai generalizzata, sembra ragionevolmente necessaria un'ulteriore elevazione di tale distanza dagli attuali 3.000 metri ai proposti 5.000 metri, che appunto meglio garantirebbero che l'eventuale istituenda nuova farmacia in deroga al criterio della popolazione, venga ubicata in una zona ben differenziata da quella già adeguatamente servita nel centro urbano, così da un lato evitando inutili duplicazioni, slealmente concorrenti verso la preesistente sede urbana e, soprattutto, dall'altro meglio situando la nuova farmacia nelle zone più lontane e disagiate per l'utenza nel territorio comunale.




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