XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1730
Onorevoli Colleghi! - Il reddito derivante da lavoro
autonomo è attualmente disciplinato dall'articolo 50 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
prevede che dal totale del reddito possano essere detratte
alcune spese con determinate limitazioni. In particolare, le
spese derivanti da alberghi e ristoranti sono deducibili nel
limite del 2 per cento dei ricavi, mentre le spese di
rappresentanza nel limite dell'1 per cento.
In relazione a quanto sopra esposto, l'attore
professionista, a cui si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 50 del testo unico, si trova particolarmente
svantaggiato, poiché la sua attività si svolge prevalentemente
in tournée e, pertanto, con alti costi derivanti da
spese alberghiere e di ristoro, che possono essere detratte
solo in minima parte. Infatti, per l'attore professionista le
spese derivanti da vitto ed alloggio rappresentano il maggior
costo di produzione del proprio reddito.
La presente proposta di legge intende concedere una
maggiore detrazione fiscale di queste spese per gli attori
professionisti, fino al 50 per cento. Occorre rilevare che
questo problema ha indotto sensibilmente, nel corso degli
anni, ad aumentare le retribuzioni degli attori. Pertanto,
l'approvazione della presente proposta di legge potrebbe
rappresentare un contenimento dell'aumento delle retribuzioni,
problema, quest'ultimo, che affligge l'intero settore
teatrale. Ovviamente, le spese da detrarre devono essere
esclusivamente quelle che l'attore sostiene nel corso di un
obbligo contrattuale che lo porta fuori dalla sua sede. Ciò
potrebbe essere attestato dalla produzione delle ricevute e
dalla comparazione delle stesse con i contratti di lavoro.
La presente proposta di legge è composta da un solo
articolo, che prevede la deducibilità fiscale del 50 per cento
dei costi sostenuti dagli attori professionisti. Per le
ragioni esposte, si auspica la sua rapida approvazione.