XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1728
Onorevoli Colleghi! - Il quarto comma dell'articolo 10
della legge 25 marzo 1959, n. 125, prevede norme regolamentari
che consentano ai consumatori di essere ammessi agli acquisti,
anche al dettaglio, presso i produttori, nei mercati dei
prodotti ortofrutticoli ed ittici.
Tale norma, solo in apparenza liberalizzatrice, di fatto è
obsoleta rispetto alle finalità sociali che si proponeva in
altri tempi e produce una distorsione delle regole del
commercio e della concorrenza.
Da un lato, infatti, l'articolazione stessa della rete
distributiva al dettaglio (negozi tradizionali, mercati
rionali, ambulanti, supermercati, cosiddetti "discount")
è ampiamente sufficiente a soddisfare ogni richiesta di
servizio distributivo e ad esercitare un effetto calmieratore
sui prezzi. D'altronde, il consumatore che normalmente accede
ai mercati generali non è un consumatore "debole", giacché
effettua acquisti "a collo originale", il che significa
disponibilità di una liquidità non irrilevante, di un mezzo di
trasporto, di attrezzature per la conservazione.
Dall'altro, la possibilità di accesso ai mercati generali
da parte dei privati spesso copre fenomeni di abusivismo e di
evasione o di lavoro nero ed è incompatibile, in molti casi,
con le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro, per esempio
nelle aree nelle quali si movimentano merci con mezzi
meccanici.
Con la presente proposta di legge si propone quindi
l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 10 della citata
legge n.125 del 1959.