XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1728




        Onorevoli Colleghi! - Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1959, n. 125, prevede norme regolamentari che consentano ai consumatori di essere ammessi agli acquisti, anche al dettaglio, presso i produttori, nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici.
        Tale norma, solo in apparenza liberalizzatrice, di fatto è obsoleta rispetto alle finalità sociali che si proponeva in altri tempi e produce una distorsione delle regole del commercio e della concorrenza.
        Da un lato, infatti, l'articolazione stessa della rete distributiva al dettaglio (negozi tradizionali, mercati rionali, ambulanti, supermercati, cosiddetti "discount") è ampiamente sufficiente a soddisfare ogni richiesta di servizio distributivo e ad esercitare un effetto calmieratore sui prezzi. D'altronde, il consumatore che normalmente accede ai mercati generali non è un consumatore "debole", giacché effettua acquisti "a collo originale", il che significa disponibilità di una liquidità non irrilevante, di un mezzo di trasporto, di attrezzature per la conservazione.
        Dall'altro, la possibilità di accesso ai mercati generali da parte dei privati spesso copre fenomeni di abusivismo e di evasione o di lavoro nero ed è incompatibile, in molti casi, con le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro, per esempio nelle aree nelle quali si movimentano merci con mezzi meccanici.
        Con la presente proposta di legge si propone quindi l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 10 della citata legge n.125 del 1959.




Frontespizio Testo articoli