XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1722




        Onorevoli Colleghi! - La lotta contro il terrorismo internazionale costituisce ormai una priorità per tutti i Paesi civili. L'Italia non ha ancora ratificato, nonostante le sollecitazioni pervenute dalle Nazioni Unite, la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, con allegato, aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000. Che questo sia uno degli strumenti più significativi ed efficaci per la prevenzione e la lotta al fenomeno del terrorismo internazionale è stato ribadito a Liegi, all'indomani degli attentati di New York e Washington dell'11 settembre scorso, nel corso della riunione dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione europea. In tale consesso i responsabili dei dicasteri economici si sono impegnati ad assumere iniziative rapide e coordinate per combattere i canali di finanziamento del terrorismo. A tale scopo è stata avanzata la richiesta alla Commissione europea di predisporre un rapporto contenente le linee guida di un intervento comune e coordinato contro il riciclaggio del denaro sporco ed è stata inoltre ribadita l'esigenza di accelerare le procedure di ratifica da parte degli Stati comunitari della citata Convenzione ONU per la repressione del finanziamento del terrorismo.
        E' indispensabile che, a cominciare dall'ambito europeo, gli Stati membri dispongano di una legislazione penale efficace contro il terrorismo e che siano prese misure per rafforzare la cooperazione internazionale per la lotta contro tale minaccia.
        Le azioni terroristiche che sono commesse contro uno o più Paesi, ed in primo luogo contro quei Paesi cui ci legano rapporti di amicizia e di condivisione dei principi di libertà e di democrazia, colpendone le istituzioni o le popolazioni a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le strutture politiche, economiche e sociali, possono minare lo Stato di diritto e i princìpi fondamentali su cui si fondano le tradizioni culturali e la legislazione delle democrazie.
        Il terrorismo internazionale ha assunto forme diverse, che vanno dall'omicidio, alle lesioni personali o alla minaccia della vita altrui, fino al sequestro di persona, la distruzione di cose e i danni alla proprietà pubblica e privata. Il terrorismo arreca sofferenze alle vittime e alle loro famiglie, distruggendo le loro speranze ed aspettative personali, i loro mezzi di sostentamento, provocando ferite, infliggendo torture psicologiche e causando morte.
        I profondi cambiamenti della natura dei reati terroristici mostrano l'inadeguatezza delle forme tradizionali di cooperazione giudiziaria e di polizia nella lotta contro il terrorismo. Il fenomeno scaturisce sempre più dalle attività di reti che operano a livello internazionale, con basi in diversi Paesi, e che sfruttano vuoti giuridici dovuti ai limiti geografici delle indagini e si avvalgono sovente di consistenti aiuti finanziari e logistici.
        Le massime autorità degli Stati Uniti hanno evidenziato la necessità di intervenire sui mercati finanziari attraverso la collaborazione degli istituti di credito per individuare e congelare i depositi bancari riconducibili alle organizzazioni criminali e terroristiche che operano su scala internazionale.
        La citata Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo si propone di offrire un quadro giuridico per una efficace azione di prevenzione e repressione del terrorismo internazionale, colmando così una grave lacuna del diritto convenzionale e costituendo un essenziale elemento di indirizzo ed impegno reciproco per l'adeguamento ed aggiornamento degli ordinamenti nazionali di fronte all'aggravarsi della crisi internazionale che si è delineata in seguito agli attentati dell'11 settembre scorso.
        Il testo dell'accordo riflette l'intento di prevenire ed impedire - attraverso gli idonei strumenti che ogni Stato riterrà di dover adottare per adattare il proprio ordinamento interno - il finanziamento dei terroristi e delle loro organizzazioni che si realizzi sia in maniera diretta, sia attraverso l'opera di intermediazione di organizzazioni che, ad esempio, abbiano o fingano di avere scopi caritatevoli, culturali o sociali, e prevedendo la necessità di attivare strumenti di controllo e segnalazione di operazioni finanziarie sospettate di avere come destinatari finali le organizzazioni terroristiche.
        In particolare, con gli articoli 1 e 2 si mira a definire l'ambito di applicazione della Convenzione, provvedendo all'indicazione della definizione di "fondo" attraverso un'ampia elencazione - per quanto da non considerare esaustiva - di elementi economico-finanziari, nonché all'indicazione delle fattispecie che costituiscono violazione delle disposizioni della Convenzione medesima, azioni che si concretizzano nella fornitura e raccolta, con qualsiasi mezzo, di fondi finalizzati ad essere utilizzati in tutto o in parte per commettere atti terroristici. Sono parimenti considerate violazioni tutte le forme di sostegno e di complicità nell'organizzazione di tali attività finanziarie volte al sostegno delle azioni terroristiche.
        L'articolo 3 prevede che la Convenzione non si applichi nei casi in cui la violazione sia commessa all'interno di un solo Stato o quando il presunto autore è presente nel territorio dello Stato di cui è cittadino, sempre che un altro Stato non ritenga di affermare la propria competenza nei casi in cui siano responsabili o risultino vittime dell'azione terroristica propri cittadini, sedi o interessi.
        Ogni Stato parte si impegna ad adottare, in virtù dell'articolo 4, le misure che si dovessero rivelare necessarie per adeguare il proprio ordinamento penale al fine di dare attuazione alle disposizioni della Convenzione.
        Con l'articolo 5, gli Stati si impegnano altresì a prevedere forme di responsabilità penale, civile o amministrativa nei confronti delle persone giuridiche che si dovessero, per il tramite dei propri amministratori, rivelare responsabili di azioni in violazione delle disposizioni della Convenzione. Al riguardo dovranno essere previste sanzioni penali, civili ed amministrative che dovranno risultare efficaci, proporzionate e dissuasive. Il coinvolgimento della persona giuridica non pregiudica l'eventuale responsabilità di persone fisiche coinvolte nei medesimi atti.
        L'articolo 6 prevede che vengano assunte tutte le misure, anche di carattere legislativo, affinché gli atti criminali previsti dalla Convenzione non possano per nessun motivo o circostanza trovare forme di giustificazione in ragione di considerazioni di carattere politico, filosofico, ideologico, razziale, etnico, religioso o per motivi di analoga natura.
        La disciplina delle condizioni per la determinazione della competenza giurisdizionale di ciascun Paese relativamente alle violazioni della Convenzione è dettata dall'articolo 7.
        Con l'articolo 8 si definisce l'esigenza di prevedere, da parte di ciascuno Stato sottoscrittore, misure volte alla identificazione, alla rivelazione, al congelamento o al sequestro di tutti i fondi destinati ad essere utilizzati per attività di sostegno del terrorismo. L'eventuale azione di congelamento e confisca potrà essere concordata con altri Stati direttamente interessati ai fatti, così come potranno essere previste forme di utilizzo di tali somme con fini risarcitori nei confronti delle vittime degli atti terroristici.
        L'articolo 9 prevede che, nel caso in cui uno Stato acquisisca elementi di conoscenza relativamente alla presenza sul proprio territorio di persone responsabili di violazioni ai sensi della Convenzione, questo adotti le misure per la ricostruzione ed accertamento dei fatti nonché per assicurare la presenza della persona indagata ai fini dell'eventuale incriminazione o estradizione. Gli Stati devono altresì garantire i diritti dell'indagato, in particolare prevedendo la tempestiva comunicazione dell'azione intrapresa nei suoi confronti alle rappresentanze diplomatiche dello Stato di provenienza del medesimo. E' altresì previsto che nei casi di detenzione si provveda ad avvisare dell'iniziativa sia gli altri Stati che hanno stabilito la loro competenza sui fatti in questione sia tutti gli altri Stati comunque interessati alle indagini.
        Ai sensi dell'articolo 10, nell'ipotesi in cui uno Stato non provveda alla concessione dell'estradizione nei confronti di uno Stato che legittimamente ne avanzi richiesta, è tenuto a consentire l'avvio, senza ritardo, dell'azione penale da parte della propria autorità giudiziaria.
        L'articolo 11 prevede che le ipotesi di violazioni disciplinate dalla Convenzione siano considerate a pieno titolo quali cause di estradizione anche ai sensi dei trattati stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della Convenzione medesima e così dovranno essere considerate dai futuri accordi.
        La mutua assistenza giudiziaria, nelle forme più ampie possibili, da parte degli Stati è disciplinata dall'articolo 12, prevedendo tra l'altro che, in tale contesto, non possa essere invocato il segreto bancario per rifiutare la collaborazione giudiziaria. Così come, ai sensi dell'articolo 13, le violazioni della Convenzione non possono essere considerate, ai fini dell'estradizione, quali atti di rilevanza esclusivamente fiscale e pertanto quali cause per negare la mutua assistenza giudiziaria o l'estradizione stessa.
        Altrettanto, l'articolo 14, dispone che le violazioni alla Convenzione non possano essere connesse a reati di carattere politico quale causa per negare la mutua assistenza giudiziaria o per rifiutare l'estradizione.
        Tuttavia, con l'articolo 15 si precisa che nessuna disposizione della Convenzione possa essere interpretata quale un obbligo di estradizione o mutua assistenza qualora uno Stato ritenga fondatamente che la richiesta possa essere originata da motivazioni finalizzate a perseguire o punire una persona per ragioni attinenti a discriminazioni di carattere razziale, religioso, etnico o politico.
        Con l'articolo 16, si dispone che la persona in stato di detenzione o che stia scontando una pena, possa essere trasferita al fine di contribuire all'accertamento di fatti oggetto di inchiesta presso un altro Stato, a determinate condizioni di salvaguardia dei suoi diritti, mentre il successivo articolo 17 prevede che venga riconosciuto e garantito all'inquisito, nel caso di avvio di procedimento per violazione delle disposizioni della Convenzione, un trattamento equo nonché l'integrale applicazione della legislazione interna e del diritto internazionale.
        L'articolo 18 definisce i termini della cooperazione tra gli Stati per la prevenzione delle violazioni della Convenzione, prevedendo che la legislazione dei singoli Stati sia modificata contemplando misure che vietino le attività illegali di persone che con cognizione di causa incoraggino, fomentino o commettano violazioni, nonché misure volte ad imporre alle istituzioni finanziarie e a tutti gli operatori finanziari l'utilizzo dei mezzi più efficaci per l'identificazione dei clienti abituali ed occasionali, i beneficiari dei conti e la segnalazione di operazioni non ordinarie o sospette. In particolare, dovranno essere previste misure per vietare l'apertura di conti di cui non siano identificati o identificabili i beneficiari, sia che si tratti di persone fisiche che di società o istituzioni pubbliche o private, nonché regolamenti che impongano alle istituzioni finanziarie l'obbligo di segnalare alle competenti autorità tutte le operazioni complesse, non abituali, di rilevante importo, quando esse non corrispondano ad una ragione economica o lecita apparente, senza che questa attività di segnalazione - se in buona fede - debba comportare responsabilità penale o civile per violazione delle regole della riservatezza ed altresì l'obbligo di mantenere per un periodo di almeno cinque anni la documentazione relativa alle operazioni finanziarie.
        Nel quadro della cooperazione dovrà essere prevista inoltre la supervisione degli organismi che trasferiscono moneta e del garante di tali organismi, nonché forme di controllo transfrontaliero sul trasporto fisico di contanti e di effetti negoziabili al portatore, evitando comunque che tali misure possano compromettere in alcun modo la libera circolazione dei capitali. L'oggetto di tale complesso di attività dovrà inoltre comportare il costante scambio delle informazioni che ne possano derivare.
        L'articolo 19 dispone che ogni Stato che avvii un'azione penale per fatti riconducibili a violazioni della Convenzione, dia comunicazione del risultato definitivo al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
        Ai sensi dell'articolo 20, ogni Stato adempie agli obblighi previsti dalla Convenzione nel rispetto dei princìpi dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli altri Stati.
        L'articolo 21 prevede che nessuna disposizione della Convenzione possa incidere e limitare i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui in forza del diritto internazionale ed in particolare della Carta delle Nazioni Unite.
        Con l'articolo 22 si conferma che nessuna delle disposizioni della Convenzione possa abilitare uno Stato ad esercitare sul territorio di un altro Stato una competenza o delle funzioni che siano propri di quest'ultimo.
        L'articolo 23 disciplina le modalità di modifica dell'allegato alla Convenzione in cui sono elencate le altre convenzioni che hanno ad oggetto le questioni attinenti al fenomeno del terrorismo.
        Ogni controversia tra gli Stati concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione che non possa essere regolata in forma negoziale, è previsto dall'articolo 24 che venga definita da un arbitrato concordato, o in subordine dall'esame della Corte internazionale di Giustizia.
        Ai fini dell'entrata in vigore della Convenzione, l'articolo 26 stabilisce il raggiungimento del limite minimo costituito dalla ratifica da parte di almeno ventidue Stati; a tale riguardo risulta ancora più significativa ed urgente una deliberazione del Parlamento italiano per colmare questa lacuna del nostro ordinamento.
        Queste, in estrema sintesi, le disposizioni che la comunità internazionale per il tramite della sua massima espressione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiede che diventino obiettivo comune di azione di ciascuno Stato e parte integrante e viva dei rispettivi ordinamenti giuridici al fine di combattere ed estirpare la minaccia del terrorismo. Non tutte le deliberazioni assunte dal nostro Paese in questo avvio di legislatura sembrano concordare con tali finalità. E' auspicio di questa proposta di poter recuperare un condiviso terreno di azione delle forze politiche per individuare ed adottare tutte quelle misure necessarie per una efficace e coerente azione che garantisca la libera e pacifica convivenza dei cittadini.




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