XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1721
Onorevoli Colleghi! - Il terrorismo rappresenta ormai una
gravissima e diffusa minaccia alla democrazia, al libero
esercizio dei diritti umani ed allo sviluppo economico e
sociale; la portata distruttiva e terrificante che da esso
discende è apparsa ancor più chiara e sconvolgente alla luce
delle terribili conseguenze derivanti da azioni terroristiche
senza precedenti quali quelle consumate a New York e
Washington l'11 settembre 2001 ai danni della popolazione
degli Stati Uniti d'America.
Nessun Paese può più sentirsi al sicuro perché dovrebbe
ormai risultare evidente come le azioni terroristiche siano
commesse indifferentemente contro uno o più Paesi, contro le
loro istituzioni o popolazioni a scopo intimidatorio ed al
fine di sovvertire o distruggere le loro strutture politiche,
economiche o sociali, per arrecare indicibili sofferenze alle
vittime ed ai loro cari, per distruggere le loro speranze e
aspettative, i loro mezzi di sostentamento, provocando ferite,
infliggendo torture psicologiche e causando la morte ad un
numero sempre crescente di persone. E' ben vero che il
terrorismo è fenomeno antico, ma le sue più recenti
manifestazioni denunciano un preoccupante salto di qualità
specie ove si abbia riguardo ai metodi usati ed agli strumenti
impiegati che non escludono il ricorso anche ad armi chimiche,
biologiche o nucleari.
I più recenti episodi hanno fatto tra l'altro emergere i
profondi cambiamenti che caratterizzano le azioni
terroristiche frutto sempre più di attività di reti criminali
diffuse ed operanti a livello internazionale con basi
costituite in diversi Paesi, sostenute da consistenti aiuti
finanziari e logistici. Le nuove strategie terroristiche e le
modalità con le quali vengono portate a compimento mostrano
ancor più la inadeguatezza delle tradizionali forme di
cooperazione giudiziaria e di polizia nelle lotta contro il
terrorismo che sfrutta a pieno i vuoti giuridici dovuti ai
limiti geografici delle indagini.
A fronte della preoccupante diffusione a livello
internazionale delle azioni terroristiche e della loro
crescente portata devastante l'Italia non ha ancora
ratificato, nonostante le sollecitazioni pervenute dalle
Nazioni Unite, la Convenzione internazionale per la
repressione degli attentati terroristici per mezzo di
esplosivo, aperta alla firma a New York il 12 gennaio 1998.
Una lacuna sempre più incomprensibile che deve al più presto
essere colmata.
Il testo della Convenzione, palesata la profonda
preoccupazione per il moltiplicarsi in tutto il mondo degli
atti di terrorismo nelle sue diverse forme e manifestazioni e
preso atto della inadeguatezza degli strumenti giuridici
multilaterali esistenti, ha evidenziato l'urgente necessità di
sviluppare una cooperazione internazionale tra gli Stati per
la elaborazione e la adozione di misure efficaci destinate a
prevenire il manifestarsi di atti terroristici perpetrati con
l'uso di esplosivi o di altri strumenti mortali ed a
perseguirne e punirne gli autori al precipuo scopo di dare più
puntuale applicazione ai princìpi della Carta delle Nazioni
Unite, concernenti il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, nonché lo sviluppo delle relazioni
di buon vicinato, amicizia e cooperazione tra gli Stati. Dopo
essersi preoccupata di definire con l'articolo 1 i concetti di
impianto governativo pubblico, di infrastruttura, di
dispositivo esplosivo o altro dispositivo mortale, di luogo
pubblico e di sistema di trasporto pubblico, l'articolo 2
descrive puntualmente la fattispecie criminosa di attentato
terroristico mediante l'impiego di esplosivi o di altri
dispositivi mortali, sia definendo il contenuto della condotta
delittuosa, anche con la indicazione dei beni che possono
essere oggetto dell'azione, sia esigendo che il comportamento
illecito sia sostanziato dalla intenzione o di provocare la
morte o gravi danni fisici ovvero di causare distruzioni
massicce che comportino o rischino di comportare considerevoli
perdite economiche. Equiparato il reato tentato a quello
consumato, la norma in esame si preoccupa infine di descrivere
le varie forme di concorso di persone nel reato di attentato
terroristico. Disciplinati con l'articolo 3 i casi di
esclusione dalla applicazione della Convenzione, l'articolo 4
dispone che ogni Stato debba qualificare in base al proprio
diritto interno come violazione di natura penale le condotte
previste dall'articolo 2, provvedendo a reprimerle con pene
rapportate alla loro gravità.
L'articolo 5 pone a carico di ogni Stato parte di adottare
misure, anche ricorrendo alla legislazione interna, tese ad
escludere ogni possibilità di giustificare in base a
considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica,
razziale, etnica o religiosa attentati diretti a provocare
terrore nelle popolazioni, gruppi di persone o singoli
individui.
I criteri diretti ad individuare la competenza dei singoli
Stati a perseguire e punire i responsabili degli attentati
terroristici sono fissati dall'articolo 6. In forza
dell'articolo 7, quando uno Stato ha notizia che l'autore di
una delle violazioni prevista dall'articolo 2 potrebbe
trovarsi sul suo territorio, procede alle investigazioni del
caso, adottando appropriate misure per assicurare la presenza
del responsabile ai fini della incriminazione o della
estradizione. La norma prevede inoltre che la persona nei cui
confronti siano adottate misure per garantirne la presenza
debba essere informata del diritto di comunicare senza ritardo
con il rappresentante dello Stato di appartenenza e di
riceverne la visita. Ove poi, l'autore di attentati
terroristici sia posto in stato di detenzione, di ciò deve
essere immediatamente informato, con esplicitazione delle
ragioni poste a fondamento dell'adozione della misura
detentiva, lo Stato che ha fissato la propria competenza a
giudicare dell'attentato terroristico al quale dovranno poi
essere comunicate le conclusioni dell'indagine.
L'articolo 8 stabilisce che nel caso in cui lo Stato, nel
cui territorio si trovi l'autore del reato, non intenda
concedere l'estradizione, sarà comunque tenuto ad affidare il
responsabile all'autorità competente per l'esercizio
dell'azione penale perché provveda a giudicarlo secondo le
norme previste dall'ordinamento interno. Viene poi
specificatamente disciplinato il caso in cui, sulla base del
proprio ordinamento, allo Stato non sia consentito di
estradare propri concittadini se non a condizione che questi
vengano riconsegnati per scontare la pena inflitta. L'articolo
9 regola gli effetti che scaturiscono dalla introduzione
dell'ipotesi criminosa di attentato terroristico mediante
esplosivi sulla disciplina della estradizione contenuta in
trattati conclusi o meno che siano. La mutua assistenza
giudiziaria tra gli Stati per il perseguimento degli attentati
terroristici con esplosivi, specie con riferimento
all'acquisizione di prove raccolte, è regolata dall'articolo
10, mentre l'articolo 11 si preoccupa di escludere la
qualificazione degli attentati terroristici come reati
politici, ovvero reati connessi al reato politico o ispirato
da motivi politici.
Laddove lo Stato parte abbia fondati motivi per ritenere
che la richiesta di estradizione o di mutua assistenza
giudiziaria, aventi ad oggetto la violazione dell'articolo 2,
siano in realtà formulate per perseguire penalmente o punire
una persona per ragioni di razza, religione, nazionalità,
origine etnica o opinioni politiche, l'articolo 12 stabilisce
che nessuna disposizione contenuta nella Convenzione potrebbe
essere interpretata come se comportasse l'obbligo di
estradizione o di mutua assistenza giudiziaria.
L'articolo 13 prevede le condizioni alle quali può essere
subordinato il trasferimento in un altro Stato di una persona
che sia detenuta in attesa di giudizio o per scontare una pena
definitiva, quando sia chiamato a deporre come testimone
ovvero a contribuire comunque alla ricostruzione di fatti
costituenti violazioni di norme contenute nella
Convenzione.
Viene garantito in forza dell'articolo 14 ad ogni persona
sottoposta a procedimento o nei cui confronti siano state
adottate misure anche detentive per violazione dell'articolo
2, un trattamento equo e rispettoso dei diritti e delle
garanzie riconosciuti non solo dall'ordinamento interno, ma
anche dal diritto internazionale. Ai fini della prevenzione
degli attentati terroristici con gli esplosivi, gli Stati sono
chiamati dall'articolo 15 a collaborare fra di loro, sia
ricorrendo all'adozione di misure preventive o di contrasto
delle azioni terroristiche, sia scambiandosi informazioni, sia
coordinando le misure preventive poste in essere, sia
scambiandosi le conoscenze tecnico-scientifiche acquisite per
la scoperta degli strumenti utilizzabili per attentati
terroristici e per prevenire gli effetti da questi
provocati.
L'avvio dell'azione penale per fatti di terrorismo
definiti dalla Convenzione comporta per ogni Stato agente
l'obbligo, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, di darne
comunicazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite che ne informa gli altri Stati parte.
Gli articoli 17 e 18 richiamano, nell'adempimento degli
obblighi derivanti dalla Convenzione, il doveroso rispetto dei
princìpi dell'eguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale
degli Stati, e della non ingerenza negli affari interni,
escludendosi, in base all'articolo 18, la possibilità che uno
Stato possa esercitare sul territorio di un altro Stato
competenze o funzioni riservate alle autorità di quest'ultimo
secondo il proprio diritto interno.
Ribadita la piena efficacia delle disposizioni previste
dal diritto internazionale, dai princìpi della Carta delle
Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario,
l'articolo 19, al secondo comma, esclude l'applicabilità delle
norme contenute nella Convenzione alle attività delle forze
armate in caso di conflitto armato, come disciplinato dal
diritto internazionale umanitario, nonché alle attività delle
forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni
ufficiali. Infine, gli articoli 20, 21, 22 e 23 disciplinano
gli strumenti attivabili per la definizione di controversie
tra Stati insorte nella interpretazione e applicazione della
Convenzione, le modalità di sottoscrizione e ratifica della
stessa, l'entrata in vigore delle disposizioni della
Convenzione, e infine gli strumenti utilizzabili per
denunciarla.