XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1721




        Onorevoli Colleghi! - Il terrorismo rappresenta ormai una gravissima e diffusa minaccia alla democrazia, al libero esercizio dei diritti umani ed allo sviluppo economico e sociale; la portata distruttiva e terrificante che da esso discende è apparsa ancor più chiara e sconvolgente alla luce delle terribili conseguenze derivanti da azioni terroristiche senza precedenti quali quelle consumate a New York e Washington l'11 settembre 2001 ai danni della popolazione degli Stati Uniti d'America.
        Nessun Paese può più sentirsi al sicuro perché dovrebbe ormai risultare evidente come le azioni terroristiche siano commesse indifferentemente contro uno o più Paesi, contro le loro istituzioni o popolazioni a scopo intimidatorio ed al fine di sovvertire o distruggere le loro strutture politiche, economiche o sociali, per arrecare indicibili sofferenze alle vittime ed ai loro cari, per distruggere le loro speranze e aspettative, i loro mezzi di sostentamento, provocando ferite, infliggendo torture psicologiche e causando la morte ad un numero sempre crescente di persone. E' ben vero che il terrorismo è fenomeno antico, ma le sue più recenti manifestazioni denunciano un preoccupante salto di qualità specie ove si abbia riguardo ai metodi usati ed agli strumenti impiegati che non escludono il ricorso anche ad armi chimiche, biologiche o nucleari.
        I più recenti episodi hanno fatto tra l'altro emergere i profondi cambiamenti che caratterizzano le azioni terroristiche frutto sempre più di attività di reti criminali diffuse ed operanti a livello internazionale con basi costituite in diversi Paesi, sostenute da consistenti aiuti finanziari e logistici. Le nuove strategie terroristiche e le modalità con le quali vengono portate a compimento mostrano ancor più la inadeguatezza delle tradizionali forme di cooperazione giudiziaria e di polizia nelle lotta contro il terrorismo che sfrutta a pieno i vuoti giuridici dovuti ai limiti geografici delle indagini.
        A fronte della preoccupante diffusione a livello internazionale delle azioni terroristiche e della loro crescente portata devastante l'Italia non ha ancora ratificato, nonostante le sollecitazioni pervenute dalle Nazioni Unite, la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo, aperta alla firma a New York il 12 gennaio 1998. Una lacuna sempre più incomprensibile che deve al più presto essere colmata.
        Il testo della Convenzione, palesata la profonda preoccupazione per il moltiplicarsi in tutto il mondo degli atti di terrorismo nelle sue diverse forme e manifestazioni e preso atto della inadeguatezza degli strumenti giuridici multilaterali esistenti, ha evidenziato l'urgente necessità di sviluppare una cooperazione internazionale tra gli Stati per la elaborazione e la adozione di misure efficaci destinate a prevenire il manifestarsi di atti terroristici perpetrati con l'uso di esplosivi o di altri strumenti mortali ed a perseguirne e punirne gli autori al precipuo scopo di dare più puntuale applicazione ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite, concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonché lo sviluppo delle relazioni di buon vicinato, amicizia e cooperazione tra gli Stati. Dopo essersi preoccupata di definire con l'articolo 1 i concetti di impianto governativo pubblico, di infrastruttura, di dispositivo esplosivo o altro dispositivo mortale, di luogo pubblico e di sistema di trasporto pubblico, l'articolo 2 descrive puntualmente la fattispecie criminosa di attentato terroristico mediante l'impiego di esplosivi o di altri dispositivi mortali, sia definendo il contenuto della condotta delittuosa, anche con la indicazione dei beni che possono essere oggetto dell'azione, sia esigendo che il comportamento illecito sia sostanziato dalla intenzione o di provocare la morte o gravi danni fisici ovvero di causare distruzioni massicce che comportino o rischino di comportare considerevoli perdite economiche. Equiparato il reato tentato a quello consumato, la norma in esame si preoccupa infine di descrivere le varie forme di concorso di persone nel reato di attentato terroristico. Disciplinati con l'articolo 3 i casi di esclusione dalla applicazione della Convenzione, l'articolo 4 dispone che ogni Stato debba qualificare in base al proprio diritto interno come violazione di natura penale le condotte previste dall'articolo 2, provvedendo a reprimerle con pene rapportate alla loro gravità.
        L'articolo 5 pone a carico di ogni Stato parte di adottare misure, anche ricorrendo alla legislazione interna, tese ad escludere ogni possibilità di giustificare in base a considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica o religiosa attentati diretti a provocare terrore nelle popolazioni, gruppi di persone o singoli individui.
        I criteri diretti ad individuare la competenza dei singoli Stati a perseguire e punire i responsabili degli attentati terroristici sono fissati dall'articolo 6. In forza dell'articolo 7, quando uno Stato ha notizia che l'autore di una delle violazioni prevista dall'articolo 2 potrebbe trovarsi sul suo territorio, procede alle investigazioni del caso, adottando appropriate misure per assicurare la presenza del responsabile ai fini della incriminazione o della estradizione. La norma prevede inoltre che la persona nei cui confronti siano adottate misure per garantirne la presenza debba essere informata del diritto di comunicare senza ritardo con il rappresentante dello Stato di appartenenza e di riceverne la visita. Ove poi, l'autore di attentati terroristici sia posto in stato di detenzione, di ciò deve essere immediatamente informato, con esplicitazione delle ragioni poste a fondamento dell'adozione della misura detentiva, lo Stato che ha fissato la propria competenza a giudicare dell'attentato terroristico al quale dovranno poi essere comunicate le conclusioni dell'indagine.
        L'articolo 8 stabilisce che nel caso in cui lo Stato, nel cui territorio si trovi l'autore del reato, non intenda concedere l'estradizione, sarà comunque tenuto ad affidare il responsabile all'autorità competente per l'esercizio dell'azione penale perché provveda a giudicarlo secondo le norme previste dall'ordinamento interno. Viene poi specificatamente disciplinato il caso in cui, sulla base del proprio ordinamento, allo Stato non sia consentito di estradare propri concittadini se non a condizione che questi vengano riconsegnati per scontare la pena inflitta. L'articolo 9 regola gli effetti che scaturiscono dalla introduzione dell'ipotesi criminosa di attentato terroristico mediante esplosivi sulla disciplina della estradizione contenuta in trattati conclusi o meno che siano. La mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati per il perseguimento degli attentati terroristici con esplosivi, specie con riferimento all'acquisizione di prove raccolte, è regolata dall'articolo 10, mentre l'articolo 11 si preoccupa di escludere la qualificazione degli attentati terroristici come reati politici, ovvero reati connessi al reato politico o ispirato da motivi politici.
        Laddove lo Stato parte abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria, aventi ad oggetto la violazione dell'articolo 2, siano in realtà formulate per perseguire penalmente o punire una persona per ragioni di razza, religione, nazionalità, origine etnica o opinioni politiche, l'articolo 12 stabilisce che nessuna disposizione contenuta nella Convenzione potrebbe essere interpretata come se comportasse l'obbligo di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria.
        L'articolo 13 prevede le condizioni alle quali può essere subordinato il trasferimento in un altro Stato di una persona che sia detenuta in attesa di giudizio o per scontare una pena definitiva, quando sia chiamato a deporre come testimone ovvero a contribuire comunque alla ricostruzione di fatti costituenti violazioni di norme contenute nella Convenzione.
        Viene garantito in forza dell'articolo 14 ad ogni persona sottoposta a procedimento o nei cui confronti siano state adottate misure anche detentive per violazione dell'articolo 2, un trattamento equo e rispettoso dei diritti e delle garanzie riconosciuti non solo dall'ordinamento interno, ma anche dal diritto internazionale. Ai fini della prevenzione degli attentati terroristici con gli esplosivi, gli Stati sono chiamati dall'articolo 15 a collaborare fra di loro, sia ricorrendo all'adozione di misure preventive o di contrasto delle azioni terroristiche, sia scambiandosi informazioni, sia coordinando le misure preventive poste in essere, sia scambiandosi le conoscenze tecnico-scientifiche acquisite per la scoperta degli strumenti utilizzabili per attentati terroristici e per prevenire gli effetti da questi provocati.
        L'avvio dell'azione penale per fatti di terrorismo definiti dalla Convenzione comporta per ogni Stato agente l'obbligo, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, di darne comunicazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa gli altri Stati parte.
        Gli articoli 17 e 18 richiamano, nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione, il doveroso rispetto dei princìpi dell'eguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale degli Stati, e della non ingerenza negli affari interni, escludendosi, in base all'articolo 18, la possibilità che uno Stato possa esercitare sul territorio di un altro Stato competenze o funzioni riservate alle autorità di quest'ultimo secondo il proprio diritto interno.
        Ribadita la piena efficacia delle disposizioni previste dal diritto internazionale, dai princìpi della Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario, l'articolo 19, al secondo comma, esclude l'applicabilità delle norme contenute nella Convenzione alle attività delle forze armate in caso di conflitto armato, come disciplinato dal diritto internazionale umanitario, nonché alle attività delle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Infine, gli articoli 20, 21, 22 e 23 disciplinano gli strumenti attivabili per la definizione di controversie tra Stati insorte nella interpretazione e applicazione della Convenzione, le modalità di sottoscrizione e ratifica della stessa, l'entrata in vigore delle disposizioni della Convenzione, e infine gli strumenti utilizzabili per denunciarla.




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