XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1718




        Onorevoli Colleghi! - Nella precedente legislatura la Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge, risultante dall'unificazione di vari provvedimenti in materia di rappresentanza militare, che assegnato - in sede referente - alla IV Commissione Difesa del Senato della Repubblica (atto Senato n. 3464) non ha poi concluso il suo iter approvativo.
        Con la presente proposta di legge si intende dare seguito a quell'iniziativa adeguando la disciplina della rappresentanza militare al complesso delle norme intervenute sulla ristrutturazione delle Forze armate che hanno modificato significativamente il quadro di riferimento ordinativo, organico e funzionale dello strumento militare e quindi quello di riferimento dello stesso istituto della rappresentanza militare.
        Tale adeguamento è imposto anche dalle sollecitazioni sociali e dal continuo evolvere delle esigenze e delle aspettative del personale militare, fermo restando che, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 1999, gli organi rappresentativi devono assolvere il loro ruolo propositivo-consultivo all'interno dell'ordinamento militare.
        Nel corso degli anni, peraltro, l'istituto ha assunto significativi sviluppi destinati a rafforzare l'incisività della sua funzione in ordine al soddisfacimento degli interessi giuridici ed economici del personale. Al riguardo basta evidenziare la partecipazione dei rappresentanti del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), quali componenti della delegazione della Difesa, alla concertazione interministeriale per disciplinare il rapporto d'impiego ed il trattamento economico del personale, sancita dal decreto legislativo n. 195 del 1995, come modificato dal decreto legislativo n. 129 del 2000.
        In sintesi il presente provvedimento persegue i seguenti importanti obiettivi:

            consolidare la configurazione della rappresentanza militare come componente interna dell'organizzazione militare;

            rafforzare la capacità propositiva del COCER sulle materie di competenza in prospettiva prevalentemente interforze. A tale scopo si è previsto che il COCER deliberi in seduta plenaria, ossia con la partecipazione di tutte le componenti, mentre alle sezioni di Forza armata, Arma, Corpo armato è stata attribuita capacità consultiva e propositiva nei confronti dello stesso COCER. A tale principio sono state poste due eccezioni riguardanti:

                la capacità deliberativa autonoma dei comparti "Difesa" e "Sicurezza" del COCER, conformemente a quanto sancito dall'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di concertazione;

                la capacità deliberativa delle sezioni di Forza armata, Arma e Corpo armato, su delega del COCER, sulle questioni di interesse specifico;

                assicurare l'incisività dei consigli intermedi di rappresentanza attraverso una sostanziale riconfigurazione degli stessi. In particolare, si è provveduto a ridisegnare i consigli intermedi attribuendo loro connotazione interforze e capacità di interloquire, sulle materie di competenza, con gli organismi regionali per la soluzione di problemi d'interesse peculiare del personale impiegato in determinate aree del territorio nazionale (regioni o gruppi di regioni amministrative). In tale guisa, i consigli intermedi sono stati configurati come consigli interforze regionali aventi come autorità corrispondente il comandante di grado più elevato operante nelle predette aree territoriali. Per le capitanerie di porto è stato previsto un unico Consiglio intermedio nell'ambito della Marina militare;

                migliorare l'incisività dell'attività del COCER consentendo ai delegati di operare a tempo pieno, cioè liberi dagli impegni inerenti l'assolvimento delle attribuzioni presso gli enti di appartenenza. Al riguardo, in particolare, è stato previsto che per i delegati COCER il periodo di espletamento del mandato:

                va annotato nella documentazione caratteristica;

                non è soggetto a giudizio valutativo;

                può essere utilmente apprezzato quando assolto senza rilievi di carattere disciplinare.

        Coerentemente con gli obiettivi è stata predisposta la stesura del testo, che consta di venti articoli.
        L'articolo l conferma la collocazione della rappresentanza militare come struttura interna dell'organizzazione militare, destinata a curare gli interessi collettivi del personale attraverso attività consultive, propositive e di concertazione. Definisce, altresì, l'ambito di competenza della rappresentanza militare nelle materie attinenti alla condizione, al trattamento, alla tutela di natura giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare. Indica, inoltre, che è stata esclusa la competenza della rappresentanza militare in materia di rapporto gerarchico-funzionale, ordinamento, addestramento, operazioni, attività logistico-operative, impiego del personale militare.
        L'articolo 2 determina la configurazione del COCER, quale Consiglio centrale, articolato in sezioni di Forza armata, Arma o Corpo armato, operanti all'interno del COCER, per l'esame delle questioni d'interesse esclusivo di categoria. In particolare, il comma 2 prevede che il COCER deliberi in seduta plenaria salvo due eccezioni riguardanti l'autonomia decisionale dei comparti "Difesa" e "Sicurezza" in materia di concertazione e la capacità deliberativa delle sezioni di Forza armata, Arma e Corpo armato, su delega del COCER, sulle questioni di interesse specifico. Il comma 4 rinvia al regolamento attuativo la previsione delle disposizioni sulle procedure di attivazione delle articolazioni e delle deliberazioni del COCER.
        L'articolo 3 definisce gli organismi di rappresentanza a livello intermedio e locale, in particolare, istituisce i consigli interforze regionali a livello di regioni amministrative, o gruppo di regioni amministrative, e rinvia ad un apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, l'individuazione dei comandi presso i quali possono essere costituiti i predetti consigli. Il comma 4 stabilisce che con apposita normativa può essere disciplinato il funzionamento del sistema autonomo di rappresentanza del Corpo della Croce rossa italiana e le forme di collegamento con la rappresentanza militare.
        L'articolo 4 ripartisce il personale militare ai fini della rappresentanza in categorie che a loro volta sono suddivise in ulteriori sottocategorie.
        L'articolo 5 conferma la partecipazione del COCER alle attività di concertazione le cui modalità sono definite con apposita normativa.
        L'articolo 6, prevede le competenze consultive e propositive attribuite al COCER ed indica il Capo di stato maggiore della difesa quale autorità militare corrispondente che, nel caso di questione concernente aspetti d'interesse di Forza armata, Arma o Corpo armato, può interessare il rispettivo Capo di stato maggiore o Comandante generale. Il comma 10 prevede che è devoluta al COCER, in via esclusiva, la cura degli interessi del personale militare impiegato in operazioni, anche fuori dal territorio nazionale, prevedendo lo svolgimento di apposite visite in zona d'operazioni.
        L'articolo 7 prevede le competenze consultive e propositive attribuite agli organismi intermedi e locali. Il comma 4 stabilisce i termini temporali entro cui i comandanti corrispondenti devono formulare le risposte alle istanze, proposte e pareri degli organismi intermedi e locali. Il comma 5 specifica che sono individuati in base alla loro collocazione geografica i comandi corrispondenti dei consigli interforze regionali.
        L'articolo 8 indica le autorità governative di riferimento del COCER, prevedendo, altresì, che tale organismo può chiedere di essere ascoltato dalle Commissioni parlamentari competenti.
        L'articolo 9 individua i rappresentanti del comparto della leva, definendo le specifiche competenze loro assegnate e dispone che gli stessi siano sentiti almeno ogni sei mesi dal Ministro della difesa.
        L'articolo 10 stabilisce la composizione dei consigli della rappresentanza a tutti i livelli.
        L'articolo 11 indica le modalità elettive dei rappresentanti in relazione alla categoria di appartenenza. In particolare, il comma 3 stabilisce l'incompatibilità di più cariche di rappresentante militare, il comma 5 determina la durata del mandato per categoria di appartenenza.
        L'articolo 12 indica i criteri di eleggibilità del personale militare presso i vari organi della rappresentanza militare.
        L'articolo 13 definisce come avviene lo svolgimento della propaganda elettorale ai vari livelli di rappresentanza militare.
        L'articolo 14 prevede facoltà e limiti del mandato specificando che i delegati devono essere messi in condizione di svolgere le funzioni per cui sono stati eletti. Viene inoltre garantito lo svolgimento del mandato a tempo pieno per i delegati eletti al COCER.
        L'articolo 15 indica i criteri da osservare in materia di tutela e diritti dei delegati. In particolare, al comma 4, viene stabilito che l'attività di delegato COCER può costituire titolo utile da valutare ai fini dell'avanzamento.
        L'articolo 16 individua gli organi dei consigli della rappresentanza militare e vengono anche indicate le competenze assegnate al presidente, che si identifica con il delegato più elevato in grado.
        L'articolo 17 stabilisce i criteri di convocazione dei consigli della rappresentanza militare ed indica le modalità di confluenza degli organismi di rappresentanza qualora effettuino attività congiunte.
        L'articolo 18 definisce quando considerare valide le riunioni e le deliberazioni dei consigli di rappresentanza nonché le forme di pubblicità da adottare per le stesse deliberazioni o per eventuali comunicati.
        L'articolo 19 prevede l'emanazione di un apposito regolamento di attuazione delle norme sulla rappresentanza militare che abroghi i precedenti regolamenti in materia e definisca in particolare lo svolgimento delle operazioni elettorali, il trattamento di missione dei delegati fuori sede, il supporto da prevedere per il funzionamento degli organismi di rappresentanza, gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli e le disposizioni necessarie per l'attivazione delle articolazioni e delle deliberazioni del COCER.
        L'articolo 20 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19 sono sciolti i consigli della rappresentanza ed avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali.
        La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l'attività di rappresentanza. Viene, invece, previsto il trattamento di missione da corrispondere ai delegati di leva (militari di truppa), i quali, pur potendo già fruire dei rimborsi per le spese di albergo, non fruiscono del rimborso pasti. Pertanto, all'onere derivante dall'attuazione di tale previsione, pari a 206.583 euro annui, si farà fronte mediante la copertura prevista all'articolo 15, comma 6.




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