XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1718
Onorevoli Colleghi! - Nella precedente legislatura la
Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge,
risultante dall'unificazione di vari provvedimenti in materia
di rappresentanza militare, che assegnato - in sede referente
- alla IV Commissione Difesa del Senato della Repubblica (atto
Senato n. 3464) non ha poi concluso il suo iter
approvativo.
Con la presente proposta di legge si intende dare seguito
a quell'iniziativa adeguando la disciplina della
rappresentanza militare al complesso delle norme intervenute
sulla ristrutturazione delle Forze armate che hanno modificato
significativamente il quadro di riferimento ordinativo,
organico e funzionale dello strumento militare e quindi quello
di riferimento dello stesso istituto della rappresentanza
militare.
Tale adeguamento è imposto anche dalle sollecitazioni
sociali e dal continuo evolvere delle esigenze e delle
aspettative del personale militare, fermo restando che, come
chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 449 del
1999, gli organi rappresentativi devono assolvere il loro
ruolo propositivo-consultivo all'interno dell'ordinamento
militare.
Nel corso degli anni, peraltro, l'istituto ha assunto
significativi sviluppi destinati a rafforzare l'incisività
della sua funzione in ordine al soddisfacimento degli
interessi giuridici ed economici del personale. Al riguardo
basta evidenziare la partecipazione dei rappresentanti del
Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER),
quali componenti della delegazione della Difesa, alla
concertazione interministeriale per disciplinare il rapporto
d'impiego ed il trattamento economico del personale, sancita
dal decreto legislativo n. 195 del 1995, come modificato dal
decreto legislativo n. 129 del 2000.
In sintesi il presente provvedimento persegue i seguenti
importanti obiettivi:
consolidare la configurazione della rappresentanza
militare come componente interna dell'organizzazione
militare;
rafforzare la capacità propositiva del COCER sulle
materie di competenza in prospettiva prevalentemente
interforze. A tale scopo si è previsto che il COCER deliberi
in seduta plenaria, ossia con la partecipazione di tutte le
componenti, mentre alle sezioni di Forza armata, Arma, Corpo
armato è stata attribuita capacità consultiva e propositiva
nei confronti dello stesso COCER. A tale principio sono state
poste due eccezioni riguardanti:
la capacità deliberativa autonoma dei comparti
"Difesa" e "Sicurezza" del COCER, conformemente a quanto
sancito dall'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, in materia di concertazione;
la capacità deliberativa delle sezioni di Forza
armata, Arma e Corpo armato, su delega del COCER, sulle
questioni di interesse specifico;
assicurare l'incisività dei consigli intermedi di
rappresentanza attraverso una sostanziale riconfigurazione
degli stessi. In particolare, si è provveduto a ridisegnare i
consigli intermedi attribuendo loro connotazione interforze e
capacità di interloquire, sulle materie di competenza, con gli
organismi regionali per la soluzione di problemi d'interesse
peculiare del personale impiegato in determinate aree del
territorio nazionale (regioni o gruppi di regioni
amministrative). In tale guisa, i consigli intermedi sono
stati configurati come consigli interforze regionali aventi
come autorità corrispondente il comandante di grado più
elevato operante nelle predette aree territoriali. Per le
capitanerie di porto è stato previsto un unico Consiglio
intermedio nell'ambito della Marina militare;
migliorare l'incisività dell'attività del COCER
consentendo ai delegati di operare a tempo pieno, cioè liberi
dagli impegni inerenti l'assolvimento delle attribuzioni
presso gli enti di appartenenza. Al riguardo, in particolare,
è stato previsto che per i delegati COCER il periodo di
espletamento del mandato:
va annotato nella documentazione caratteristica;
non è soggetto a giudizio valutativo;
può essere utilmente apprezzato quando assolto senza
rilievi di carattere disciplinare.
Coerentemente con gli obiettivi è stata predisposta la
stesura del testo, che consta di venti articoli.
L'articolo l conferma la collocazione della rappresentanza
militare come struttura interna dell'organizzazione militare,
destinata a curare gli interessi collettivi del personale
attraverso attività consultive, propositive e di
concertazione. Definisce, altresì, l'ambito di competenza
della rappresentanza militare nelle materie attinenti alla
condizione, al trattamento, alla tutela di natura giuridica,
economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del
personale militare. Indica, inoltre, che è stata esclusa la
competenza della rappresentanza militare in materia di
rapporto gerarchico-funzionale, ordinamento, addestramento,
operazioni, attività logistico-operative, impiego del
personale militare.
L'articolo 2 determina la configurazione del COCER, quale
Consiglio centrale, articolato in sezioni di Forza armata,
Arma o Corpo armato, operanti all'interno del COCER, per
l'esame delle questioni d'interesse esclusivo di categoria. In
particolare, il comma 2 prevede che il COCER deliberi in
seduta plenaria salvo due eccezioni riguardanti l'autonomia
decisionale dei comparti "Difesa" e "Sicurezza" in materia di
concertazione e la capacità deliberativa delle sezioni di
Forza armata, Arma e Corpo armato, su delega del COCER, sulle
questioni di interesse specifico. Il comma 4 rinvia al
regolamento attuativo la previsione delle disposizioni sulle
procedure di attivazione delle articolazioni e delle
deliberazioni del COCER.
L'articolo 3 definisce gli organismi di rappresentanza a
livello intermedio e locale, in particolare, istituisce i
consigli interforze regionali a livello di regioni
amministrative, o gruppo di regioni amministrative, e rinvia
ad un apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Capo di stato maggiore della difesa, l'individuazione dei
comandi presso i quali possono essere costituiti i predetti
consigli. Il comma 4 stabilisce che con apposita normativa può
essere disciplinato il funzionamento del sistema autonomo di
rappresentanza del Corpo della Croce rossa italiana e le forme
di collegamento con la rappresentanza militare.
L'articolo 4 ripartisce il personale militare ai fini
della rappresentanza in categorie che a loro volta sono
suddivise in ulteriori sottocategorie.
L'articolo 5 conferma la partecipazione del COCER alle
attività di concertazione le cui modalità sono definite con
apposita normativa.
L'articolo 6, prevede le competenze consultive e
propositive attribuite al COCER ed indica il Capo di stato
maggiore della difesa quale autorità militare corrispondente
che, nel caso di questione concernente aspetti d'interesse di
Forza armata, Arma o Corpo armato, può interessare il
rispettivo Capo di stato maggiore o Comandante generale. Il
comma 10 prevede che è devoluta al COCER, in via esclusiva, la
cura degli interessi del personale militare impiegato in
operazioni, anche fuori dal territorio nazionale, prevedendo
lo svolgimento di apposite visite in zona d'operazioni.
L'articolo 7 prevede le competenze consultive e
propositive attribuite agli organismi intermedi e locali. Il
comma 4 stabilisce i termini temporali entro cui i comandanti
corrispondenti devono formulare le risposte alle istanze,
proposte e pareri degli organismi intermedi e locali. Il comma
5 specifica che sono individuati in base alla loro
collocazione geografica i comandi corrispondenti dei consigli
interforze regionali.
L'articolo 8 indica le autorità governative di riferimento
del COCER, prevedendo, altresì, che tale organismo può
chiedere di essere ascoltato dalle Commissioni parlamentari
competenti.
L'articolo 9 individua i rappresentanti del comparto della
leva, definendo le specifiche competenze loro assegnate e
dispone che gli stessi siano sentiti almeno ogni sei mesi dal
Ministro della difesa.
L'articolo 10 stabilisce la composizione dei consigli
della rappresentanza a tutti i livelli.
L'articolo 11 indica le modalità elettive dei
rappresentanti in relazione alla categoria di appartenenza. In
particolare, il comma 3 stabilisce l'incompatibilità di più
cariche di rappresentante militare, il comma 5 determina la
durata del mandato per categoria di appartenenza.
L'articolo 12 indica i criteri di eleggibilità del
personale militare presso i vari organi della rappresentanza
militare.
L'articolo 13 definisce come avviene lo svolgimento della
propaganda elettorale ai vari livelli di rappresentanza
militare.
L'articolo 14 prevede facoltà e limiti del mandato
specificando che i delegati devono essere messi in condizione
di svolgere le funzioni per cui sono stati eletti. Viene
inoltre garantito lo svolgimento del mandato a tempo pieno per
i delegati eletti al COCER.
L'articolo 15 indica i criteri da osservare in materia di
tutela e diritti dei delegati. In particolare, al comma 4,
viene stabilito che l'attività di delegato COCER può
costituire titolo utile da valutare ai fini
dell'avanzamento.
L'articolo 16 individua gli organi dei consigli della
rappresentanza militare e vengono anche indicate le competenze
assegnate al presidente, che si identifica con il delegato più
elevato in grado.
L'articolo 17 stabilisce i criteri di convocazione dei
consigli della rappresentanza militare ed indica le modalità
di confluenza degli organismi di rappresentanza qualora
effettuino attività congiunte.
L'articolo 18 definisce quando considerare valide le
riunioni e le deliberazioni dei consigli di rappresentanza
nonché le forme di pubblicità da adottare per le stesse
deliberazioni o per eventuali comunicati.
L'articolo 19 prevede l'emanazione di un apposito
regolamento di attuazione delle norme sulla rappresentanza
militare che abroghi i precedenti regolamenti in materia e
definisca in particolare lo svolgimento delle operazioni
elettorali, il trattamento di missione dei delegati fuori
sede, il supporto da prevedere per il funzionamento degli
organismi di rappresentanza, gli strumenti di divulgazione
degli atti dei consigli e le disposizioni necessarie per
l'attivazione delle articolazioni e delle deliberazioni del
COCER.
L'articolo 20 stabilisce che dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 19 sono sciolti i
consigli della rappresentanza ed avviate le procedure per le
nuove consultazioni elettorali.
La presente proposta di legge non comporta oneri
aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l'attività di
rappresentanza. Viene, invece, previsto il trattamento di
missione da corrispondere ai delegati di leva (militari di
truppa), i quali, pur potendo già fruire dei rimborsi per le
spese di albergo, non fruiscono del rimborso pasti. Pertanto,
all'onere derivante dall'attuazione di tale previsione, pari a
206.583 euro annui, si farà fronte mediante la copertura
prevista all'articolo 15, comma 6.