XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1713




        Onorevoli Colleghi! - Il testo attuale dell'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, impedisce a coloro i quali ricoprono la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a ventimila abitanti di essere eletti alla Camera dei deputati, se non presentano le dimissioni dalla stessa e si astengono da tutte le funzioni ad essa relative almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura, fatte salve le ipotesi di scioglimento anticipato.
        In ottemperanza a tali princìpi, l'articolo 62 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel richiamare il citato articolo 7 sancisce che in ogni caso i sindaci dei comuni suddetti decadano dalla carica con l'accettazione della candidatura a deputato o senatore.
        Orbene l'abrogazione della lettera c) del primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e contestualmente dello stesso articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 costituisce un importante adempimento normativo che intende restituire il diritto di elettorato passivo a coloro i quali ad oggi ne sono stati irragionevolmente privati; sopprimere la compressione del diritto all'elettorato passivo dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti appare inoltre conforme a quanto affermato dalla Corte costituzionale con costante orientamento giurisprudenziale (sentenze nn. 46 del 1989, 53 del 1990 e 344 del 1993). Infatti la Corte ha affermato che le cause di ineleggibilità, derogando al princìpio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e devono comunque contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse a cui sono preordinate.
        Per tali motivazioni la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, primo comma, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che stabilisce l'ineleggibilità dei consiglieri regionali alla Camera dei deputati imponendo ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità che essi si dimettano e cessino dalle funzioni almeno centottanta giorni prima della conclusione della legislatura: tale norma appare palesemente irragionevole ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione ed assolutamente incoerente con il sistema dell'ineleggibilità legislativamente previsto. Infatti considerato che l'esercizio dei poteri collegiali non ha rilievo ai fini della previsione delle cause di ineleggibilità, la fattispecie di ineleggibilità in discussione non può che essere ricondotta alla titolarità in capo al singolo consigliere regionale del potere di iniziativa legislativa; tuttavia tale potere non è mai stato inteso dall'ordinamento come causa di ineleggibilità, per il fatto che ove se ne considerasse l'esercizio come possibile motivo di violazione della par condicio fra i concorrenti ad una elezione politica o come mezzo di captatio benevolentiae o di metus pubblicae potestatis, dovrebbero essere considerati ineleggibili, allo stesso titolo, anche i consiglieri regionali o i parlamentari in carica che intendessero ripresentarsi nelle successive elezioni per il rinnovo dell'organo di appartenenza: conseguenza quest'ultima che non può essere ragionevolmente sostenuta.
        Tali motivazioni si fondano su una situazione dei consiglieri regionali che all'epoca nominavano il presidente della regione, carica che può essere rapportata oggi a quella di sindaco. Pur tuttavia si rileva che fino ad oggi l'illegittimità costituzionale della norma è stata dichiarata soltanto per i consiglieri regionali e che la norma stessa non è stata modificata per i sindaci e i presidenti delle province.
        Alla luce di queste valutazioni appare opportuno e doveroso abrogare tali disposizioni legislative, poiché è necessario adeguare il nostro ordinamento ai princìpi sanciti dalla Corte costituzionale ed ai princìpi di coerenza e logicità sistematica delle norme.




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