XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1713
Onorevoli Colleghi! - Il testo attuale dell'articolo 7,
primo comma, lettera c), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
impedisce a coloro i quali ricoprono la carica di sindaco di
comune con popolazione superiore a ventimila abitanti di
essere eletti alla Camera dei deputati, se non presentano le
dimissioni dalla stessa e si astengono da tutte le funzioni ad
essa relative almeno centottanta giorni prima della fine della
legislatura, fatte salve le ipotesi di scioglimento
anticipato.
In ottemperanza a tali princìpi, l'articolo 62 del testo
unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, nel richiamare il citato articolo
7 sancisce che in ogni caso i sindaci dei comuni suddetti
decadano dalla carica con l'accettazione della candidatura a
deputato o senatore.
Orbene l'abrogazione della lettera c) del primo
comma dell'articolo 7 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
contestualmente dello stesso articolo 62 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 costituisce un
importante adempimento normativo che intende restituire il
diritto di elettorato passivo a coloro i quali ad oggi ne sono
stati irragionevolmente privati; sopprimere la compressione
del diritto all'elettorato passivo dei sindaci dei comuni con
popolazione superiore ai ventimila abitanti appare inoltre
conforme a quanto affermato dalla Corte costituzionale con
costante orientamento giurisprudenziale (sentenze nn. 46 del
1989, 53 del 1990 e 344 del 1993). Infatti la Corte ha
affermato che le cause di ineleggibilità, derogando al
princìpio costituzionale della generalità del
diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e
devono comunque contenersi entro i limiti di quanto sia
ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione
delle esigenze di pubblico interesse a cui sono
preordinate.
Per tali motivazioni la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, primo comma,
lettera a), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che
stabilisce l'ineleggibilità dei consiglieri regionali alla
Camera dei deputati imponendo ai fini della rimozione della
causa di ineleggibilità che essi si dimettano e cessino dalle
funzioni almeno centottanta giorni prima della conclusione
della legislatura: tale norma appare palesemente irragionevole
ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione ed
assolutamente incoerente con il sistema dell'ineleggibilità
legislativamente previsto. Infatti considerato che l'esercizio
dei poteri collegiali non ha rilievo ai fini della previsione
delle cause di ineleggibilità, la fattispecie di
ineleggibilità in discussione non può che essere ricondotta
alla titolarità in capo al singolo consigliere regionale del
potere di iniziativa legislativa; tuttavia tale potere non è
mai stato inteso dall'ordinamento come causa di
ineleggibilità, per il fatto che ove se ne considerasse
l'esercizio come possibile motivo di violazione della par
condicio fra i concorrenti ad una elezione politica o come
mezzo di captatio benevolentiae o di metus pubblicae
potestatis, dovrebbero essere considerati ineleggibili,
allo stesso titolo, anche i consiglieri regionali o i
parlamentari in carica che intendessero ripresentarsi nelle
successive elezioni per il rinnovo dell'organo di
appartenenza: conseguenza quest'ultima che non può essere
ragionevolmente sostenuta.
Tali motivazioni si fondano su una situazione dei
consiglieri regionali che all'epoca nominavano il presidente
della regione, carica che può essere rapportata oggi a quella
di sindaco. Pur tuttavia si rileva che fino ad oggi
l'illegittimità costituzionale della norma è stata dichiarata
soltanto per i consiglieri regionali e che la norma stessa non
è stata modificata per i sindaci e i presidenti delle
province.
Alla luce di queste valutazioni appare opportuno e
doveroso abrogare tali disposizioni legislative, poiché è
necessario adeguare il nostro ordinamento ai princìpi sanciti
dalla Corte costituzionale ed ai princìpi di coerenza e
logicità sistematica delle norme.