XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1697
Onorevoli Colleghi! - In Italia, le persone che si
trovano nelle condizioni di disabilità che l'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, definisce come "situazione di
gravità" sono circa 1.800.000. Fra costoro, circa 300 mila si
trovano nella situazione che nella presente proposta di legge
è considerata come "gravissima". Per loro, la suddetta
situazione di gravità è ulteriormente aggravata dal fatto che
essi non sono in grado di adempiere ad almeno due delle
funzioni indicate dall'articolo 2 della proposta di legge in
esame:
a) deficit intellettivo grave, che comporti un
grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di
apprendimento;
b) impossibilità di deambulazione;
c) impossibilità a mantenere il controllo
sfinterico;
d) impossibilità, se di età superiore a sei anni,
di assumere cibi e bevande, di lavarsi e di vestirsi.
E' a queste persone che la proposta di legge è
indirizzata. Se una persona ha una disabilità considerata
grave ai sensi della citata legge n. 104 del 1992, è anche
nell'impossibilità di svolgere in modo autonomo almeno due
delle suindicate funzioni e dunque necessita di un'assistenza
continua, quotidiana, per le intere ventiquattro ore
giornaliere; un'assistenza indispensabile anche al fine di
consentire a quella persona una vita scolastica, lavorativa e
ludica integrata nel modo più completo possibile.
Un'assistenza che tuttora le strutture pubbliche non riescono
a garantire in modo soddisfacente e che, quindi, è quasi del
tutto a carico delle famiglie.
Molte Nazioni europee si interrogano sul perché le
famiglie italiane si facciano carico quasi totale dei figli
gravemente disabili, anziché costringerli in istituto, come,
ordinariamente, è fatto in tutti i Paesi europei. La risposta
è da rinvenire nel fatto che i figli disabili assistiti nelle
e dalle loro famiglie vivono molto più a lungo e molto meglio
rispetto a quelli ricoverati negli istituti, luoghi
sentimentalmente asettici, socialmente segreganti e
costosissimi per lo Stato.
Il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, dispone la limitazione della cumulabilità della pensione
di reversibilità con eventuali altri redditi percepiti dal
superstite beneficiario. Esso, inoltre, limita percentualmente
l'ammontare della pensione di reversibilità, in relazione alla
situazione della famiglia superstite (numero e grado di
parentela). Infine, esso dispone che detto limite percentuale
sia elevato al 70 per cento nel caso di una presenza di soli
figli inabili.
Il citato comma 41 non considera che alla morte di chi
percepiva la pensione - di solito un genitore - il superstite
con disabilità gravissima - che può essere anche il coniuge e
non il solo figlio - avrà un'assistenza parentale diminuita,
alla quale dovrà fare fronte con una assistenza a pagamento:
se non ricorresse a ciò, non solo peggiorerebbe la qualità
della propria vita ma, anche, aumenterebbe la necessità del
suo ricovero in istituto.
Con la presente proposta di legge si dispone che i limiti
di cumulabilità e di percentualizzazione del citato comma 41
dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 non si applicano
qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare in
cui conviva una persona la cui disabilità non solo sia
considerata in situazione di gravità ai sensi della legge n.
104 del 1992, ma sia anche impossibilitata a svolgere
autonomamente almeno due delle funzioni indicate in
precedenza.
L'articolo 1 della proposta di legge, modifica il secondo
periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, e stabilisce che il termine "inabile" sia
sostituito da "soggetti in situazione di gravità, come
definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104".
L'articolo 2 prevede l'adeguamento delle pensioni di
reversibilità eliminando i limiti di cumulabilità della
pensione di reversibilità con altri eventuali redditi. Inoltre
stabilisce che la pensione stessa sia erogata per intero e non
in modo commisurato alla situazione familiare.
Nello stesso articolo sono determinati anche i parametri
idonei a dichiarare il soggetto impossibilitato allo
svolgimento autonomo delle funzioni.
All'articolo 3 si enuncia la documentazione necessaria da
presentare agli organi competenti.
L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria pari a
5.164,569 euro, cui si provvede mediante il prelievo dello 0,1
per cento delle vincite delle lotterie.
L'articolo 5 disciplina la data di entrata in vigore della
legge.