XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1684




        Onorevoli Colleghi! - 1. Il finanziamento del bilancio comunitario, impostato su un sistema di risorse proprie della Comunità, è stato istituito nel 1970 con l'introduzione di tre categorie di risorse: prelievi agricoli, dazi doganali e risorsa IVA.
        Le prime due, denominate "risorse proprie tradizionali", sono espressione della capacità impositiva dell'Unione europea mentre la risorsa IVA, costituita dall'imposizione di una aliquota uniforme (inizialmente dell'1 per cento) sull'imponibile IVA di ciascun Stato membro, svolge il ruolo di risorsa marginale in quanto chiamata a finanziare quella parte delle spese comunitarie non coperta con le precedenti risorse.
        La forte accelerazione nella crescita delle spese comunitarie dovuta allo sviluppo di alcune politiche di tipo redistributivo, della politica della ricerca, della politica agricola comune (PAC), mise in crisi detto sistema in quanto la risorsa marginale dell'IVA non cresceva in misura proporzionale alle spese. A tale situazione si fece fronte, al Consiglio europeo di Fontainbleau del 1984, aumentando l'aliquota uniforme della base imponibile dell'IVA dall'1 per cento all'1,4 per cento.
        In tale occasione, la Gran Bretagna ottenne di ridurre il proprio squilibrio tra contributi versati ed entrate provenienti essenzialmente dalla PAC mediante l'istituzione di un apposito meccanismo di compensazione a proprio favore definito "correzione britannica". L'importo di tale correzione era ripartito, in base alla chiave PNL, tra tutti gli Stati membri esclusa la Germania alla quale, come Paese grande contributore, fu concesso di limitare la propria quota ad un terzo del dovuto. Poiché l'adozione della decisione risorse proprie esige l'unanimità, la Gran Bretagna ottenne che la correzione divenisse parte integrante della decisione assicurandosi, in tale modo, l'istituzionalizzazione di tale misura dal momento che qualsiasi modifica futura avrebbe dovuto ottenere il suo consenso.

        2. Le riforme introdotte dal "pacchetto Delors 1" al Consiglio europeo del 1988, nonché i costi per l'allargamento a Grecia, Spagna e Portogallo, hanno accentuato i problemi di finanziamento delle spese comunitarie nella misura in cui la risorsa IVA non sembrava in grado di fare fronte alle maggiori spese connesse con il nuovo ed ambizioso disegno politico dell'Europa.
        Per evitare che si ricorresse ad un progressivo aumento dell'aliquota uniforme dell'IVA, aumentando gli effetti regressivi insiti nel sistema, in tale occasione fu richiesta l'istituzione di una nuova risorsa (PNL), con la medesima funzione di risorsa complementare e residuale fino ad allora svolta dall'IVA.
        In tale modo, al Consiglio europeo del 1988 fu istituito il sistema di risorse proprie che, pur con parametri diversi, è tuttora in vigore:

            prelievi agricoli e contributi zucchero;

            dazi della tariffa doganale comune;

            risorsa IVA derivante dall'applicazione di una aliquota uniforme massima (1,4 per cento) all'imponibile IVA limitata al 55 per cento del PNL di ciascun Stato membro;

            risorsa complementare (PNL) commisurata all'applicazione di un'aliquota uniforme alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri in misura sufficiente a finanziare le spese non coperte dalle precedenti risorse, assicurando così il rispetto del principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese della Comunità sancito dal Trattato.

        La correzione britannica, com'era prevedibile, fu interamente confermata, salvo alcune modifiche metodologiche conseguenti alla nuova struttura delle risorse proprie.
        Il massimale delle risorse proprie complessive da destinare al bilancio comunitario, in considerazione degli sviluppi che le politiche comunitarie andavano assumendo, fu progressivamente aumentato dall'iniziale 1,15 per cento della somma dei PNL di ciascun Stato membro all'1,20 per cento del 1992.

        3. La decisione relativa al sistema delle risorse proprie n. 728 del 31 ottobre 1994, attualmente in vigore, manteneva la struttura sopra descritta limitando le modifiche ad alcuni parametri.
        In particolare, restavano immutate le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero e dazi doganali), per le quali era previsto che gli Stati membri trattenessero una quota del 10 per cento a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riscossione.
        Modifiche riguardavano, invece, la risorsa IVA che vedeva ridurre gradualmente l'aliquota uniforme massima dall'1,4 per cento del 1994 all'1 per cento del 1999. Veniva, altresì, ridotto il livellamento della base imponibile IVA degli Stati membri dal 55 per cento al 50 per cento dei rispettivi PNL.
        La progressiva riduzione dell'aliquota IVA consentiva di ridurre gli elementi di regressività, assicurando una migliore applicazione del criterio di capacità contributiva connesso con la prosperità relativa di ciascun Stato membro, così come indicato dal Protocollo sulla Coesione allegato al Trattato di Maastricht.
        La correzione britannica restava sostanzialmente immutata.
        Sempre allo scopo di adeguare le risorse destinate al bilancio comunitario, in particolare per fare fronte ai crescenti fabbisogni richiesti per la politica di coesione, il massimale delle risorse proprie da destinare al bilancio comunitario, aumentava progressivamente dall'1,20 per cento del PNL comunitario del 1992 all'1,27 per cento del 1999.

        4. La decisione n. 597 del 2000, che modifica il sistema delle risorse proprie statuito con la decisione n. 728 del 1994, è stata adottata dal Consiglio il 29 settembre 2000. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento da parte del Consiglio dell'ultima ratifica ed avrà effetto il 1^ gennaio 2002 mentre, limitatamente alle risorse proprie tradizionali, gli effetti decorreranno dal 1^ gennaio 2001. Essa si inquadra nel negoziato per Agenda 2000 e riprende, per questo specifico settore, le conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Berlino del 24-25 marzo 1999.
        Con le conclusioni di Berlino, l'Unione europea ha raggiunto il duplice obiettivo di stabilizzare le spese ai livelli del 1999 e di fissare un quadro finanziario che disciplini l'evoluzione delle spese e consenta una programmazione pluriennale (2000-2006) capace di assicurare una organica ed ordinata attuazione delle politiche comunitarie e di affrontare gli impegni finanziari che scaturiranno dall'allargamento.
        In tale contesto, il pacchetto concordato ha comportato benefìci per l'Italia sia nel settore agricolo, per l'aumento, tra l'altro, delle quote latte, sia in quello dei fondi strutturali, per l'incremento degli stanziamenti rispetto ai valori medi della programmazione 1994-1999.
        Per quanto concerne le entrate, è stata confermata la tendenza a mantenere immutata la struttura del sistema delle risorse proprie, limitando le modifiche ad alcuni parametri di riferimento.
        La decisione n. 597 del 2000 in esame, nel recepire le conclusioni di Berlino, prevede quanto segue:

            per le risorse proprie tradizionali, quali i prelievi agricoli, i contributi zucchero e i dazi doganali, la percentuale trattenuta dagli Stati membri a titolo di rimborso delle spese di riscossione, è aumentata dal 10 per cento al 25 per cento. Tale misura sarà applicabile, con validità retroattiva, a decorrere dal 1^ gennaio 2001;

            per la risorsa IVA, l'aliquota uniforme della base imponibile sarà ulteriormente ridotta dall'attuale 1 per cento allo 0,75 per cento a decorrere dal 2002 ed allo 0,50 per cento a decorrere dal 2004;

            la risorsa complementare PNL subirà una modifica metodologica in quanto al suo posto sarà utilizzato il reddito nazionale lordo (RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del sistema europeo dei conti economici integrati, denominato "SEC 95". Detta sostituzione, che non cambia la struttura e la natura residuale di tale risorsa, si è resa necessaria per dare applicazione al regolamento (CE) n. 2223/96 che, nel quadro dell'armonizzazione della metodologia statistica in ambito comunitario, ha introdotto il nuovo sistema di contabilità nazionale SEC 95;

            la correzione britannica, fatti salvi alcuni aggiustamenti necessari per neutralizzare le modifiche sopra indicate e per ridurre gli effetti determinati dal futuro allargamento, è rimasta sostanzialmente immutata e sarà ripartita tra gli Stati membri in quota del loro PNL. In tale occasione, alcuni Paesi (Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia) hanno ottenuto una diminuzione della loro quota della correzione britannica al 25 per cento. Tale misura si inscrive nel compromesso globale di Agenda 2000 ed, in particolare, ha valore di contropartita per il consenso che detti Paesi hanno dato all'aumento delle dotazioni per le politiche di coesione.

        Il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento è stato confermato all'1,27 per cento del totale dei PNL degli Stati membri, mentre quello relativo agli stanziamenti di impegno è confermato all'1,335 per cento.
        In sostanza, occorre rilevare come la graduale diminuzione dell'aliquota uniforme della base imponibile IVA confermi la volontà del Consiglio di proseguire nel processo di riduzione del peso di tale risorsa sul complesso delle entrate comunitarie, consentendo così al sistema delle risorse proprie di riflettere sempre meglio la capacità contributiva degli Stati membri. Peraltro, appare necessario segnalare che, con la riduzione dell'IVA, la quota di risorse proprie espressione della capacità impositiva dell'Unione europea e, quindi, della sua autonomia finanziaria, va progressivamente diminuendo a vantaggio di una risorsa quale il PNL la cui natura è, invece, puramente contributiva.

        5. In definitiva, la decisione risorse proprie in esame è frutto di un pacchetto complessivo approvato a Berlino ed il compromesso che ne è risultato risponde alle diverse esigenze della maggior parte dei Paesi membri.
        Dal lato delle spese comunitarie, è stato rispettato il vincolo di bilancio richiesto dai Paesi nordici per mantenere il livello del massimale delle risorse proprie all'1,27 per cento, anche in presenza di spese per l'allargamento. Tale indirizzo ha poi trovato una applicazione ancora più severa nella fissazione degli importi delle nuove prospettive finanziarie a 21 Paesi, che sono state fissate a livelli più bassi (oscillando, nel periodo 2000-2006 tra l'1,12 per cento e l'1,19 per cento del PNL) per disporre di margini sufficienti per fronteggiare eventuali fabbisogni.
        In presenza di una siffatta politica di rigore, è stato possibile soddisfare le esigenze dei Paesi destinatari dei Fondi strutturali, mantenendo gli stanziamenti di bilancio ad un livello adeguato.
        La disponibilità di alcuni Paesi a trovare un accordo in materia di spese comunitarie ha trovato compensazione nell'accoglimento delle modifiche al sistema di finanziamento del bilancio comunitario da parte dei restanti Paesi.
        Il Consiglio, con la decisione in questione, ha previsto di riesaminare anteriormente al 1^ gennaio 2006 il sistema delle risorse proprie nel suo complesso, accompagnando tale riesame con eventuali proposte di modifica che potranno riguardare gli effetti dell'allargamento, la correzione britannica, nonché la creazione di nuove risorse autonome.

        6. Tutto ciò premesso, si segnala che il recepimento della decisione n. 597 del 2000, è un atto necessario per consentire il finanziamento del bilancio comunitario secondo gli accordi che i Capi di Stato hanno concluso a Berlino. Tale recepimento, inoltre, non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto già previsto negli appositi capitoli di bilancio per il triennio 2001-2003, per cui non si rende necessaria la relazione tecnica.




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