XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1684
Onorevoli Colleghi! - 1. Il finanziamento del bilancio
comunitario, impostato su un sistema di risorse proprie della
Comunità, è stato istituito nel 1970 con l'introduzione di tre
categorie di risorse: prelievi agricoli, dazi doganali e
risorsa IVA.
Le prime due, denominate "risorse proprie tradizionali",
sono espressione della capacità impositiva dell'Unione europea
mentre la risorsa IVA, costituita dall'imposizione di una
aliquota uniforme (inizialmente dell'1 per cento)
sull'imponibile IVA di ciascun Stato membro, svolge il ruolo
di risorsa marginale in quanto chiamata a finanziare quella
parte delle spese comunitarie non coperta con le precedenti
risorse.
La forte accelerazione nella crescita delle spese
comunitarie dovuta allo sviluppo di alcune politiche di tipo
redistributivo, della politica della ricerca, della politica
agricola comune (PAC), mise in crisi detto sistema in quanto
la risorsa marginale dell'IVA non cresceva in misura
proporzionale alle spese. A tale situazione si fece fronte, al
Consiglio europeo di Fontainbleau del 1984, aumentando
l'aliquota uniforme della base imponibile dell'IVA dall'1 per
cento all'1,4 per cento.
In tale occasione, la Gran Bretagna ottenne di ridurre il
proprio squilibrio tra contributi versati ed entrate
provenienti essenzialmente dalla PAC mediante l'istituzione di
un apposito meccanismo di compensazione a proprio favore
definito "correzione britannica". L'importo di tale correzione
era ripartito, in base alla chiave PNL, tra tutti gli Stati
membri esclusa la Germania alla quale, come Paese grande
contributore, fu concesso di limitare la propria quota ad un
terzo del dovuto. Poiché l'adozione della decisione risorse
proprie esige l'unanimità, la Gran Bretagna ottenne che la
correzione divenisse parte integrante della decisione
assicurandosi, in tale modo, l'istituzionalizzazione di tale
misura dal momento che qualsiasi modifica futura avrebbe
dovuto ottenere il suo consenso.
2. Le riforme introdotte dal "pacchetto Delors 1" al
Consiglio europeo del 1988, nonché i costi per l'allargamento
a Grecia, Spagna e Portogallo, hanno accentuato i problemi di
finanziamento delle spese comunitarie nella misura in cui la
risorsa IVA non sembrava in grado di fare fronte alle maggiori
spese connesse con il nuovo ed ambizioso disegno politico
dell'Europa.
Per evitare che si ricorresse ad un progressivo aumento
dell'aliquota uniforme dell'IVA, aumentando gli effetti
regressivi insiti nel sistema, in tale occasione fu richiesta
l'istituzione di una nuova risorsa (PNL), con la medesima
funzione di risorsa complementare e residuale fino ad allora
svolta dall'IVA.
In tale modo, al Consiglio europeo del 1988 fu istituito
il sistema di risorse proprie che, pur con parametri diversi,
è tuttora in vigore:
prelievi agricoli e contributi zucchero;
dazi della tariffa doganale comune;
risorsa IVA derivante dall'applicazione di una aliquota
uniforme massima (1,4 per cento) all'imponibile IVA limitata
al 55 per cento del PNL di ciascun Stato membro;
risorsa complementare (PNL) commisurata all'applicazione
di un'aliquota uniforme alla somma dei PNL di tutti gli Stati
membri in misura sufficiente a finanziare le spese non coperte
dalle precedenti risorse, assicurando così il rispetto del
principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese della
Comunità sancito dal Trattato.
La correzione britannica, com'era prevedibile, fu
interamente confermata, salvo alcune modifiche metodologiche
conseguenti alla nuova struttura delle risorse proprie.
Il massimale delle risorse proprie complessive da
destinare al bilancio comunitario, in considerazione degli
sviluppi che le politiche comunitarie andavano assumendo, fu
progressivamente aumentato dall'iniziale 1,15 per cento della
somma dei PNL di ciascun Stato membro all'1,20 per cento del
1992.
3. La decisione relativa al sistema delle risorse proprie
n. 728 del 31 ottobre 1994, attualmente in vigore, manteneva
la struttura sopra descritta limitando le modifiche ad alcuni
parametri.
In particolare, restavano immutate le risorse proprie
tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero e dazi
doganali), per le quali era previsto che gli Stati membri
trattenessero una quota del 10 per cento a titolo di rimborso
delle spese sostenute per la riscossione.
Modifiche riguardavano, invece, la risorsa IVA che vedeva
ridurre gradualmente l'aliquota uniforme massima dall'1,4 per
cento del 1994 all'1 per cento del 1999. Veniva, altresì,
ridotto il livellamento della base imponibile IVA degli Stati
membri dal 55 per cento al 50 per cento dei rispettivi PNL.
La progressiva riduzione dell'aliquota IVA consentiva di
ridurre gli elementi di regressività, assicurando una migliore
applicazione del criterio di capacità contributiva connesso
con la prosperità relativa di ciascun Stato membro, così come
indicato dal Protocollo sulla Coesione allegato al Trattato di
Maastricht.
La correzione britannica restava sostanzialmente
immutata.
Sempre allo scopo di adeguare le risorse destinate al
bilancio comunitario, in particolare per fare fronte ai
crescenti fabbisogni richiesti per la politica di coesione, il
massimale delle risorse proprie da destinare al bilancio
comunitario, aumentava progressivamente dall'1,20 per cento
del PNL comunitario del 1992 all'1,27 per cento del 1999.
4. La decisione n. 597 del 2000, che modifica il sistema
delle risorse proprie statuito con la decisione n. 728 del
1994, è stata adottata dal Consiglio il 29 settembre 2000.
Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al
ricevimento da parte del Consiglio dell'ultima ratifica ed
avrà effetto il 1^ gennaio 2002 mentre, limitatamente alle
risorse proprie tradizionali, gli effetti decorreranno dal 1^
gennaio 2001. Essa si inquadra nel negoziato per Agenda 2000 e
riprende, per questo specifico settore, le conclusioni
adottate dal Consiglio europeo di Berlino del 24-25 marzo
1999.
Con le conclusioni di Berlino, l'Unione europea ha
raggiunto il duplice obiettivo di stabilizzare le spese ai
livelli del 1999 e di fissare un quadro finanziario che
disciplini l'evoluzione delle spese e consenta una
programmazione pluriennale (2000-2006) capace di assicurare
una organica ed ordinata attuazione delle politiche
comunitarie e di affrontare gli impegni finanziari che
scaturiranno dall'allargamento.
In tale contesto, il pacchetto concordato ha comportato
benefìci per l'Italia sia nel settore agricolo, per l'aumento,
tra l'altro, delle quote latte, sia in quello dei fondi
strutturali, per l'incremento degli stanziamenti rispetto ai
valori medi della programmazione 1994-1999.
Per quanto concerne le entrate, è stata confermata la
tendenza a mantenere immutata la struttura del sistema delle
risorse proprie, limitando le modifiche ad alcuni parametri di
riferimento.
La decisione n. 597 del 2000 in esame, nel recepire le
conclusioni di Berlino, prevede quanto segue:
per le risorse proprie tradizionali, quali i prelievi
agricoli, i contributi zucchero e i dazi doganali, la
percentuale trattenuta dagli Stati membri a titolo di rimborso
delle spese di riscossione, è aumentata dal 10 per cento al 25
per cento. Tale misura sarà applicabile, con validità
retroattiva, a decorrere dal 1^ gennaio 2001;
per la risorsa IVA, l'aliquota uniforme della base
imponibile sarà ulteriormente ridotta dall'attuale 1 per cento
allo 0,75 per cento a decorrere dal 2002 ed allo 0,50 per
cento a decorrere dal 2004;
la risorsa complementare PNL subirà una modifica
metodologica in quanto al suo posto sarà utilizzato il reddito
nazionale lordo (RNL) fornito dalla Commissione in
applicazione del sistema europeo dei conti economici
integrati, denominato "SEC 95". Detta sostituzione, che non
cambia la struttura e la natura residuale di tale risorsa, si
è resa necessaria per dare applicazione al regolamento (CE) n.
2223/96 che, nel quadro dell'armonizzazione della metodologia
statistica in ambito comunitario, ha introdotto il nuovo
sistema di contabilità nazionale SEC 95;
la correzione britannica, fatti salvi alcuni
aggiustamenti necessari per neutralizzare le modifiche sopra
indicate e per ridurre gli effetti determinati dal futuro
allargamento, è rimasta sostanzialmente immutata e sarà
ripartita tra gli Stati membri in quota del loro PNL. In tale
occasione, alcuni Paesi (Germania, Paesi Bassi, Austria e
Svezia) hanno ottenuto una diminuzione della loro quota della
correzione britannica al 25 per cento. Tale misura si inscrive
nel compromesso globale di Agenda 2000 ed, in particolare, ha
valore di contropartita per il consenso che detti Paesi hanno
dato all'aumento delle dotazioni per le politiche di
coesione.
Il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di
pagamento è stato confermato all'1,27 per cento del totale dei
PNL degli Stati membri, mentre quello relativo agli
stanziamenti di impegno è confermato all'1,335 per cento.
In sostanza, occorre rilevare come la graduale diminuzione
dell'aliquota uniforme della base imponibile IVA confermi la
volontà del Consiglio di proseguire nel processo di riduzione
del peso di tale risorsa sul complesso delle entrate
comunitarie, consentendo così al sistema delle risorse proprie
di riflettere sempre meglio la capacità contributiva degli
Stati membri. Peraltro, appare necessario segnalare che, con
la riduzione dell'IVA, la quota di risorse proprie espressione
della capacità impositiva dell'Unione europea e, quindi, della
sua autonomia finanziaria, va progressivamente diminuendo a
vantaggio di una risorsa quale il PNL la cui natura è, invece,
puramente contributiva.
5. In definitiva, la decisione risorse proprie in esame è
frutto di un pacchetto complessivo approvato a Berlino ed il
compromesso che ne è risultato risponde alle diverse esigenze
della maggior parte dei Paesi membri.
Dal lato delle spese comunitarie, è stato rispettato il
vincolo di bilancio richiesto dai Paesi nordici per mantenere
il livello del massimale delle risorse proprie all'1,27 per
cento, anche in presenza di spese per l'allargamento. Tale
indirizzo ha poi trovato una applicazione ancora più severa
nella fissazione degli importi delle nuove prospettive
finanziarie a 21 Paesi, che sono state fissate a livelli più
bassi (oscillando, nel periodo 2000-2006 tra l'1,12 per cento
e l'1,19 per cento del PNL) per disporre di margini
sufficienti per fronteggiare eventuali fabbisogni.
In presenza di una siffatta politica di rigore, è stato
possibile soddisfare le esigenze dei Paesi destinatari dei
Fondi strutturali, mantenendo gli stanziamenti di bilancio ad
un livello adeguato.
La disponibilità di alcuni Paesi a trovare un accordo in
materia di spese comunitarie ha trovato compensazione
nell'accoglimento delle modifiche al sistema di finanziamento
del bilancio comunitario da parte dei restanti Paesi.
Il Consiglio, con la decisione in questione, ha previsto
di riesaminare anteriormente al 1^ gennaio 2006 il sistema
delle risorse proprie nel suo complesso, accompagnando tale
riesame con eventuali proposte di modifica che potranno
riguardare gli effetti dell'allargamento, la correzione
britannica, nonché la creazione di nuove risorse autonome.
6. Tutto ciò premesso, si segnala che il recepimento della
decisione n. 597 del 2000, è un atto necessario per consentire
il finanziamento del bilancio comunitario secondo gli accordi
che i Capi di Stato hanno concluso a Berlino. Tale
recepimento, inoltre, non comporta oneri aggiuntivi rispetto a
quanto già previsto negli appositi capitoli di bilancio per il
triennio 2001-2003, per cui non si rende necessaria la
relazione tecnica.