XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1669
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
come obiettivo quello di estendere alla procedura di nomina
del tutore per i maggiori di età o per il minore emancipato -
soggetti a pronuncia di interdizione - l'esenzione dalle
imposte di bollo e di registro previste dall'articolo 46,
primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice
civile, per gli atti relativi all'espletamento della procedura
di nomina del tutore per i minori di età.
Questa proposta di legge è un atto di giustizia sociale;
ancora una volta, infatti, si interviene in difesa dei diritti
dei più deboli e degli emarginati.
L'articolo 414 del codice civile così recita: "Il maggiore
di età e il minore emancipato, i quali si trovano in
condizione di abituale infermità di mente che li rende
incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere
interdetti". L'interdizione è dunque considerata quale atto
obbligatorio, ovvero un atto che - ricorrendo le suddette
condizioni - deve essere compiuto.
Alla luce di tale obbligatorietà, prevista dalla legge, le
imposte di bollo e di registro gravanti sul procedimento di
interdizione rischiano di configurarsi come un ulteriore
onere, oltre quello psicologico - già di per sé doloroso -,
che viene a gravare sulle famiglie di questi sventurati. Tutto
ciò anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei
giudizi di interdizione vengono promossi da parte del parente
che si prende cura della persona incapace, allo scopo di
consentirgli, nell'ipotesi di invalidità dell'incapace stesso
di riscuotere la modesta pensione di invalidità civile che -
in caso di incapacità pari al 100 per cento - può essere
riscossa solo dal suo tutore, la cui nomina, appunto,
presuppone l'interdizione.
E' necessario, dunque, dare un fondamento normativo
all'esigenza legittima delle famiglie di essere sollevate,
quantomeno sotto il profilo economico, da oneri aggiuntivi a
quelli che quotidianamente gravano su di esse nell'ambito del
difficile processo di integrazione sociale ed affettivo dei
soggetti svantaggiati.
E proprio nell'ottica di incoraggiare le famiglie
all'assistenza diretta ed alla tutela del soggetto minorato,
che ha ispirato la redazione stessa dell'articolo 46 delle
disposizioni di attuazione del codice civile, si sottolinea
che, permanendo l'esenzione per la procedura di nomina del
tutore per il minore di età - di cui agli articoli 343 del
codice civile e seguenti - tale esenzione dovrebbe trovare
applicazione anche nella fattispecie della dichiarazione di
interdizione del maggiore d'età e del minore emancipato. Tanto
più che l'articolo 424 del codice civile, relativo alla tutela
dell'interdetto ed alla curatela dell'inabilitato, fa espresso
riferimento all'articolo 343 nel sancire l'applicazione delle
disposizioni sulla tutela dei minori alla tutela degli
interdetti (articolo 424, primo comma, del codice civile).
In considerazione di ciò, poiché l'articolo 46 delle
disposizioni di attuazione del codice civile dispone
l'esenzione per tutti gli atti della procedura tutelare,
riferendo tale esenzione alla tutela del maggiore di età, ne
consegue che la dichiarazione di interdizione - dalla quale
non è possibile prescindere - è atto obbligatorio per la
nomina del tutore e pertanto si configura quale atto della
procedura ed è conseguentemente esente da spese. Spese che,
per la speciale natura del procedimento in cui trovano
ragione, non possono non rientrare tra gli obblighi posti a
carico della collettività a favore dei cittadini inabili o
minorati, così come è previsto espressamente dall'articolo 38
della Costituzione.