XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1651
Onorevoli Colleghi! - Da molti anni è emerso il
problema della condizione lavorativa e dell'inquadramento
degli informatori scientifici del farmaco. Nelle ultime
legislature si è più volte tentato di giungere
all'approvazione di una disciplina organica adeguata alla
delicatezza e all'importanza del ruolo di cui tale figura
lavorativa è investita.
E' evidente infatti che quello di informare gli operatori
sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche,
in merito alla caratteristiche e alle modalità di utilizzo dei
farmaci e, in particolare, delle nuove molecole, è compito che
implica l'assunzione di una rilevante responsabilità nei
confronti del sistema sanitario e dei cittadini.
Di contro alla rilevanza e alla delicatezza del loro
ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in
assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli
specificamente l'attività e, in particolare, a differenza
della maggior parte delle altre categorie professionali del
settore sanitario, non hanno un albo professionale. Ciò
comporta che essi sono privi di qualsiasi garanzia di
stabilità del loro rapporto di lavoro, e permette alle
industrie farmaceutiche di beneficiare di una completa
discrezionalità, facendo prevalere considerazioni di ordine
economico e commerciale su quelle tecnico-scientifiche.
La mancanza di un'idonea regolamentazione determina una
serie di problemi sia per gli informatori scientifici, sia per
gli operatori sanitari e i cittadini. In primo luogo, mancano
adeguate garanzie per quanto riguarda il rapporto di lavoro
che lega gli informatori alle industrie farmaceutiche.
Inoltre, si determina una tendenza alla trasformazione della
loro attività da professione tecnico-scientifica informativa e
di supporto agli operatori sanitari, a vera e propria attività
di indirizzo esclusivamente promozionale e commerciale.
Infine, si apre in tale modo il campo alla possibilità di
deviazioni aberranti, sia nei rapporti tra informatori, ditte
e medici, sia anche nella serietà dell'informazione, che
spesso si vede costretta a derogare alla necessità di mettere
in evidenza, accanto ai vantaggi, anche le possibili
limitazioni e gli eventuali effetti negativi delle molecole,
dovendo obbedire alla necessità assoluta di aumentare comunque
le vendite.
L'articolo 1 della presente proposta di legge richiama
l'applicabilità delle disposizioni e delle definizioni del
decreto legislativo n. 541 del 1992, che, in recepimento della
direttiva 92/28/CEE, reca attualmente la disciplina
fondamentale in materia di pubblicità dei medicinali per uso
umano.
L'articolo 2 definisce la figura dell'informatore
scientifico del farmaco come quella di colui che porta a
conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui
farmaci, assicurandone il periodico aggiornamento. E' inoltre
compito dell'informatore segnalare al responsabile del
servizio scientifico dell'impresa per cui svolge la propria
attività le osservazioni degli operatori sanitari sulle
specialità medicinali.
Si mira in tale modo a garantire un continuo interscambio
di informazioni tra medici ed aziende.
Si stabilisce fin da tale articolo la necessità che gli
informatori siano iscritti all'albo, disciplinato dagli
articoli successivi. Si demanda inoltre a successivi
provvedimenti l'individuazione dei titoli universitari
richiesti per l'esercizio della professione.
L'articolo 3 stabilisce che gli informatori scientifici
del farmaco hanno l'obbligo del segreto professionale sulle
notizie ricevute in ragione del loro lavoro, e prevede che le
industrie farmaceutiche debbano obbligatoriamente attingere
all'albo degli informatori per svolgere le proprie attività di
propaganda e di informazione.
Al fine di agevolare le imprese di dimensioni minori, è
previsto che le industrie farmaceutiche possano associarsi al
fine di utilizzare il medesimo informatore. Infine, si
stabilisce che il rapporto di lavoro degli informatori sia
disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria.
Gli articoli da 4 a 9 istituiscono e definiscono la
composizione, l'articolazione e le funzioni dei collegi
provinciali degli informatori scientifici del farmaco, cui
compito essenziale è la tenuta del relativo albo
provinciale.
Tra le disposizioni di dettaglio di tale disciplina,
merita segnalare la possibilità di costituire collegi
interprovinciali, laddove il numero di informatori residenti
nella provincia sia esiguo o sussistano altre ragioni di
carattere storico o geografico.
Si stabilisce inoltre che i consigli dei collegi
provinciali siano composti da nove informatori scientifici,
eletti dagli iscritti all'albo, e che ogni consiglio elegga al
proprio interno un presidente, un vice presidente, un
segretario e un tesoriere.
Tra i vari compiti dei collegi, oltre alla compilazione e
alla tenuta dell'albo, si segnalano quelli di curare
l'osservanza delle norme da parte degli iscritti, di vigilare
per la tutela della attività degli informatori, di reprimere
ogni esercizio abusivo della professione e di promuovere e
favorire le iniziative volte al progresso culturale degli
iscritti.
Ogni anno, in collaborazione con le università, dovrà
essere promosso uno specifico corso di aggiornamento
professionale per gli iscritti. Sono altresì individuate le
funzioni del presidente ed è prevista l'istituzione del
collegio dei revisori dei conti.
L'articolo 10 istituisce il Consiglio nazionale dei
collegi degli informatori scientifici del farmaco, composto da
un rappresentante di ciascun collegio provinciale.
Gli organi del Consiglio nazionale sono individuati
dall'articolo 11, mentre l'articolo 12 ne definisce le
attribuzioni, tra cui spiccano quelle relative alla cura dei
rapporti deontologici tra informatori scientifici e direzioni
aziendali delle imprese, all'espressione di pareri sui
progetti di legge e di regolamento, alla decisione dei ricorsi
attinenti alle iscrizioni all'albo e alle sanzioni
disciplinari nonché alla determinazione delle quote annuali
dovute dagli iscritti.
Dopo norme in materia di durata in carica e di
eleggibilità dei componenti dei consigli provinciali e di
quello nazionale, con l'articolo 15 è istituito l'albo
professionale degli informatori scientifici del farmaco.
Gli elementi che devono essere indicati nell'albo sono
individuati all'articolo 16, mentre l'articolo 17 fissa i
requisiti per l'iscrizione e l'articolo 18 individua le cause
di cancellazione dell'albo, tra cui si segnala la cessazione
dell'attività da almeno cinque anni.
L'articolo 20 prevede che copie di ciascun albo siano
depositate presso la cancelleria della corte d'appello, presso
il Consiglio nazionale nonché presso i Ministeri della
giustizia e della salute, soggetti cui sono comunicate le
variazioni intervenute nell'albo stesso.
Gli articoli da 21 a 23 trattano la materia delle sanzioni
disciplinari. Esse possono consistere nell'avvertimento, nella
censura, nella sospensione dall'esercizio della professione
per un periodo da due mesi a un anno o nella radiazione
dall'albo. Sono pronunciate dal consiglio del collegio
provinciale nei confronti degli informatori che si rendano
colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità
professionali o che compromettano la propria reputazione o la
dignità del collegio.
L'articolo 24 detta disposizioni transitorie per la fase
di prima attuazione della legge, prevedendo che siano
considerati di diritto informatori scientifici del farmaco
tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo
continuativo per almeno due anni a decorrere dal 26 gennaio
1993, cioè la data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992, concernente la disciplina della
pubblicità dei farmaci per uso umano.
Infine, l'articolo 25 dispone che tutte le spese derivanti
dall'attuazione della legge siano a carico delle quote versate
dagli iscritti all'albo, e l'articolo 26 prevede l'emanazione,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
del relativo regolamento di attuazione, recante, altresì, le
norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni
dei consigli.