XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1647




        Onorevoli Colleghi! - Il primo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, recita: "I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile".
        Una giurisprudenza ormai consolidata ha interpretato il disposto del primo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 990 del 1969 nel senso che le predette disposizioni sono applicabili solo allorché i veicoli siano in circolazione su strade od aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate.
        Sicché, in particolare, pure in presenza di contratto di assicurazione obbligatoria, il danneggiato da fatto derivante dalla circolazione di veicoli avrà azione diretta verso l'assicuratore solo se il sinistro sia avvenuto in area pubblica, o in area a questa equiparata; in caso di sinistri in aree private, seppure il danneggiante abbia stipulato valido contratto di assicurazione, l'azione del danneggiato potrà essere promossa solo contro il conducente ed il proprietario del veicolo e non contro il loro assicuratore.
        Tale principio, da lungo tempo enunciato, è stato recentemente riaffermato dalla suprema Corte di cassazione con le sentenze 1^ aprile 2000, n. 4603, e 19 luglio 2000, n. 9496.
        Ricordiamo la massima relativa alla sentenza 19 luglio 2000, n. 9496: "Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 990 del 1969 l'assicurazione obbligatoria e le relative norme sono applicabili solo allorché i veicoli siano in circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate". Nel caso di specie la suprema Corte ha ritenuto che il cortile di una scuola configura un luogo privato, accessibile solo a pochi e ben individuabili veicoli, ed è quindi al di fuori dell'ambito della citata legge n. 990 del 1969, salvo che la parte interessata provi che l'area in questione sia attraversata da un numero incontrollato di veicoli senza limitazione né numerica né soggettiva.
        Tale evidente disparità di trattamento non pare rispondente ad interessi meritevoli di tutela.
        Quanto sopra potrebbe, a prima vista, essere agevolmente eliminato, estendendo l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli anche alla circolazione degli stessi in aree private.
        Tale estensione, tuttavia, porterebbe a ulteriori, seppure diverse, storture normative in quanto renderebbe obbligatoria l'assicurazione anche per la circolazione dei veicoli all'interno di stabilimenti industriali, di aziende agricole e simili.
        In tale caso, infatti, pare doveroso lasciare al prudente apprezzamento degli stessi gestori delle attività predette la valutazione circa l'opportunità o meno di contrarre l'assicurazione di responsabilità civile di tali veicoli, che entrano comunque in contatto con un limitato numero di persone, in grado di percepire direttamente le esigenze di eventuali pericoli ed i loro rimedi.
        Con la presente proposta di legge, invece, si ottiene il concorrente risultato di eliminare la denunciata stortura legislativa senza determinare maggiori costi per gli utenti della strada: laddove il contratto di assicurazione sia stato stipulato anche per la circolazione in aree private, o in aree a queste equiparate, saranno operative le norme della legge sull'assicurazione obbligatoria e, tra queste, la possibilità, per il danneggiato, di esperire l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile.
        Tale disposizione eliminerà radicalmente il nutrito contenzioso che oppone gli assicuratori ai danneggiati: i primi, infatti, cavillosamente, tendono a sostenere l'inoperatività dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione in aree private, mentre i secondi debbono avviare procedure che risulterebbero, invece, alla radice eliminate laddove dovesse essere modificato, così come si propone, il primo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 990 del 1969.
        Si confida, pertanto, nell'approvazione della presente proposta di legge.




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