XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1647
Onorevoli Colleghi! - Il primo comma dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, recita: "I veicoli a
motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i
rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade
di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano
coperti, secondo le disposizioni della presente legge,
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi
prevista dall'articolo 2054 del codice civile".
Una giurisprudenza ormai consolidata ha interpretato il
disposto del primo comma dell'articolo 1 della citata legge n.
990 del 1969 nel senso che le predette disposizioni sono
applicabili solo allorché i veicoli siano in circolazione su
strade od aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate.
Sicché, in particolare, pure in presenza di contratto di
assicurazione obbligatoria, il danneggiato da fatto derivante
dalla circolazione di veicoli avrà azione diretta verso
l'assicuratore solo se il sinistro sia avvenuto in area
pubblica, o in area a questa equiparata; in caso di sinistri
in aree private, seppure il danneggiante abbia stipulato
valido contratto di assicurazione, l'azione del danneggiato
potrà essere promossa solo contro il conducente ed il
proprietario del veicolo e non contro il loro assicuratore.
Tale principio, da lungo tempo enunciato, è stato
recentemente riaffermato dalla suprema Corte di cassazione con
le sentenze 1^ aprile 2000, n. 4603, e 19 luglio 2000, n.
9496.
Ricordiamo la massima relativa alla sentenza 19 luglio
2000, n. 9496: "Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 990
del 1969 l'assicurazione obbligatoria e le relative norme sono
applicabili solo allorché i veicoli siano in circolazione su
strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate". Nel
caso di specie la suprema Corte ha ritenuto che il cortile di
una scuola configura un luogo privato, accessibile solo a
pochi e ben individuabili veicoli, ed è quindi al di fuori
dell'ambito della citata legge n. 990 del 1969, salvo che la
parte interessata provi che l'area in questione sia
attraversata da un numero incontrollato di veicoli senza
limitazione né numerica né soggettiva.
Tale evidente disparità di trattamento non pare
rispondente ad interessi meritevoli di tutela.
Quanto sopra potrebbe, a prima vista, essere agevolmente
eliminato, estendendo l'obbligo di assicurazione per
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
anche alla circolazione degli stessi in aree private.
Tale estensione, tuttavia, porterebbe a ulteriori, seppure
diverse, storture normative in quanto renderebbe obbligatoria
l'assicurazione anche per la circolazione dei veicoli
all'interno di stabilimenti industriali, di aziende agricole e
simili.
In tale caso, infatti, pare doveroso lasciare al prudente
apprezzamento degli stessi gestori delle attività predette la
valutazione circa l'opportunità o meno di contrarre
l'assicurazione di responsabilità civile di tali veicoli, che
entrano comunque in contatto con un limitato numero di
persone, in grado di percepire direttamente le esigenze di
eventuali pericoli ed i loro rimedi.
Con la presente proposta di legge, invece, si ottiene il
concorrente risultato di eliminare la denunciata stortura
legislativa senza determinare maggiori costi per gli utenti
della strada: laddove il contratto di assicurazione sia stato
stipulato anche per la circolazione in aree private, o in aree
a queste equiparate, saranno operative le norme della legge
sull'assicurazione obbligatoria e, tra queste, la possibilità,
per il danneggiato, di esperire l'azione diretta contro
l'assicuratore del responsabile.
Tale disposizione eliminerà radicalmente il nutrito
contenzioso che oppone gli assicuratori ai danneggiati: i
primi, infatti, cavillosamente, tendono a sostenere
l'inoperatività dell'assicurazione obbligatoria per la
circolazione in aree private, mentre i secondi debbono avviare
procedure che risulterebbero, invece, alla radice eliminate
laddove dovesse essere modificato, così come si propone, il
primo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 990 del
1969.
Si confida, pertanto, nell'approvazione della presente
proposta di legge.