XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1639
Onorevoli Colleghi e Colleghe! - Gli scontri tra forze
di polizia e dimostranti in occasione del vertice del G8 di
Genova dello scorso luglio e alcuni episodi connessi con la
gestione dell'ordine pubblico nel capoluogo ligure, in
particolare le perquisizioni alle scuole Diaz e Pascoli, sedi
degli uffici del Genoa Social Forum e di alloggi per una
parte dei partecipanti alle manifestazioni, hanno riproposto
numerose questioni connesse con l'impiego delle forze di
polizia.
Non ci soffermeremo sul problema delle violenze
denunciate, e in molti casi provate inequivocabilmente da foto
e filmati, sulle quali sono in corso accertamenti da parte
della magistratura e che sono oggetto di un'indagine
parlamentare. Ci interessa piuttosto sottolineare come, nel
corso di queste indagini, sia risultato in molti casi
difficile se non impossibile risalire agli autori di questi
episodi perché i protagonisti, siano essi appartenenti alle
forze dell'ordine o dimostranti, avevano il volto celato da
caschi, maschere, fazzoletti o sciarpe.
Per quanto riguarda i partecipanti a manifestazioni di
piazza, la normativa prevede già il divieto di indossare
caschi, maschere o altri mezzi di travisamento. Le norme
vigenti, contenute in particolare nella legge conosciuta come
"legge Reale", da questo punto di vista sono adeguate e
sufficienti, e non crediamo richiedano alcun rafforzamento né
sul piano dei contenuti, né su quello delle sanzioni
applicabili ai contravventori. D'altronde, è evidente come ben
diversa, sul piano sostanziale e su quello formale, sia
l'impossibilità di identificare un appartenente alle forze di
polizia che possa eventualmente essere indagato per
comportamenti sanzionabili sul piano penale o disciplinare,
rispetto ad una analoga e speculare situazione che, coinvolga
un normale cittadino.
L'autorità e il prestigio di una forza di polizia e dei
suoi appartenenti poggiano più ancora che sul giusto e
necessario, ma astratto, principio del primato della legge,
sul consenso dell'opinione pubblica e sulla generalizzata
percezione che proprio gli appartenenti alle forze di polizia
siano per primi soggetti alla legge e tenuti comunque al suo
rigoroso rispetto, in qualsiasi circostanza. Un principio che
vale soprattutto quando la polizia può essere costretta ad
usare la forza per garantire la sicurezza dei cittadini o per
ripristinare l'ordine. A questo, d'altra parte, dovrebbe
essere finalizzato l'addestramento degli agenti e questo
prevede la normativa generale e specifica che regola il
comportamento degli stessi. E non possono di certo essere
invocate come esimenti condizioni di stress o tensione.
In queste circostanze, i princìpi inderogabili di legalità
e trasparenza prevalgono su qualsiasi altra considerazione,
per evitare che il legittimo impiego della forza possa
trasformarsi in arbitrio o abuso.
Nel caso di Genova, non si può dire che questi princìpi
siano stati universalmente applicati. Anzi, in molti casi sono
del tutto mancati. Lo dimostra la stessa irruzione nelle
scuole da parte di personale che, oltre a portare il casco di
protezione, indossava fazzoletti o mascherine non previste da
alcun regolamento, forse per sfuggire ad eventuali
riconoscimenti.
L'esigenza dell'identificabilità dei poliziotti in
situazioni di ordine pubblico è emersa del resto anche
nell'ambito dell'indagine svolta dagli ispettori inviati dal
Capo della Polizia a Genova.
Lo scopo della nostra proposta di legge è di introdurre
delle modalità di individuazione che, ove fosse richiesto
dalle circostanze, tutelino quanti tengono, e sono
naturalmente la maggioranza, comportamenti conformi alle norme
e alle circostanze.
A tal fine proponiamo che qualsiasi operatore delle forze
di polizia sia impiegato in servizi di ordine pubblico e non
indossi l'uniforme prescritta, porti indumenti (giacche,
pettorine o altro idoneo) che lo identifichi univocamente e a
distanza come appartenente alle forze dell'ordine. Ciò al fine
di evitare che si generino equivoci o confusioni che, nella
tensione inevitabile di talune manifestazioni di piazza,
potrebbero degenerare o acuire le tensioni.
Proponiamo inoltre che i funzionari responsabili indossino
sempre e comunque la sciarpa tricolore, come previsto dal
decreto ministeriale 19 febbraio 1992 che determina le
caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia
di Stato. Tale segno di riconoscimento (o altro analogo
previsto dai regolamenti, purché molto evidente anche a
distanza) dovrà essere indossato anche sull'uniforme da parte
di chi dirige le operazioni.
Infine, la nostra proposta rende obbligatoria
l'identificazione del personale che indossi il casco
protettivo mediante l'applicazione di contrassegni univoci
sullo stesso. Si tratta di una pratica già molto diffusa in
altri Paesi. Le immagini recenti dei bambini cattolici di
Belfast che si recavano a scuola protetti da poliziotti contro
le minacce della popolazione protestante, hanno mostrato
chiaramente come sui caschi neri degli stessi fossero apposte
grandi sigle alfanumeriche bianche, molto evidenti. Lo stesso
può dirsi per i poliziotti svedesi che hanno partecipato alle
operazioni di ordine pubblico a Goteborg, durante il vertice
europeo del giugno 2001.
La proposta inoltre prevede il divieto assoluto di
indossare, da parte di agenti, segni distintivi propri di
alcune professioni per le quali le norme e l'uso hanno sempre
garantito speciali salvaguardie per assicurare la libertà di
informazione, per quanto riguarda i giornalisti, o la libertà
di movimento per quanti (medici, paramedici, vigili del fuoco)
garantiscono i servizi di emergenza. In occasione dei fatti di
Genova del luglio 2001, infatti, lo stesso segretario della
Federazione nazionale della stampa, Paolo Serventi Longhi, ha
più volte denunciato l'uso di pettorine in dotazione ai
giornalisti da parte di poliziotti non meglio identificati. E
alcune foto degli scontri mostrano persone con tali pettorine
che impugnavano pistole in prossimità di gruppi di poliziotti,
il che fa escludere che si trattasse di dimostranti travisati
e armati.
La normativa prevede naturalmente delle sanzioni per chi
dolosamente contravvenga alle disposizioni previste al fine di
evitare il riconoscimento per sé o per altri. Tali pene sono
aumentate se vengono utilizzati segni di riconoscimento
travisati.