XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1610
Onorevoli Colleghi! - Nel pianeta, nella società e negli
Stati, ispirati ai princìpi di libertà e di tutela dei diritti
inviolabili della persona, sorretti dal consapevole rispetto
anche delle differenze dell'orientamento sessuale, la
questione omosessuale ha assunto una dimensione, di presenza e
di dramma, che non può più essere ignorata o sottovalutata.
La soggettività politica, sociale e culturale di milioni
di omosessuali si esprime nella progressiva e matura volontà
di rifiutare la simulazione, la vergogna, la discriminazione
che tuttora accompagnano la loro vita di sofferenza e di
infelicità, cagionata da consolidati pregiudizi e
inaccettabili stereotipi.
Nei Paesi, e sono tanti, - Afghanistan, Algeria, Arabia
Saudita, Etiopia, Ghana, India, Iran, Giordania, Kuwait,
Libia, Libano, Marocco, Pakistan, Siria, Tunisia - ove ancora
prevalgono violenza e sopraffazione, fondamentalismi e
disprezzo per la diversità, la condizione degli omosessuali è
respinta nella illegalità e perseguita con la repressione.
Negli Stati democratici di più recente costituzione (fra
questi ultimi ricordiamo la Repubblica del Sud Africa) la
sexual orientation è assunta fra le cause che, insieme
alla razza, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni,
alla lingua, alla nascita, alla origine etnica o sociale, non
possono mai costituire ragione di discriminazione.
Nei Paesi più avanzati sul terreno delle libertà politiche
e civili - dalla Danimarca alla Norvegia, alla Svezia - la
convivenza fra persone dello stesso sesso è riconosciuta e la
sua registrazione produce gli stessi effetti di un
matrimonio.
Nell'Unione europea, il Parlamento europeo, con la
risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo (A4 - 011/97),
ha ribadito che "nessuno può essere discriminato per la sua
religione, per la sua origine, il suo sesso, il suo
orientamento sessuale o la sua opinione". Il Parlamento
europeo ha altresì ritenuto che "il mancato riconoscimento
giuridico delle coppie dello stesso sesso nell'intera Unione
rappresenti una discriminazione, in particolare per quanto
riguarda il diritto alla libera circolazione e il diritto al
ricongiungimento familiare".
In Italia sono circa tre milioni i cittadini omosessuali.
Essi costituiscono la minoranza più numerosa del nostro Paese.
Fra di loro, uomini e donne dello stesso sesso, si
stabiliscono relazioni affettive, sentimenti di solidarietà e
vincoli di reciproca assistenza. Attuano stabili convivenze
nella umana ricerca della felicità possibile. Essi però non
sono liberi, come tutti gli altri cittadini, di programmare e
scegliere l'assetto, giuridicamente riconosciuto, da conferire
ai loro reciproci rapporti morali e patrimoniali.
Nella legislazione italiana, dunque, manca la disciplina
positiva per rimuovere la discriminazione costituita, come ha
sottolineato il Parlamento europeo, dal mancato riconoscimento
delle convivenze fra persone adulte dello stesso sesso. A
questa lacuna si accompagna l'ulteriore assenza della
assunzione, negli istituti di diritto civile e penale, in
materia di libertà e dignità dei lavoratori, di parità di
trattamento, di repressione delle condotte lesive della
libertà, di tutela della riservatezza, di educazione sessuale,
di assicurazioni, dell'orientamento sessuale quale causa di
discriminazioni. La limitazione della legislazione
all'identità sessuale in sé quale fattore di non
discriminazione, senza alcun riferimento specifico
all'orientamento sessuale, determina, nell'ordinamento,
l'esistenza o, quanto meno, l'affievolimento della garanzia di
uguaglianza delle persone omosessuali.
La presente proposta di legge, relativa al riconoscimento
giuridico delle unioni affettive e di assunzione
dell'orientamento sessuale fra le cause di discriminazione da
combattere, è diretta a colmare l'indicato duplice vuoto
normativo.
Il capo I (articoli 1 - 4) detta le disposizioni per il
riconoscimento giuridico, ai fini della costituzione, della
pubblica registrazione, dello scioglimento e della disciplina
dei rapporti fra le parti, anche in materia successoria, della
"unione affettiva" intesa come "unione fra due persone, di
maggiore età, dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi,
di solidarietà e di reciproca assistenza" (articolo 1).
Nel proporre questo riconoscimento, non ignoriamo i
delicati e complessi problemi nascenti dal "favor
familiae" contenuto nella nostra Costituzione.
Una compiuta analisi delle linee direttrici della nostra
Carta costituzionale e della evoluzione del quadro giuridico
sulla famiglia nel nostro Paese, conferma però non solo che
siffatto riconoscimento non entra in contraddizione con i
princìpi fondativi della forma di Stato e dei rapporti
etico-sociali, delineati dal nostro costituente, ma ne
rappresenta, al contrario, la compiuta attuazione.
Come è noto, la nostra Costituzione, considerata sul punto
come fra le più avanzate del mondo, ispira al principio
personalista la struttura fondativa della Repubblica. Sancisce
infatti l'articolo 2 che "La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale".
La persona umana con i suoi inviolabili diritti è dunque
precedente, preesistente ad ogni forma di organizzazione
sociale, dalla più semplice alla più complessa, ivi compreso
lo Stato e gli enti sovranazionali. E' una anteriorità
giuridica nel senso che i diritti fondamentali della persona
preesistono alla organizzazione sociale e non possono che
essere da questa, e quindi anche dallo Stato, "riconosciuti" e
non "attribuiti".
E' corollario e sviluppo del "principio personalista" il
principio, pur espressamente affermato in Costituzione, del
"pluralismo sociale" che comporta il parallelo riconoscimento
delle formazioni sociali, ovvero delle comunità, delle
società, delle organizzazioni intermedie fra individuo e
Stato, che promuovono e realizzano, nell'ambito delle
aspirazioni e dei doveri di solidarietà, lo sviluppo della
personalità umana.
Questa disposizione, come affermò autorevolmente Giorgio
La Pira in assemblea costituente, respinge e supera le due
opposte tendenze affermatesi nel pensiero filosofico-politico
a partire dalla rivoluzione francese, l'una "atomistica" che
contrappone uti singuli gli individui allo Stato,
l'altra "totalitaria" che fonda nello Stato il creatore unico
di diritti e di funzioni.
I princìpi affermati nell'articolo 2 della Costituzione
trovano infine correlazione e naturale svolgimento nei
princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale, sanciti nel
successivo articolo 3, che fa obbligo alla Repubblica, e
dunque in primo luogo allo Stato, quale espressione della
collettività organizzata, "di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana".
Alla luce di questi princìpi vanno perciò lette e
interpretate tutte le successive disposizioni che, in
particolare, disciplinano determinate "formazioni sociali",
fra le quali assume rilevanza, sul tema delle molteplici
società affettive, la famiglia.
La famiglia è definita nell'articolo 29 della nostra
Costituzione, secondo la formulazione proposta da Palmiro
Togliatti nell'Assemblea costituente, come "società naturale
fondata sul matrimonio", non già in virtù di una tarda e
suggestiva rievocazione del giusnaturalismo, bensì nella
consapevolezza della sua natura di formazione sociale
anteriore e preesistente (articolo 2) allo Stato e alla sua
potestà legislativa.
La convergenza sul tema fra orientamenti ideologici,
politici e culturali diversi fu significativamente univoca e
assoluta.
Interrogandosi sul significato della famiglia come società
naturale, Aldo Moro rispondeva che con questa espressione si
intendeva "qualcosa di più dei diritti della famiglia".
"Non si tratta", precisava, "di riconoscere i diritti
naturali della famiglia, ma di riconoscere la famiglia come
società naturale, la quale abbia le sue leggi e i suoi diritti
di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa,
si deve inchinare".
E Costantino Mortati, a sua volta, in termini giuridici,
ricordava che la formula riveste carattere normativo poiché,
"con essa si vuole assegnare all'istituto familiare una sua
autonomia originaria, destinata a circoscrivere i poteri del
futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione".
A fronte di questa concezione della famiglia e della sua
rilevanza costituzionale, occorre dunque chiedersi se la
nostra Costituzione escluda la nascita, il riconoscimento e la
tutela di altre e diverse formazioni sociali.
La risposta non può che essere negativa sia per il
riferimento testuale nell'articolo 2 alle "formazioni sociali"
(principio del pluralismo) sia per la rilevanza ad esse
attribuite ai fini della realizzazione e dello sviluppo della
personalità umana (princìpi di libertà e di uguaglianza e
compiti della Repubblica). Il limite espresso al
riconoscimento e alla tutela di altre formazioni oltre la
famiglia è rappresentato dal loro valore sociale, dalla loro
meritevolezza in quanto organizzazioni nelle quali vive, si
esprime e si attua la solidarietà.
In sostanza, le garanzie dettate per la famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio non significano
esclusione di riconoscimento e di tutela di altre formazioni
sociali, non comportano affatto che qualsiasi forma di
convivenza, per ricevere protezione normativa, debba essere
necessariamente organizzata nella forma della famiglia.
Vi è nella Costituzione un favor familiae che non
esclude la tutela di altre forme di convivenza, nelle quali si
realizza la personalità umana.
Fra queste indubbiamente, oltre alle cosiddette famiglie
di fatto, può annoverarsi la unione affettiva fra persone
dello stesso sesso, che assumono la solidarietà quale fattore
costitutivo.
A questi princìpi si ispira la presente proposta di legge
che non influisce dunque sulla disciplina del matrimonio, non
modifica lo status giuridico dei figli, non intacca i
caratteri propri della famiglia, secondo cultura, tradizione e
diritto, né interferisce con la eventuale, pur possibile,
disciplina delle cosiddette "famiglie di fatto".
La presente proposta di legge mira a rimuovere una
discriminazione; a realizzare un diritto di libertà; a
promuovere il riconoscimento delle diversità, a garantire la
parità dei diritti per le persone omosessuali.
Attuato il riconoscimento delle "unioni affettive", con la
istituzione dei pubblici registri, ove è iscritta la
costituzione dell'unione e il suo scioglimento (articolo 2),
la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni
dell'articolo 3.
Ai fini generali della regolamentazione etica - diritti e
obblighi reciproci - e patrimoniale dell'unione la relazione
fra i contraenti è assimilata a quella di coniugio.
Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di maggior
favore previste espressamente per la famiglia naturale,
fondata sul matrimonio, alle unioni affettive si applicheranno
le norme previste nelle leggi civili (ivi comprese
indubbiamente le disposizioni di carattere amministrativo) e
penali relative all'unione matrimoniale (articolo 3,
comma 2).
La natura di questa unione comporta la sua irrilevanza
sullo stato dei figli dei contraenti, precedenti o successivi
all'unione stessa (articolo 3, comma 3).
Espressamente è inoltre previsto che le disposizioni
relative al matrimonio, le quali abbiano fondamento nella
naturale fisiologia riproduttiva della donna, non si applicano
alle unioni affettive (articolo 3, comma 4).
E' esclusa, considerate le finalità dell'adozione, diretta
a garantire nella disciplina positiva internazionale e
statuale ai minori in stato di abbandono, ove possibile, una
famiglia del tutto simile nella sua composizione, struttura e
relazione, alla famiglia naturale, l'applicabilità alle unioni
affettive della disciplina delle adozioni dei minori, relative
alle famiglie e ai coniugi (articolo 3, comma 5).
Infine non si estende alle unioni affettive la disciplina
dettata dai trattati internazionali, relativa al rapporto
matrimoniale, ove l'estensione non sia prevista espressamente
attraverso il consenso anche dello Stato estero contraente.
Ovviamente ove il consenso sia prestato, la disciplina
pattizia sul matrimonio troverà applicazione estensiva alla
unione affettiva, in quanto compatibile e nei limiti previsti
dallo stesso articolo 3 (articolo 3, comma 6).
L'estensione al rapporto di unione della legislazione di
tutela del lavoro, in connessione all'assolvimento
dell'obbligo di solidarietà e di reciproca assistenza, come
previsto nel comma 2 dell'articolo 3, richiede, per la sua
effettiva, compiuta realizzazione, che anche le disposizioni -
di garanzia e di agevolazione - contenute nella contrattazione
collettiva trovino applicazione in favore dei componenti
dell'unione (articolo 4).
Il capo II detta le norme di prevenzione e repressione
della discriminazione motivata dall'orientamento sessuale,
attraverso la rivisitazione integratrice delle specifiche
leggi in tema di tutela della libertà e dignità dei lavoratori
(legge 20 maggio 1970, n. 300), di parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977,
n. 903), di azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro (legge 10 aprile 1991, n. 125), di
discriminazione razziale, etnica, religiosa (legge 13 ottobre
1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale aperta alla firma a New York il 7
marzo 1966; decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni della legge 25 giugno 1993, n. 205). In tal
senso provvedono gli articoli 5 sugli atti discriminatori e 6
sulle sanzioni penali.
Il capo III prevede, come disposizioni integrative, la
tutela della riservatezza anche con specifico riferimento
all'orientamento sessuale (articolo 7), la prescrizione che
nell'ambito dei corsi di formazione o educazione sessuale che
si svolgono anche a titolo sperimentale è vietata ogni
manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo,
discriminazione o colpevolizzazione che possa risultare
traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della
personalità di scolari o studenti omosessuali, o che favorisca
comunque il perpetuarsi di pratiche e atteggiamenti
discriminatori o intolleranti (articolo 8).
Infine è prescritta l'esclusione nei contratti
assicurativi di qualsiasi incidenza, ai fini della
determinazione dei premi da corrispondere e delle prestazioni
da ricevere, dell'orientamento sessuale (articolo 9).
L'articolo 10 detta le sanzioni pecuniarie per le
violazioni ai divieti previsti.