XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1572
Onorevoli Colleghi! - Secondo la legislazione vigente,
il servizio di informazione scientifica sui farmaci ha lo
scopo di far conoscere periodicamente a tutti gli operatori
sanitari le caratteristiche e le proprietà degli stessi, al
fine di assicurare il loro impiego secondo le indicazioni e le
posologie appropriate, con riferimento anche all'esigenza del
contenimento dei relativi consumi, che tanto preoccupano il
Governo e le regioni.
Tale servizio ha altresì lo scopo di raccogliere in modo
capillare ogni elemento sugli effetti terapeutici e
collaterali derivanti dall'impiego dei farmaci, promuovendone,
di conseguenza, il costante miglioramento.
Se è vero che la prevenzione e la riabilitazione
costituiscono gli aspetti più qualificanti della legge di
riforma sanitaria, non si può, dunque, non affermare come per
la tutela della pubblica salute siano anche indispensabili una
corretta informazione ed un adeguato aggiornamento di chi è
deputato alla prescrizione dei farmaci.
Oggi l'aggiornamento del medico, per quanto riguarda la
conoscenza delle specialità medicinali ad uso umano prodotte
dalle aziende farmaceutiche, è per gran parte assicurato
attraverso il colloquio con l'informatore scientifico, per cui
non si può non considerare una corresponsabilità di entrambi
nell'impiego dei farmaci in terapia.
La responsabilità degli informatori scientifici è stata
peraltro sancita dal decreto del Ministro della sanità 23
giugno 1981, che li obbliga (articolo 10) a collaborare con il
Ministero della salute, anche con suggerimenti ed indicazioni,
al fine appunto di assicurare il corretto ed ottimale
svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci.
Il ruolo degli informatori scientifici nella conoscenza ed
utilizzazione del farmaco è dunque importante e delicato, per
cui deve essere svolto con piena dignità professionale.
Il riconoscimento giuridico della professione di
informatore scientifico del farmaco è da ritenere, pertanto,
giusto e necessario, affinché questi operatori possano essere
chiamati a rispondere del loro operato e possano così offrire,
alla collettività, la massima garanzia per quanto riguarda la
loro etica e professionalità.
Gli ordinamenti professionali sono, infatti, propri di
talune professioni di ordine intellettuale, a cui il
legislatore ha ritenuto di dedicare una particolare
attenzione, in quanto gli interessi privati coinvolti dalla
professione sono rilevanti, indirettamente, anche per lo
Stato.
Così come l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici
chirurghi diviene condizione essenziale per l'esercizio
dell'attività professionale del medico e garantisce, nel
contempo, la collettività sul possesso dei requisiti
obbligatori da parte dei medici curanti, oltre che della loro
etica e professionalità, analogamente, l'iscrizione all'albo
del collegio degli informatori scientifici del farmaco
costituirebbe la condizione essenziale per l'esercizio
dell'attività professionale (eliminando automaticamente ogni
forma abusiva da parte di estranei alle finalità proprie del
servizio di informazione scientifica sui farmaci) e
garantirebbe il medico e la collettività sul possesso dei
requisiti obbligatori, da parte degli informatori scientifici
del farmaco, oltre che della loro etica e professionalità.
Si potrebbe obiettare che professionista è chi presta,
verso un corrispettivo, servizi con attività prevalentemente
propria, senza vincoli di subordinazione e che pertanto male
si adatterebbe tale attribuzione agli informatori scientifici
del farmaco (con le responsabilità ed implicazioni relative),
essendo gli stessi, prevalentemente, titolari di un rapporto
di impiego subordinato ed a tempo pieno. Esistono, però,
alcuni professionisti, che si trovano in posizione anomala
rispetto alla generalità, nel senso che esercitano la
professione, pur essendo lavoratori subordinati, alle
dipendenze di enti pubblici e privati.
Basti pensare alle varie categorie di avvocati, che non
sono liberi professionisti, come gli avvocati dello Stato e di
altri enti pubblici. Taluni di costoro sono iscritti nei
cosiddetti "albi speciali", altri, invece, fanno parte
integrante dell'amministrazione. Si pensi a talune categorie
di sanitari, in particolare ai farmacisti.
L'esempio è ancora più calzante, con riferimento
all'ordine dei giornalisti, nel quale tutti gli iscritti sono
in regola titolari di un rapporto di impiego. La Corte
costituzionale (sentenza n. 11 del 1968) non ha trovato
illegittima la presenza di tale ordine, neppure in quanto
costituisce una violazione alla sfera di libertà di chi al
giornalismo voglia professionalmente dedicarsi. Infatti, la
giustificazione della presenza dell'ordine dei giornalisti è
stata trovata dalla Corte in un argomento del tutto estraneo
alla reale funzione dell'ordine e dei collegi professionali:
l'argomento dell'opportunità che i giornalisti vengano
associati in un organismo che "nei confronti del contrapposto
potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a
garantire il rispetto della personalità e, quindi, della loro
libertà".
La valenza pubblicistica attribuita alla attività di
informatore scientifico del farmaco dalla legge di riforma
sanitaria è confermata dalla normativa indicata dai decreti
del Ministro della sanità 23 giugno 1981, 23 novembre 1982, 26
febbraio 1985, 4 dicembre 1990, e 3 luglio 1992 (tutti sulla
disciplina dell'attività di informazione scientifica sui
farmaci), nonché dai decreti del Ministro della sanità 20
marzo 1980 e 28 luglio 1984 (sul monitoraggio sui farmaci),
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive
modificazioni, (in attuazione della direttiva 92/28/CEE
concernente la pubblicità sui medicinali per uso umano), dalla
legge 6 febbraio 1996, n. 52, e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n.
435 (entrambi, fra l'altro, sul coinvolgimento degli
informatori scientifici del farmaco nella attività di
farmacovigilanza).
E' bene infine ricordare che le caratteristiche degli
ordini professionali valgono ad escludere che essi, in un
ordinamento democratico e non corporativo, possano essere
portatori, in maniera esclusiva, della rappresentanza e tutela
dell'interesse di carattere generale e di carattere
particolare degli iscritti, in quanto la loro configurazione
come persone di diritto pubblico, mentre è un requisito
essenziale per l'attribuzione dei poteri pubblicistici volti
alla tutela della dignità della professione, nell'interesse
non soltanto dei professionisti ma della collettività,
impedisce agli ordini dotati, nel pubblico interesse, di
poteri di supremazia nei confronti di tutti gli appartenenti
alla professione, di essere al tempo stesso una libera
espressione degli interessi particolari della categoria
(Cassazione, Sezioni unite, 2 febbraio 1965, n. 164), che si
realizza invece solo attraverso l'organizzazione sindacale ai
sensi dell'articolo 39 della Costituzione (Consiglio di Stato,
V, 25 settembre 1963, n. 767).
Sulla base di tale realtà, si è dunque maturata la
convinzione che l'attività dell'informatore scientifico
costituisce una "professione nuova", che non trova ostacoli in
norme di carattere costituzionale e trova, invece, conforto ed
esemplificazione nelle leggi che disciplinano altre
professioni. Non a caso, infatti, in data 7 marzo 2001, nella
XIII legislatura, la XII Commissione Affari sociali della
Camera dei deputati ha approvato, in sede referente, la
proposta di legge atto Camera n. 7567 recante "Nuova
regolamentazione delle attività di informazione scientifica
farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori
scientifici del farmaco", che riproduceva integralmente il
testo del disegno di legge approvato all'unanimità dall'Aula
del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2001 (atto Senato n.
478).
Il testo del citato disegno di legge viene riproposto
nella presente proposta di legge, che tiene conto della
normativa vigente in materia e che, senza alcuna
sovrapposizione, ne integra alcuni aspetti particolari.
La proposta di legge vuole evidenziare il ruolo ed i
compiti dell'informatore scientifico del farmaco, nonché la
natura giuridica del rapporto informatore scientifico-azienda
farmaceutica. Vuole anche essere un serio e convincente inizio
di un processo di moralizzazione nel campo del commercio del
farmaco. Ne guadagneranno le stesse aziende farmaceutiche sia
in immagine sia in investimenti, potendo disporre di personale
qualificato capace di valorizzare presso gli operatori
sanitari l'aspetto scientifico del prodotto farmaceutico.
Quanto alla istituzione dell'albo degli informatori
scientifici del farmaco, tale strumento darà non solo maggiore
dignità a questi operatori, ma li porrà in una condizione di
deontologia chiara e trasparente, a maggiore difesa e garanzia
della professionalità, incidendo positivamente sulle filosofie
e sulle strategie aziendali, nonché sulla qualificazione e sul
contenimento della spesa farmaceutica.