XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1572




        Onorevoli Colleghi! - Secondo la legislazione vigente, il servizio di informazione scientifica sui farmaci ha lo scopo di far conoscere periodicamente a tutti gli operatori sanitari le caratteristiche e le proprietà degli stessi, al fine di assicurare il loro impiego secondo le indicazioni e le posologie appropriate, con riferimento anche all'esigenza del contenimento dei relativi consumi, che tanto preoccupano il Governo e le regioni.
        Tale servizio ha altresì lo scopo di raccogliere in modo capillare ogni elemento sugli effetti terapeutici e collaterali derivanti dall'impiego dei farmaci, promuovendone, di conseguenza, il costante miglioramento.
        Se è vero che la prevenzione e la riabilitazione costituiscono gli aspetti più qualificanti della legge di riforma sanitaria, non si può, dunque, non affermare come per la tutela della pubblica salute siano anche indispensabili una corretta informazione ed un adeguato aggiornamento di chi è deputato alla prescrizione dei farmaci.
        Oggi l'aggiornamento del medico, per quanto riguarda la conoscenza delle specialità medicinali ad uso umano prodotte dalle aziende farmaceutiche, è per gran parte assicurato attraverso il colloquio con l'informatore scientifico, per cui non si può non considerare una corresponsabilità di entrambi nell'impiego dei farmaci in terapia.
        La responsabilità degli informatori scientifici è stata peraltro sancita dal decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, che li obbliga (articolo 10) a collaborare con il Ministero della salute, anche con suggerimenti ed indicazioni, al fine appunto di assicurare il corretto ed ottimale svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci.
        Il ruolo degli informatori scientifici nella conoscenza ed utilizzazione del farmaco è dunque importante e delicato, per cui deve essere svolto con piena dignità professionale.
        Il riconoscimento giuridico della professione di informatore scientifico del farmaco è da ritenere, pertanto, giusto e necessario, affinché questi operatori possano essere chiamati a rispondere del loro operato e possano così offrire, alla collettività, la massima garanzia per quanto riguarda la loro etica e professionalità.
        Gli ordinamenti professionali sono, infatti, propri di talune professioni di ordine intellettuale, a cui il legislatore ha ritenuto di dedicare una particolare attenzione, in quanto gli interessi privati coinvolti dalla professione sono rilevanti, indirettamente, anche per lo Stato.
        Così come l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi diviene condizione essenziale per l'esercizio dell'attività professionale del medico e garantisce, nel contempo, la collettività sul possesso dei requisiti obbligatori da parte dei medici curanti, oltre che della loro etica e professionalità, analogamente, l'iscrizione all'albo del collegio degli informatori scientifici del farmaco costituirebbe la condizione essenziale per l'esercizio dell'attività professionale (eliminando automaticamente ogni forma abusiva da parte di estranei alle finalità proprie del servizio di informazione scientifica sui farmaci) e garantirebbe il medico e la collettività sul possesso dei requisiti obbligatori, da parte degli informatori scientifici del farmaco, oltre che della loro etica e professionalità.
        Si potrebbe obiettare che professionista è chi presta, verso un corrispettivo, servizi con attività prevalentemente propria, senza vincoli di subordinazione e che pertanto male si adatterebbe tale attribuzione agli informatori scientifici del farmaco (con le responsabilità ed implicazioni relative), essendo gli stessi, prevalentemente, titolari di un rapporto di impiego subordinato ed a tempo pieno. Esistono, però, alcuni professionisti, che si trovano in posizione anomala rispetto alla generalità, nel senso che esercitano la professione, pur essendo lavoratori subordinati, alle dipendenze di enti pubblici e privati.
        Basti pensare alle varie categorie di avvocati, che non sono liberi professionisti, come gli avvocati dello Stato e di altri enti pubblici. Taluni di costoro sono iscritti nei cosiddetti "albi speciali", altri, invece, fanno parte integrante dell'amministrazione. Si pensi a talune categorie di sanitari, in particolare ai farmacisti.
        L'esempio è ancora più calzante, con riferimento all'ordine dei giornalisti, nel quale tutti gli iscritti sono in regola titolari di un rapporto di impiego. La Corte costituzionale (sentenza n. 11 del 1968) non ha trovato illegittima la presenza di tale ordine, neppure in quanto costituisce una violazione alla sfera di libertà di chi al giornalismo voglia professionalmente dedicarsi. Infatti, la giustificazione della presenza dell'ordine dei giornalisti è stata trovata dalla Corte in un argomento del tutto estraneo alla reale funzione dell'ordine e dei collegi professionali: l'argomento dell'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che "nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della personalità e, quindi, della loro libertà".
        La valenza pubblicistica attribuita alla attività di informatore scientifico del farmaco dalla legge di riforma sanitaria è confermata dalla normativa indicata dai decreti del Ministro della sanità 23 giugno 1981, 23 novembre 1982, 26 febbraio 1985, 4 dicembre 1990, e 3 luglio 1992 (tutti sulla disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci), nonché dai decreti del Ministro della sanità 20 marzo 1980 e 28 luglio 1984 (sul monitoraggio sui farmaci), dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, (in attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità sui medicinali per uso umano), dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435 (entrambi, fra l'altro, sul coinvolgimento degli informatori scientifici del farmaco nella attività di farmacovigilanza).
        E' bene infine ricordare che le caratteristiche degli ordini professionali valgono ad escludere che essi, in un ordinamento democratico e non corporativo, possano essere portatori, in maniera esclusiva, della rappresentanza e tutela dell'interesse di carattere generale e di carattere particolare degli iscritti, in quanto la loro configurazione come persone di diritto pubblico, mentre è un requisito essenziale per l'attribuzione dei poteri pubblicistici volti alla tutela della dignità della professione, nell'interesse non soltanto dei professionisti ma della collettività, impedisce agli ordini dotati, nel pubblico interesse, di poteri di supremazia nei confronti di tutti gli appartenenti alla professione, di essere al tempo stesso una libera espressione degli interessi particolari della categoria (Cassazione, Sezioni unite, 2 febbraio 1965, n. 164), che si realizza invece solo attraverso l'organizzazione sindacale ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione (Consiglio di Stato, V, 25 settembre 1963, n. 767).
        Sulla base di tale realtà, si è dunque maturata la convinzione che l'attività dell'informatore scientifico costituisce una "professione nuova", che non trova ostacoli in norme di carattere costituzionale e trova, invece, conforto ed esemplificazione nelle leggi che disciplinano altre professioni. Non a caso, infatti, in data 7 marzo 2001, nella XIII legislatura, la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha approvato, in sede referente, la proposta di legge atto Camera n. 7567 recante "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco", che riproduceva integralmente il testo del disegno di legge approvato all'unanimità dall'Aula del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2001 (atto Senato n. 478).
        Il testo del citato disegno di legge viene riproposto nella presente proposta di legge, che tiene conto della normativa vigente in materia e che, senza alcuna sovrapposizione, ne integra alcuni aspetti particolari.
        La proposta di legge vuole evidenziare il ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, nonché la natura giuridica del rapporto informatore scientifico-azienda farmaceutica. Vuole anche essere un serio e convincente inizio di un processo di moralizzazione nel campo del commercio del farmaco. Ne guadagneranno le stesse aziende farmaceutiche sia in immagine sia in investimenti, potendo disporre di personale qualificato capace di valorizzare presso gli operatori sanitari l'aspetto scientifico del prodotto farmaceutico.
        Quanto alla istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco, tale strumento darà non solo maggiore dignità a questi operatori, ma li porrà in una condizione di deontologia chiara e trasparente, a maggiore difesa e garanzia della professionalità, incidendo positivamente sulle filosofie e sulle strategie aziendali, nonché sulla qualificazione e sul contenimento della spesa farmaceutica.




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