XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1569
Onorevoli Colleghi! - I contratti collettivi nazionali
di lavoro nel comparto pubblico, com'è noto, hanno vigenza
triennale, ed in tale arco temporale si sviluppano i relativi
benefici giuridici ed economici.
Numerose decisioni giurisprudenziali, sia della
magistratura amministrativa che di quella ordinaria, hanno più
volte statuito che i destinatari degli accordi sono tutti
coloro i quali risultino in servizio alla data di decorrenza
della validità dei contratti, sia che rimangano in servizio,
sia che siano collocati in quiescenza durante il periodo di
vigenza del contratto, e l'eventuale scaglionamento nel tempo
dei benefici previsti riguarda solo gli effetti e la loro
decorrenza.
Il riconoscimento di tale diritto è stato, nel tempo,
sancito con provvedimenti normativi per il comparto scuola,
per il comparto ministeri, e per le amministrazioni autonome
dello Stato, rispettivamente con i decreti del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e 8 maggio 1987, n.
266, e con altri provvedimenti in pratica per quasi tutto il
settore pubblico. L'unica eccezione è rappresentata dai
dipendenti dell'allora Ente ferrovie dello Stato, per il
semplice motivo che all'epoca in cui venne emanato il decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, tale
ente non era più un'azienda di Stato, anche se l'articolo 21
della legge 17 maggio 1985, n. 210, aveva stabilito che
l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale
dipendente continuava ad essere regolato dalle leggi in
vigore.
Così, mentre fino al 1981 i benefìci economici
contrattuali erano stati estesi anche al personale cessato dal
servizio nel periodo di vigenza dell'accordo, come risulta per
il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
dall'articolo 7 della legge 4 marzo 1982, n. 65, che ha recato
la copertura finanziaria del contratto per il triennio
1979-1981, durante il periodo dal 1981 al 1989 le disposizioni
e gli accordi recanti miglioramenti del trattamento economico
del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato hanno
escluso da tali benefici il personale in quiescenza.
Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il triennio 1990-92 (articolo 96) tale diritto era
esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente
dell'allora Ente ferrovie dello Stato con efficacia ex
nunc; ma senza alcun riferimento al periodo pregresso, per
cui i lavoratori delle Ferrovie dello Stato posti in
quiescenza negli anni precedenti, in vigenza dei contratti
relativi ai periodi 1981-83, 1984-86, 1987-89, sono stati
ingiustamente penalizzati. Lo stesso diritto, peraltro, è
stato di nuovo negato in occasione del rinnovo del contratto
di lavoro relativo al triennio 1993-95, non più soggetto alla
legge, ma ad un'intesa fra le parti, poiché l'Ente era
trasformato in Ferrovie dello Stato Spa.
Malgrado il lungo contendere e la fondatezza giuridica dei
diritti vantati dai ferrovieri, sostenuti dai sindacati dei
ferrovieri e dal Sindacato autonomo pensionati in particolare,
sia in sede giudiziaria che politica, erano vanificati dal
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che a
mezzo della circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, in tema di
perequazione automatica per le pensioni pubbliche, a norma
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
stabiliva che: "at fini corretta applicazione provvedimenti
riguardanti personale statale collocato a riposo periodo
vigenza contrattuale triennio 85/87 et avente titolo a
riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione
decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in
quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili,
dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in
godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre
1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi
che restano pertanto assorbiti".
Tale disposizione è stata subito applicata a tutto il
settore pubblico, compreso quello concernente i ferrovieri,
seppure, per questi ultimi, limitatamente al solo periodo di
riconoscimento dell'unicità contrattuale, cioè nel periodo di
vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al triennio 1990-1992.
Risulta, pertanto, evidente che gli effetti di una legge,
che riconosceva un diritto patrimoniale al lavoratore posto in
quiescenza nel periodo di vigenza del contratto triennale,
erano inspiegabilmente modificati da una circolare che di
fatto annullava la finalità della legge stessa, in quanto
prevedeva che dovesse valere, alternativamente, o il contratto
o la perequazione. Inoltre, la circolare del Ministero del
tesoro n. 12954 del 7 luglio 1989 stabiliva che l'unicità dei
contratti nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai
soli fini pensionistici e non anche a quelli della
buonuscita.
La circolare è stata ripetutamente contestata in sede
giurisdizionale e sono state numerose le sentenze favorevoli
ai lavoratori che hanno loro riconosciuto il diritto al
ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti
contrattuali concessi nel triennio. Fra tutte si ricorda, per
il valore della sua portata, la sentenza emessa, in sede di
appello, dal Consiglio di Stato il 1^ dicembre 1995,
depositata il 29 marzo 1996, che così conclude: "Il dipendente
cessato dal servizio con diritto a pensione, anche se
collocato a riposo anteriormente alla data di introduzione del
trattamento economico a regime, ha diritto ad un trattamento
economico identico a quello dei dipendenti in servizio nel
periodo di vigenza dell'accordo, che viene corrisposto alle
stesse scadenze e nelle stesse percentuali per il restante
personale con i consequenziali riflessi sulla misura
dell'indennità di buonuscita e del trattamento
pensionistico".
La presente proposta di legge si basa sul presupposto che
il lavoratore abbia diritto sia all'uno che all'altro
beneficio, e si propone di eliminare la grave disparità di
trattamento esistente ai fini pensionistici tra i settori del
pubblico impiego, riconoscendo al personale delle Ferrovie
dello Stato l'intero importo degli aumenti contrattuali sia ai
fini del trattamento di quiescenza, sia ai fini della
liquidazione dell'indennità di buonuscita.
Va rilevato, non da ultimo, che la problematica oggetto
della presente proposta di legge è all'attenzione del
Parlamento da dieci anni ormai, senza che si sia riuscita a
trovare una soluzione adeguata. Già nel novembre del 1991 la
Commissione lavoro della Camera dei deputati iniziò l'esame
della prima proposta presentata in merito alla questione,
proposta decaduta con il termine della legislatura. La stessa
sorte hanno seguito i provvedimenti dell'XI legislatura che si
occupavano dell'argomento. Anche nella XII legislatura fu
affrontato l'esame in Commissione lavoro di un pacchetto di
proposte provenienti da diverse, se non opposte, parti
politiche, evidenziando come l'ingiustizia che colpisce i
pensionati delle Ferrovie sia unanimemente sentita all'interno
del Parlamento da tutte le forze politiche. Purtroppo
l'impegno della XI Commissione durante la scorsa legislatura è
risultato vano, a causa, questa volta, dell'inadempienza del
Governo. Quest'ultimo, infatti, non ha mai presentato la
relazione tecnica che gli era stata richiesta dalla
Commissione addirittura nel giugno del 1999 e che rendesse
possibile apprestare una idonea clausola di copertura
finanziaria. In conseguenza, quando il provvedimento è stato
improvvisamente calendarizzato in Aula, cinque mesi prima
dello scioglimento delle Camere, e la relazione non era ancora
stata prodotta, nonostante l'impegno della società Ferrovie
dello Stato Spa, che aveva steso una bozza di relazione
tecnica inviata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e sottoposta al vaglio di questo stesso Ministero e
della Ragioneria generale dello Stato, senza riavere però
alcun concreto seguito, i provvedimenti si sono
definitivamente arenati. Da ultimo, durante l'esame della
finanziaria per il 2001, la questione che qui stiamo trattando
ha formato oggetto di diversi ordini del giorno presentati in
Aula sia alla Camera dei deputati sia al Senato della
Repubblica, fra i quali quello presentato dai senatori del
Polo, e accolto dal Governo, con il quale questo si impegnava
a "riconoscere urgentemente a tutti i pensionati delle
Ferrovie dello Stato che hanno cessato il servizio nel periodo
compreso tra il 1981 ed il 1995 il diritto a vedere loro
garantito un trattamento pensionistico comprensivo degli
aumenti maturati nel corso degli anni per eliminare una
discriminazione che colpisce ingiustamente tali pensionati che
hanno adempiuto ai loro doveri e che ora si vedono
ingiustamente penalizzati rispetto ad altri lavoratori".
Con la presente proposta intendiamo, quindi, portare
finalmente a soluzione la questione della vigenza triennale
dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale
delle Ferrovie dello Stato e vedere riconosciuto, ai
pensionati di questa categoria, un diritto loro troppo
lungamente negato.
Passando ad esaminare la proposta nel dettaglio,
l'articolo 1 stabilisce che il personale già dipendente dalla
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi Ente ferrovie
dello Stato, ed ora Ferrovie dello Stato Spa, cessato dal
servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali
succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di
pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto
alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le
decorrenze stabilite dalle disposizioni, previste per il
personale in servizio, emanate nell'arco del triennio.
L'articolo 2 prevede che gli aumenti stipendiali concessi
dopo la data del collocamento in quiescenza ma durante la
vigenza contrattuale triennale, siano validi sia per il
ricalcolo della pensione sia per il trattamento di fine
rapporto (buonuscita), mentre l'articolo 3 stabilisce che gli
aumenti stipendiali concessi dopo il collocamento in
quiescenza e durante la vigenza contrattuale, sono cumulabili
con gli aumenti perequativi delle pensioni, di cui
all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e che
non vengono riassorbiti, contrariamente a quanto stabilito
dalla circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, della Ragioneria
generale dello Stato.