XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1569




        Onorevoli Colleghi! - I contratti collettivi nazionali di lavoro nel comparto pubblico, com'è noto, hanno vigenza triennale, ed in tale arco temporale si sviluppano i relativi benefici giuridici ed economici.
        Numerose decisioni giurisprudenziali, sia della magistratura amministrativa che di quella ordinaria, hanno più volte statuito che i destinatari degli accordi sono tutti coloro i quali risultino in servizio alla data di decorrenza della validità dei contratti, sia che rimangano in servizio, sia che siano collocati in quiescenza durante il periodo di vigenza del contratto, e l'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefici previsti riguarda solo gli effetti e la loro decorrenza.
        Il riconoscimento di tale diritto è stato, nel tempo, sancito con provvedimenti normativi per il comparto scuola, per il comparto ministeri, e per le amministrazioni autonome dello Stato, rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e 8 maggio 1987, n. 266, e con altri provvedimenti in pratica per quasi tutto il settore pubblico. L'unica eccezione è rappresentata dai dipendenti dell'allora Ente ferrovie dello Stato, per il semplice motivo che all'epoca in cui venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, tale ente non era più un'azienda di Stato, anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, aveva stabilito che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continuava ad essere regolato dalle leggi in vigore.
        Così, mentre fino al 1981 i benefìci economici contrattuali erano stati estesi anche al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza dell'accordo, come risulta per il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dall'articolo 7 della legge 4 marzo 1982, n. 65, che ha recato la copertura finanziaria del contratto per il triennio 1979-1981, durante il periodo dal 1981 al 1989 le disposizioni e gli accordi recanti miglioramenti del trattamento economico del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato hanno escluso da tali benefici il personale in quiescenza.
        Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-92 (articolo 96) tale diritto era esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dell'allora Ente ferrovie dello Stato con efficacia ex nunc; ma senza alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i lavoratori delle Ferrovie dello Stato posti in quiescenza negli anni precedenti, in vigenza dei contratti relativi ai periodi 1981-83, 1984-86, 1987-89, sono stati ingiustamente penalizzati. Lo stesso diritto, peraltro, è stato di nuovo negato in occasione del rinnovo del contratto di lavoro relativo al triennio 1993-95, non più soggetto alla legge, ma ad un'intesa fra le parti, poiché l'Ente era trasformato in Ferrovie dello Stato Spa.
        Malgrado il lungo contendere e la fondatezza giuridica dei diritti vantati dai ferrovieri, sostenuti dai sindacati dei ferrovieri e dal Sindacato autonomo pensionati in particolare, sia in sede giudiziaria che politica, erano vanificati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che a mezzo della circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, in tema di perequazione automatica per le pensioni pubbliche, a norma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, stabiliva che: "at fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 85/87 et avente titolo a riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che restano pertanto assorbiti".
        Tale disposizione è stata subito applicata a tutto il settore pubblico, compreso quello concernente i ferrovieri, seppure, per questi ultimi, limitatamente al solo periodo di riconoscimento dell'unicità contrattuale, cioè nel periodo di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 1990-1992.
        Risulta, pertanto, evidente che gli effetti di una legge, che riconosceva un diritto patrimoniale al lavoratore posto in quiescenza nel periodo di vigenza del contratto triennale, erano inspiegabilmente modificati da una circolare che di fatto annullava la finalità della legge stessa, in quanto prevedeva che dovesse valere, alternativamente, o il contratto o la perequazione. Inoltre, la circolare del Ministero del tesoro n. 12954 del 7 luglio 1989 stabiliva che l'unicità dei contratti nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non anche a quelli della buonuscita.
        La circolare è stata ripetutamente contestata in sede giurisdizionale e sono state numerose le sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno loro riconosciuto il diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali concessi nel triennio. Fra tutte si ricorda, per il valore della sua portata, la sentenza emessa, in sede di appello, dal Consiglio di Stato il 1^ dicembre 1995, depositata il 29 marzo 1996, che così conclude: "Il dipendente cessato dal servizio con diritto a pensione, anche se collocato a riposo anteriormente alla data di introduzione del trattamento economico a regime, ha diritto ad un trattamento economico identico a quello dei dipendenti in servizio nel periodo di vigenza dell'accordo, che viene corrisposto alle stesse scadenze e nelle stesse percentuali per il restante personale con i consequenziali riflessi sulla misura dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico".
        La presente proposta di legge si basa sul presupposto che il lavoratore abbia diritto sia all'uno che all'altro beneficio, e si propone di eliminare la grave disparità di trattamento esistente ai fini pensionistici tra i settori del pubblico impiego, riconoscendo al personale delle Ferrovie dello Stato l'intero importo degli aumenti contrattuali sia ai fini del trattamento di quiescenza, sia ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
        Va rilevato, non da ultimo, che la problematica oggetto della presente proposta di legge è all'attenzione del Parlamento da dieci anni ormai, senza che si sia riuscita a trovare una soluzione adeguata. Già nel novembre del 1991 la Commissione lavoro della Camera dei deputati iniziò l'esame della prima proposta presentata in merito alla questione, proposta decaduta con il termine della legislatura. La stessa sorte hanno seguito i provvedimenti dell'XI legislatura che si occupavano dell'argomento. Anche nella XII legislatura fu affrontato l'esame in Commissione lavoro di un pacchetto di proposte provenienti da diverse, se non opposte, parti politiche, evidenziando come l'ingiustizia che colpisce i pensionati delle Ferrovie sia unanimemente sentita all'interno del Parlamento da tutte le forze politiche. Purtroppo l'impegno della XI Commissione durante la scorsa legislatura è risultato vano, a causa, questa volta, dell'inadempienza del Governo. Quest'ultimo, infatti, non ha mai presentato la relazione tecnica che gli era stata richiesta dalla Commissione addirittura nel giugno del 1999 e che rendesse possibile apprestare una idonea clausola di copertura finanziaria. In conseguenza, quando il provvedimento è stato improvvisamente calendarizzato in Aula, cinque mesi prima dello scioglimento delle Camere, e la relazione non era ancora stata prodotta, nonostante l'impegno della società Ferrovie dello Stato Spa, che aveva steso una bozza di relazione tecnica inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sottoposta al vaglio di questo stesso Ministero e della Ragioneria generale dello Stato, senza riavere però alcun concreto seguito, i provvedimenti si sono definitivamente arenati. Da ultimo, durante l'esame della finanziaria per il 2001, la questione che qui stiamo trattando ha formato oggetto di diversi ordini del giorno presentati in Aula sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, fra i quali quello presentato dai senatori del Polo, e accolto dal Governo, con il quale questo si impegnava a "riconoscere urgentemente a tutti i pensionati delle Ferrovie dello Stato che hanno cessato il servizio nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1995 il diritto a vedere loro garantito un trattamento pensionistico comprensivo degli aumenti maturati nel corso degli anni per eliminare una discriminazione che colpisce ingiustamente tali pensionati che hanno adempiuto ai loro doveri e che ora si vedono ingiustamente penalizzati rispetto ad altri lavoratori".
        Con la presente proposta intendiamo, quindi, portare finalmente a soluzione la questione della vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato e vedere riconosciuto, ai pensionati di questa categoria, un diritto loro troppo lungamente negato.
        Passando ad esaminare la proposta nel dettaglio, l'articolo 1 stabilisce che il personale già dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi Ente ferrovie dello Stato, ed ora Ferrovie dello Stato Spa, cessato dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni, previste per il personale in servizio, emanate nell'arco del triennio.
        L'articolo 2 prevede che gli aumenti stipendiali concessi dopo la data del collocamento in quiescenza ma durante la vigenza contrattuale triennale, siano validi sia per il ricalcolo della pensione sia per il trattamento di fine rapporto (buonuscita), mentre l'articolo 3 stabilisce che gli aumenti stipendiali concessi dopo il collocamento in quiescenza e durante la vigenza contrattuale, sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle pensioni, di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e che non vengono riassorbiti, contrariamente a quanto stabilito dalla circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, della Ragioneria generale dello Stato.




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