XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1523




        Onorevoli Colleghi! - Il franchising, in questi ultimi anni, ha avuto nel nostro Paese uno sviluppo notevolissimo. Il segreto della sua forte diffusione va sicuramente individuato soprattutto nella sua formula, innovativa e competitiva, che lo caratterizza e lo propone in funzione di anticrisi rispetto alle tendenze negative che attualmente minano la tenuta strutturale del commercio ed in particolare quello di piccole dimensioni. Il franchising, infatti, rappresenta una vera e propria strategia commerciale che richiede uomini specializzati, investimenti e conoscenza del mercato. Esso nasce proprio per dare una risposta soddisfacente e completa alle nuove domande e ai nuovi problemi del settore distributivo. Tuttavia, manca nel nostro ordinamento giuridico una specifica regolamentazione del contratto in questione, così come non esiste una disciplina legislativa di carattere generale che, salvaguardando l'autonomia negoziale delle parti, fissi i princìpi e gli elementi distintivi del contratto attraverso il quale tale particolare formula distributiva trova concreta attuazione.
        L'esigenza di una regolamentazione in tal senso è fortemente avvertita dal mondo delle imprese, sempre più bisognose di operare in un quadro normativo certo e trasparente.
        La presente proposta di legge cerca di dare una risposta a tale esigenza seguendo i princìpi derivanti, da un lato, dalla prassi ormai consolidata e, dall'altro, dalle regolamentazione comunitaria e dalle esperienze legislative di altri Paesi. Occorre riferirsi in particolare al regolamento dell'Assofranchising, vale a dire l'associazione italiana del franchising, al regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, alla legge francese del 31 dicembre 1989, n. 89-1008, denominata "Loi Doubin" dal nome del proponente, all'epoca Ministro del commercio e dell'artigianato, nonché alla legge spagnola del 15 gennaio 1996, n. 7.
        Il principio fondamentale che promana, non solo dalla esperienza applicativa di tale sistema in Italia ma, soprattutto, dalla legislazione vigente in altri Paesi, è quello che i francesi chiamano della dislosure ossia della trasparenza. Ed è proprio questo il principio posto a base della presente proposta di legge, trovando formale riconoscimento all'articolo 4, che recepisce quanto già previsto a livello europeo. Dall'altra parte la ratio della presente proposta di legge è proprio quella di prevenire comportamenti scorretti di una parte a danno dell'altra e favorire, nello stesso tempo, quella collaborazione solidale che è la condizione fondamentale per il successo e la vantaggiosità del franchising. Per tale ragione si ritiene necessario, nel rispetto - come già ricordato - dell'autonomia negoziale delle parti, fissare dei vincoli minimi al contenuto del contratto, a garanzia soprattutto dell'affiliato che rappresenta, oggettivamente, la parte più debole del rapporto. A tal fine è previsto (articolo 5) che il contratto a tempo determinato abbia una durata minima che consenta all'affiliato l'ammortamento delle scorte; è altresì previsto (articolo 6) il diritto dell'affiliato a restituire all'affiliante, a determinate condizioni, le scorte di magazzino e i beni strumentali. Si stabilisce infine (articolo 7) una disciplina ragionevole delle clausole limitative della libertà di concorrenza.
        Da ultimo preme sottolineare che la presente proposta di legge tiene conto non solo della dottrina più autorevole, ma soprattutto della giurisprudenza già consolidata in materia di franchising.




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