XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1523
Onorevoli Colleghi! - Il franchising, in questi
ultimi anni, ha avuto nel nostro Paese uno sviluppo
notevolissimo. Il segreto della sua forte diffusione va
sicuramente individuato soprattutto nella sua formula,
innovativa e competitiva, che lo caratterizza e lo propone in
funzione di anticrisi rispetto alle tendenze negative che
attualmente minano la tenuta strutturale del commercio ed in
particolare quello di piccole dimensioni. Il
franchising, infatti, rappresenta una vera e propria
strategia commerciale che richiede uomini specializzati,
investimenti e conoscenza del mercato. Esso nasce proprio per
dare una risposta soddisfacente e completa alle nuove domande
e ai nuovi problemi del settore distributivo. Tuttavia, manca
nel nostro ordinamento giuridico una specifica
regolamentazione del contratto in questione, così come non
esiste una disciplina legislativa di carattere generale che,
salvaguardando l'autonomia negoziale delle parti, fissi i
princìpi e gli elementi distintivi del contratto attraverso il
quale tale particolare formula distributiva trova concreta
attuazione.
L'esigenza di una regolamentazione in tal senso è
fortemente avvertita dal mondo delle imprese, sempre più
bisognose di operare in un quadro normativo certo e
trasparente.
La presente proposta di legge cerca di dare una risposta a
tale esigenza seguendo i princìpi derivanti, da un lato, dalla
prassi ormai consolidata e, dall'altro, dalle regolamentazione
comunitaria e dalle esperienze legislative di altri Paesi.
Occorre riferirsi in particolare al regolamento
dell'Assofranchising, vale a dire l'associazione
italiana del franchising, al regolamento (CEE) n.
4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, alla legge
francese del 31 dicembre 1989, n. 89-1008, denominata "Loi
Doubin" dal nome del proponente, all'epoca Ministro del
commercio e dell'artigianato, nonché alla legge spagnola del
15 gennaio 1996, n. 7.
Il principio fondamentale che promana, non solo dalla
esperienza applicativa di tale sistema in Italia ma,
soprattutto, dalla legislazione vigente in altri Paesi, è
quello che i francesi chiamano della dislosure ossia
della trasparenza. Ed è proprio questo il principio posto a
base della presente proposta di legge, trovando formale
riconoscimento all'articolo 4, che recepisce quanto già
previsto a livello europeo. Dall'altra parte la ratio
della presente proposta di legge è proprio quella di
prevenire comportamenti scorretti di una parte a danno
dell'altra e favorire, nello stesso tempo, quella
collaborazione solidale che è la condizione fondamentale per
il successo e la vantaggiosità del franchising. Per tale
ragione si ritiene necessario, nel rispetto - come già
ricordato - dell'autonomia negoziale delle parti, fissare dei
vincoli minimi al contenuto del contratto, a garanzia
soprattutto dell'affiliato che rappresenta, oggettivamente, la
parte più debole del rapporto. A tal fine è previsto (articolo
5) che il contratto a tempo determinato abbia una durata
minima che consenta all'affiliato l'ammortamento delle scorte;
è altresì previsto (articolo 6) il diritto dell'affiliato a
restituire all'affiliante, a determinate condizioni, le scorte
di magazzino e i beni strumentali. Si stabilisce infine
(articolo 7) una disciplina ragionevole delle clausole
limitative della libertà di concorrenza.
Da ultimo preme sottolineare che la presente proposta di
legge tiene conto non solo della dottrina più autorevole, ma
soprattutto della giurisprudenza già consolidata in materia di
franchising.