XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1518
Onorevoli Colleghi! - La tortura, cosi come il
genocidio, è considerata crimine contro l'umanità dal diritto
internazionale. La proibizione della tortura e di altre forme
di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante
costituisce oggetto di molteplici convenzioni internazionali
ratificate anche dal nostro Paese.
La Convenzione ONU approvata dall'Assemblea generale il 10
dicembre 1984 e resa esecutiva dall'Italia con legge 3
novembre 1988, n. 498, all'articolo 1 definisce il crimine
della tortura come "qualsiasi atto mediante il quale sono
intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze
forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da
essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di
punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o
è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far
pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una
terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su
qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o
sofferenze siano inflitte da un pubblico ufficiale o da ogni
altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua
istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito".
All'articolo 4 si prevede che ogni Stato parte vigili affinché
tutti gli atti di tortura vengano considerati quali
trasgressioni nei confronti del proprio diritto penale. Lo
stesso vale per il tentativo di praticare la tortura. Nasce
così un obbligo giuridico internazionale ad oggi inadempiuto
dal nostro Paese, ossia l'introduzione del reato di tortura
nel codice penale, più volte sollecitato sia dal Comitato sui
diritti umani istituito dal Patto sui diritti civili e
politici che dal Comitato istituito dalla stessa Convenzione
sulla tortura, il quale nell'esame dei due rapporti periodici
sull'Italia ha sottolineato come fosse necessario supplire a
tale lacuna normativa. La proibizione della tortura è anche
esplicitamente prevista all'articolo 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva
con legge n. 848 del 1955, ed all'articolo 7 del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
reso esecutivo con legge n. 881, del 1977. In sede europea dal
1989 opera, a seguito di apposita Convenzione, il predetto
Comitato per la prevenzione della tortura, delle pene e
trattamenti inumani o degradanti le cui visite periodiche
nelle carceri e nelle stazioni di polizia dei Paesi firmatari
la Convenzione costituiscono il più efficace deterrente contro
ogni tentazione di violazione dei diritti fondamentali delle
persone private della libertà personale. Per chiudere il
quadro internazionale di riferimento esiste anche una
Convenzione interamericana contro la tortura, mentre la Carta
africana la proibisce espressamente.
La esplicita previsione del reato di tortura, oltre che a
corrispondere ad un obbligo giuridico internazionale,
costituisce un forte messaggio simbolico in chiave preventiva.
Significa chiarire con nettezza quali sono i limiti
dell'esercizio della forza e quali sono i limiti
dell'esercizio dei pubblici poteri rispetto ad esigenze
investigative o di polizia.
Alcune questioni devono essere preliminarmente affrontate
per meglio chiarire l'ambito di azione di una legge che
intende introdurre il reato di tortura nel nostro ordinamento
penale. E' più difficile esplicitare esaustivamente il
contenuto del reato di tortura. Proprio per evitare operazioni
ermeneutiche che ne ridimensionino la portata, è necessario
procedere ad una elencazione casistica, seppure non
omnicomprensiva, delle fattispecie che possono essere
configurate quali episodi di tortura. Una prima distinzione è
fra forme di tortura fisica (pestaggi sistematici e non,
molestie sessuali, shock elettrici, torture con gettiti
di acqua, mutilazioni) e forme di tortura psicologica
(ingiurie verbali, minacce di morte, costrizione alla nudità
integrale, costrizione ad assistere alla tortura o alla morte
di altri detenuti, minacce trasversali, ispezioni improvvise e
senza mandato, sorveglianza continua durante l'espletamento di
attività lavorativa, perdita del lavoro o della possibilità di
continuare gli studi al termine del periodo di detenzione).
Questa prima elencazione, frutto di un'analisi della
giurisprudenza internazionale, evidenzia come la tortura possa
essere non solo inflizione di sofferenza fisica ma anche di
sofferenza psicologica. E nel nostro ordinamento oggi è
certamente insufficiente la mera previsione del reato di
minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale.
La definizione di tortura presente all'interno della
stessa Convenzione ONU, essendo ripresa nella proposta di
legge, richiede alcuni chiarimenti. Essa è primariamente
intesa a tutelare i detenuti, ossia le persone in stato di
detenzione legale. Destinatario del crimine di tortura è anche
colui che si trova in uno stato di detenzione illegale o di
fatto (ad esempio ricovero forzato in un ospedale
psichiatrico). In tale senso si è espresso il Comitato sui
diritti umani che ha interpretato la proibizione della tortura
prevista al citato articolo 7 del Patto relativo ai diritti
civili e politici quale strumento di protezione non solo delle
persone condannate o arrestate, ma anche degli allievi nelle
scuole e dei malati negli ospedali. Ogni definizione di
tortura, pertanto, non deve essere confinata alle sole ipotesi
di violenze nei luoghi di detenzione. In prospettiva è quindi
auspicabile che l'ambito applicativo si estenda sino a
ricomprendere episodi di violenza sessuale posti in essere da
pubblici ufficiali o di lavoro forzato a danno di minori. Il
concetto di tortura deve essere riempito di contenuti dettati
dalle circostanze politiche e dal momento storico.
Altra questione riguarda l'autore del reato. Non è
necessario che il pubblico ufficiale sia autore diretto della
tortura; è sufficiente che ne sia istigatore, complice
consenziente o mero soggetto acquiesciente alla commissione
del crimine. Pertanto un cittadino comune utilizzato o
impiegato da un pubblico ufficiale per commettere violenza
fisica o psicologica nei confronti di un altro cittadino, in
stato di detenzione o non, per le finalità descritte con
precisione nella norma, commette il reato di tortura. Vi deve
essere un nesso di causalità diretto tra l'istigazione e
l'atto compiuto; nesso che non viene meno nei casi in cui il
privato cittadino vada oltre il mandato conferitogli. Deve
rispondere di tortura anche il pubblico ufficiale tacitamente
consenziente alla commissione di atti di tortura compiuti da
soggetti privati o che si sottrae volontariamente all'obbligo
di impedire un atto di tortura.
La rielaborazione della nozione di tortura deve spingersi
sino a ricomprendere tutte quelle ipotesi in cui gruppi
para-legali (ad esempio "squadroni della morte" o gruppi
armati non dello Stato) fruiscono dell'incoraggiamento, anche
indiretto, dello Stato per intraprendere azioni dirette a
sopprimere gli oppositori politici.
Deve essere tenuto in debito conto, inoltre, il ruolo che
il sesso ed il genere possono giocare nella identificazione
degli atti di tortura. Non può essere tralasciato come ben
diversi siano i rischi a cui una donna è soggetta durante un
interrogatorio rispetto ad un uomo, cosi come differenti sono
le condizioni di detenzione perchè si configuri un trattamento
non rispettoso della dignità della persona.
Infine, la tortura non include, ovviamente, le sofferenze
derivanti dall'applicazione di una sanzione legale o ad essa
inerente o accessoria.
Per tutte queste ragioni è importante prevedere
l'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale.
Non possono essere ritenuti sufficienti gli articoli 606
(arresto illegale), 607 (indebita limitazione di libertà
personale), 608 (abuso di autorità contro arrestati o
detenuti), 609 (perquisizione e ispezione personali
arbitrarie) del codice penale, sia per la non severità della
sanzione, sia per la non incisività del contenuto. Dall'altro
lato nei reati di percosse (articolo 581 del codice penale) e
di lesioni personali (articolo 582 del codice penale) manca la
specificità dell'elemento soggettivo, tipico, invece, della
tortura.
L'introduzione del reato di tortura costituisce quindi un
adeguamento della normativa interna a quella sovranazionale,
colma le lacune del diritto interno (gli atti di tortura che
non provocano lesioni gravi sono oggi punibili solo a querela
di parte e rischiano quindi l'impunità, così come le sottili
torture psicologiche non rientranti nel novero delle lesioni
personali), costituisce norma di chiusura dell'ordinamento a
garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini.
Onorevoli colleghi, la proposta di legge elaborata da
Amnesty International per sanare un vuoto normativo
inaccettabile in un Paese democratico è un atto dovuto nel
confronti della comunità internazionale.