XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1502
Onorevoli Colleghi! - Dal 19 al 21 settembre 2001 a New
York si svolgerà una sessione straordinaria delle Nazioni
Unite dedicata all'infanzia.
L'Italia, nella persona dell'allora Presidente del
Consiglio dei ministri Amato, nel settembre del 2000 aveva
firmato a New York i due protocolli opzionali oggetto della
seguente proposta di legge, ma lo scioglimento delle Camere
non ne ha permesso la ratifica, nonostante l'allora Ministro
degli affari esteri avesse presentato al Parlamento il
relativo disegno di legge di ratifica (atto Senato n.
5041).
Il Governo attuale non ha ancora predisposto nessun
disegno di legge di ratifica, ed è per tale motivo che viene
presentata la presente proposta di legge, nell'auspicio che il
Governo possa quanto prima essere sollecitato a ratificare un
provvedimento che garantirebbe una più organica collaborazione
tra Stati nella lotta contro ogni forma di violazione dei
diritti dei minori.
Il Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del
fanciullo concernenti la vendita dei bambini, la prostituzione
dei bambini e la pornografia rappresentante bambini.
Il Protocollo, che si compone di 17 articoli, riconosce la
vulnerabilità dei bambini ed in particolare modo delle
bambine, di fronte al gravissimo fenomeno dello sfruttamento
per fini sessuali e tende a codificare una più organica
collaborazione degli Stati nella lotta contro ogni episodio
delittuoso in questo campo.
Nel preambolo si afferma la necessità di raggiungere gli
scopi già prefissati nella Convenzione relativa ai diritti del
fanciullo del 1989 ed in particolare di estendere le misure di
tutela in relazione al preoccupante incremento del traffico
internazionale di bambini per la vendita, la prostituzione e
la pornografia.
Si richiamano inoltre i più significativi strumenti legali
internazionali, ritenuti determinanti per la protezione dei
bambini: la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini
e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la
Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale
di bambini, la Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile
per quanto riguarda la responsabilità dei genitori, la
Convenzione n. 182 del 1999 dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL) contro il lavoro minorile e le Dichiarazioni
e i Programmi di azione adottati in occasione del Congresso
mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini tenutosi
a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996.
L'articolo 1 statuisce l'obbligo generale per gli Stati
contraenti di vietare la vendita, la prostituzione e lo
sfruttamento pornografico dei bambini e l'articolo 2 fornisce
la definizione delle azioni che concorrono a definire i reati
in parola.
L'articolo 3 specifica ulteriormente le attività, commesse
all'interno di uno Stato membro o al di fuori di esso, da
individui o da organizzazioni, che devono essere in ogni caso
perseguite dalla legge penale degli Stati contraenti. In
particolare l'articolo specifica che deve essere punita la
vendita dei bambini per sfruttamento sessuale, traffico
d'organi nonché per il lavoro forzato. Ugualmente perseguibile
deve essere l'offerta, l'intermediazione e l'ottenimento di
bambini al fine della prostituzione, nonché la produzione,
importazione, esportazione, distribuzione, vendita o possesso
di materiale pornografico riguardante i bambini.
L'articolo 4 statuisce i criteri di competenza della
giurisdizione di ciascuno Stato contraente in relazione ai
crimini perpetrati, a seconda che essi siano commessi sul suo
territorio o a bordo di navi o aeronavi immatricolate nello
stesso Stato, ovvero che siano commessi da persona che sia
cittadino dello Stato o che abbia residenza sul territorio di
quest'ultimo, o che ne siano vittime cittadini di detto
Stato.
L'articolo 5 statuisce che i reati previsti dal Protocollo
siano inclusi in ogni trattato di estradizione presente e
futuro tra gli Stati contraenti. Nei paragrafi 2, 3, 4 e 5, si
affrontano specifici casi di applicazione dell'istituto
dell'estradizione.
Gli articoli 6 e 7 affrontano la problematica della
collaborazione tra gli Stati nell'ambito del raccoglimento
delle prove e dalla confisca dei beni ai fini dei procedimenti
penali e di estradizione.
Nell'articolo 8, paragrafo 1, si chiede che gli Stati
contraenti adottino appropriate misure per proteggere i
diritti e gli interessi dei bambini vittime delle pratiche
proibite dal Protocollo e, in particolare, per assicurare loro
un'appropriata assistenza legale, per proteggere la
privacy e l'identità delle vittime, e per tutelare le
vittime e le loro famiglie ed i testimoni dei reati contro i
bambini da intimidazione e minacce.
Nell'articolo 9 si chiede agli Stati contraenti di
adottare o rafforzare leggi, provvedimenti amministrativi e
politiche sociali atte a prevenire i crimini dichiarati nel
Protocollo. Si chiede inoltre agli Stati di predisporre misure
preventive per evitare abusi sui bambini, attraverso programmi
di informazione ed istruzione, nonché di provvedere
all'assistenza psico-fisica delle vittime, alla loro
reintegrazione sociale e al risarcimento per i danni
subiti.
L'articolo 10 fa ulteriormente appello alla cooperazione
internazionale per rafforzare la prevenzione, le indagini e la
repressione dei reati indicati nel Protocollo.
L'articolo 11 ribadisce che il dettato del Protocollo non
dovrà in alcun caso annullare normative interne o
internazionali eventualmente esistenti e più efficaci nella
protezione dei diritti dei bambini.
L'articolo 12 impegna gli Stati parte a presentare
rapporti nazionali al Comitato dei diritti del fanciullo
dell'ONU, riguardanti l'applicazione del Protocollo stesso.
Gli articoli da 13 a 17, infine, riguardano il rapporto
con la legge interna degli Stati contraenti e la procedura di
ratifica e di emendamento del Protocollo.Il Protocollo
opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo
concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti
armati.
Il Protocollo si compone di 13 articoli. Il preambolo
individua l'oggetto e gli obiettivi del Protocollo che fa
riferimento ai princìpi di pace e di sicurezza incorporati
nella Carta delle Nazioni Unite e riafferma i diritti dei
fanciulli, così come tutelati dall'apposita Convenzione delle
Nazioni Unite nonché dai risultati della XXVI Conferenza
internazionale della Croce Rossa del dicembre 1995 che
raccomandano a tutte le parti impegnate in conflitti armati di
prendere ogni misura possibile per evitare che giovani sotto i
18 anni vi prendano parte.
Il testo richiama espressamente anche gli altri strumenti
internazionali di tutela specifica dei diritti dei fanciulli e
in particolare la Convenzione n. 182 del 1999 dell'OIL che
proibisce le più gravi forme di sfruttamento del lavoro
minorile ed il loro impiego in guerra.
L'articolo 1 impegna gli Stati contraenti a prendere ogni
misura possibile affinché i giovani al di sotto dei 18 anni
non partecipino direttamente alle ostilità di guerra.
L'articolo 2 completa il dispositivo dell'articolo
precedente impegnando gli Stati contraenti a non sottoporre ad
arruolamento obbligatorio le persone al di sotto dei 18 anni
di età.
L'articolo 3 richiama alcune disposizioni fondamentali
della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo del 1989 e
ribadisce il diritto dei giovani sotto i 18 anni ad una
protezione speciale (paragrafo 1). In base a tale dispositivo,
i paragrafi successivi (2-4) impegnano gli Stati contraenti ad
indicare al momento della ratifica o dell'adesione l'età
minima a partire dalla quale è ammesso arruolamento
volontario, nonché le garanzie esistenti per evitare forme di
arruolamento forzato. Il paragrafo 5 dello stesso articolo 3
precisa che l'obbligo di età minima per l'arruolamento
volontario non si applica alla iscrizione agli istituti di
istruzione amministrati dalle Forze armate, conformemente a
quanto indicato agli articoli 28 e 29 della Convenzione sui
diritti del fanciullo.
L'articolo 4 estende gli impegni di cui agli articoli
precedenti anche ai gruppi armati distinti dalle Forze armate
regolari ed obbliga gli Stati contraenti a prendere le misure
pratiche necessarie per impedire che giovani sotto i 18 anni
siano arruolati o utilizzati da tali gruppi armati.
Gli articoli 5, 6 e 7 descrivono taluni obblighi che gli
Stati contraenti si impegnano a rispettare nello spirito del
Protocollo. Gli Stati, in particolare dovranno comunque
applicare la normativa più favorevole ai giovani, dovranno
prendere le misure giuridiche ed amministrative per ottenere
una piena applicazione del Protocollo, ne dovranno diffondere
i precetti alle persone interessate. Inoltre dovranno
attivarsi per ottenere la smobilitazione dei giovani
eventualmente arruolati in contrasto con le norme del
Protocollo ed il reinserimento nella società civile dei
giovani così recuperati.
E' anche previsto (articolo 7) che gli Stati attuino forme
di cooperazione internazionale e di aiuti finanziari a favore
dei Paesi più bisognosi impegnati nella mobilitazione,
riqualificazione e reinserimento dei giovani sotto le armi.
Gli aiuti finanziari potranno essere concessi mediante accordi
bilaterali o mediante contributi, ad un fondo comune delle
Nazioni Unite.
L'articolo 8 impegna gli Stati a sottoporre, entro due
anni dall'avvenuta entrata in vigore del Protocollo, un
rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo, illustrando le
misure prese per l'applicazione del Protocollo. Nei successivi
rapporti che periodicamente gli Stati devono, secondo
l'articolo 44 della Convenzione sui diritti del fanciullo,
sottoporre al Comitato, dovrà essere fatta esplicita menzione
dello stato d'applicazione di questo Protocollo opzionale.
Gli articoli da 9 a 13 disciplinano la procedura per
ratificare, emendare, e denunciare il Protocollo opzionale.
Vanno i particolare segnalate: la norma per l'entrata in
vigore del Protocollo che prescrive il deposito di dieci
ratifiche (articolo 10); quella che prevede che un'eventuale
denuncia avrà effetto dopo un anno dalla modifica per iscritto
al Segretario generale delle Nazioni Unite, depositario del
Protocollo (articolo 11) e comunque solo dopo la conclusione
di un conflitto armato in corso.
Si precisa infine che dall'applicazione dell'articolo 7
del presente Protocollo non derivano nuovi o ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato, in quanto la copertura delle
spese di eventuali programmi di assistenza in favore dei
minori è già assicurata dagli ordinari strumenti di
contribuzione volontaria erogati dagli organismi
internazionali sui fondi a disposizione del Ministero degli
affari esteri.