XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1502




        Onorevoli Colleghi! - Dal 19 al 21 settembre 2001 a New York si svolgerà una sessione straordinaria delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia.
        L'Italia, nella persona dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Amato, nel settembre del 2000 aveva firmato a New York i due protocolli opzionali oggetto della seguente proposta di legge, ma lo scioglimento delle Camere non ne ha permesso la ratifica, nonostante l'allora Ministro degli affari esteri avesse presentato al Parlamento il relativo disegno di legge di ratifica (atto Senato n. 5041).
        Il Governo attuale non ha ancora predisposto nessun disegno di legge di ratifica, ed è per tale motivo che viene presentata la presente proposta di legge, nell'auspicio che il Governo possa quanto prima essere sollecitato a ratificare un provvedimento che garantirebbe una più organica collaborazione tra Stati nella lotta contro ogni forma di violazione dei diritti dei minori.


Il Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernenti la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini.

        Il Protocollo, che si compone di 17 articoli, riconosce la vulnerabilità dei bambini ed in particolare modo delle bambine, di fronte al gravissimo fenomeno dello sfruttamento per fini sessuali e tende a codificare una più organica collaborazione degli Stati nella lotta contro ogni episodio delittuoso in questo campo.
        Nel preambolo si afferma la necessità di raggiungere gli scopi già prefissati nella Convenzione relativa ai diritti del fanciullo del 1989 ed in particolare di estendere le misure di tutela in relazione al preoccupante incremento del traffico internazionale di bambini per la vendita, la prostituzione e la pornografia.
        Si richiamano inoltre i più significativi strumenti legali internazionali, ritenuti determinanti per la protezione dei bambini: la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile per quanto riguarda la responsabilità dei genitori, la Convenzione n. 182 del 1999 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) contro il lavoro minorile e le Dichiarazioni e i Programmi di azione adottati in occasione del Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996.
        L'articolo 1 statuisce l'obbligo generale per gli Stati contraenti di vietare la vendita, la prostituzione e lo sfruttamento pornografico dei bambini e l'articolo 2 fornisce la definizione delle azioni che concorrono a definire i reati in parola.
        L'articolo 3 specifica ulteriormente le attività, commesse all'interno di uno Stato membro o al di fuori di esso, da individui o da organizzazioni, che devono essere in ogni caso perseguite dalla legge penale degli Stati contraenti. In particolare l'articolo specifica che deve essere punita la vendita dei bambini per sfruttamento sessuale, traffico d'organi nonché per il lavoro forzato. Ugualmente perseguibile deve essere l'offerta, l'intermediazione e l'ottenimento di bambini al fine della prostituzione, nonché la produzione, importazione, esportazione, distribuzione, vendita o possesso di materiale pornografico riguardante i bambini.
        L'articolo 4 statuisce i criteri di competenza della giurisdizione di ciascuno Stato contraente in relazione ai crimini perpetrati, a seconda che essi siano commessi sul suo territorio o a bordo di navi o aeronavi immatricolate nello stesso Stato, ovvero che siano commessi da persona che sia cittadino dello Stato o che abbia residenza sul territorio di quest'ultimo, o che ne siano vittime cittadini di detto Stato.
        L'articolo 5 statuisce che i reati previsti dal Protocollo siano inclusi in ogni trattato di estradizione presente e futuro tra gli Stati contraenti. Nei paragrafi 2, 3, 4 e 5, si affrontano specifici casi di applicazione dell'istituto dell'estradizione.
        Gli articoli 6 e 7 affrontano la problematica della collaborazione tra gli Stati nell'ambito del raccoglimento delle prove e dalla confisca dei beni ai fini dei procedimenti penali e di estradizione.
        Nell'articolo 8, paragrafo 1, si chiede che gli Stati contraenti adottino appropriate misure per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini vittime delle pratiche proibite dal Protocollo e, in particolare, per assicurare loro un'appropriata assistenza legale, per proteggere la privacy e l'identità delle vittime, e per tutelare le vittime e le loro famiglie ed i testimoni dei reati contro i bambini da intimidazione e minacce.
        Nell'articolo 9 si chiede agli Stati contraenti di adottare o rafforzare leggi, provvedimenti amministrativi e politiche sociali atte a prevenire i crimini dichiarati nel Protocollo. Si chiede inoltre agli Stati di predisporre misure preventive per evitare abusi sui bambini, attraverso programmi di informazione ed istruzione, nonché di provvedere all'assistenza psico-fisica delle vittime, alla loro reintegrazione sociale e al risarcimento per i danni subiti.
        L'articolo 10 fa ulteriormente appello alla cooperazione internazionale per rafforzare la prevenzione, le indagini e la repressione dei reati indicati nel Protocollo.
        L'articolo 11 ribadisce che il dettato del Protocollo non dovrà in alcun caso annullare normative interne o internazionali eventualmente esistenti e più efficaci nella protezione dei diritti dei bambini.
        L'articolo 12 impegna gli Stati parte a presentare rapporti nazionali al Comitato dei diritti del fanciullo dell'ONU, riguardanti l'applicazione del Protocollo stesso.
        Gli articoli da 13 a 17, infine, riguardano il rapporto con la legge interna degli Stati contraenti e la procedura di ratifica e di emendamento del Protocollo.Il Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
        Il Protocollo si compone di 13 articoli. Il preambolo individua l'oggetto e gli obiettivi del Protocollo che fa riferimento ai princìpi di pace e di sicurezza incorporati nella Carta delle Nazioni Unite e riafferma i diritti dei fanciulli, così come tutelati dall'apposita Convenzione delle Nazioni Unite nonché dai risultati della XXVI Conferenza internazionale della Croce Rossa del dicembre 1995 che raccomandano a tutte le parti impegnate in conflitti armati di prendere ogni misura possibile per evitare che giovani sotto i 18 anni vi prendano parte.
        Il testo richiama espressamente anche gli altri strumenti internazionali di tutela specifica dei diritti dei fanciulli e in particolare la Convenzione n. 182 del 1999 dell'OIL che proibisce le più gravi forme di sfruttamento del lavoro minorile ed il loro impiego in guerra.
        L'articolo 1 impegna gli Stati contraenti a prendere ogni misura possibile affinché i giovani al di sotto dei 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità di guerra.
        L'articolo 2 completa il dispositivo dell'articolo precedente impegnando gli Stati contraenti a non sottoporre ad arruolamento obbligatorio le persone al di sotto dei 18 anni di età.
        L'articolo 3 richiama alcune disposizioni fondamentali della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo del 1989 e ribadisce il diritto dei giovani sotto i 18 anni ad una protezione speciale (paragrafo 1). In base a tale dispositivo, i paragrafi successivi (2-4) impegnano gli Stati contraenti ad indicare al momento della ratifica o dell'adesione l'età minima a partire dalla quale è ammesso arruolamento volontario, nonché le garanzie esistenti per evitare forme di arruolamento forzato. Il paragrafo 5 dello stesso articolo 3 precisa che l'obbligo di età minima per l'arruolamento volontario non si applica alla iscrizione agli istituti di istruzione amministrati dalle Forze armate, conformemente a quanto indicato agli articoli 28 e 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo.
        L'articolo 4 estende gli impegni di cui agli articoli precedenti anche ai gruppi armati distinti dalle Forze armate regolari ed obbliga gli Stati contraenti a prendere le misure pratiche necessarie per impedire che giovani sotto i 18 anni siano arruolati o utilizzati da tali gruppi armati.
        Gli articoli 5, 6 e 7 descrivono taluni obblighi che gli Stati contraenti si impegnano a rispettare nello spirito del Protocollo. Gli Stati, in particolare dovranno comunque applicare la normativa più favorevole ai giovani, dovranno prendere le misure giuridiche ed amministrative per ottenere una piena applicazione del Protocollo, ne dovranno diffondere i precetti alle persone interessate. Inoltre dovranno attivarsi per ottenere la smobilitazione dei giovani eventualmente arruolati in contrasto con le norme del Protocollo ed il reinserimento nella società civile dei giovani così recuperati.
        E' anche previsto (articolo 7) che gli Stati attuino forme di cooperazione internazionale e di aiuti finanziari a favore dei Paesi più bisognosi impegnati nella mobilitazione, riqualificazione e reinserimento dei giovani sotto le armi. Gli aiuti finanziari potranno essere concessi mediante accordi bilaterali o mediante contributi, ad un fondo comune delle Nazioni Unite.
        L'articolo 8 impegna gli Stati a sottoporre, entro due anni dall'avvenuta entrata in vigore del Protocollo, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo, illustrando le misure prese per l'applicazione del Protocollo. Nei successivi rapporti che periodicamente gli Stati devono, secondo l'articolo 44 della Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoporre al Comitato, dovrà essere fatta esplicita menzione dello stato d'applicazione di questo Protocollo opzionale.
        Gli articoli da 9 a 13 disciplinano la procedura per ratificare, emendare, e denunciare il Protocollo opzionale. Vanno i particolare segnalate: la norma per l'entrata in vigore del Protocollo che prescrive il deposito di dieci ratifiche (articolo 10); quella che prevede che un'eventuale denuncia avrà effetto dopo un anno dalla modifica per iscritto al Segretario generale delle Nazioni Unite, depositario del Protocollo (articolo 11) e comunque solo dopo la conclusione di un conflitto armato in corso.
        Si precisa infine che dall'applicazione dell'articolo 7 del presente Protocollo non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la copertura delle spese di eventuali programmi di assistenza in favore dei minori è già assicurata dagli ordinari strumenti di contribuzione volontaria erogati dagli organismi internazionali sui fondi a disposizione del Ministero degli affari esteri.




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