XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1876-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1876,
constatato che alcune disposizioni del provvedimento in
esame non appaiono strettamente connesse al contenuto, così
come individuato nel titolo, del decreto-legge e che
l'articolo 1 dello stesso riguarda non solo la spesa
sanitaria, ma il complesso delle spese correnti delle
Regioni;
constatato che le forme di coordinamento tra la
disciplina recata dal decreto-legge e la legislazione vigente
non appaiano pienamente soddisfacenti
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione
(AIR), disciplinata dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 1-bis, ultimo periodo, si
adegui il tenore della disposizione a quanto stabilito
dall'articolo 57 del decreto legislativo 1997, n. 22, che - a
seguito dell'abrogazione delle norme che definiscono la
nozione giuridica di rifiuti tossici e nocivi - stabilisce che
"ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve
intendere riferito ai rifiuti pericolosi";
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 2, comma 1, all'articolo 4, comma
3-bis, all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 8, comma
1, ove si fa riferimento a specifici atti regionali, le
relative disposizioni dovrebbero essere adeguate a quanto
stabilito al punto 2, lett. h), della circolare recante
"Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei
testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente
della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'aprile 2001 (punto 2, lettera h), ai sensi della
quale "le disposizioni che prevedono adempimenti a carico
delle regioni o degli enti locali o che delegano,
trasferiscono o conferiscono compiti e funzioni non
individuano direttamente gli organi competenti né il tipo di
atto da emanare";
all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, poiché il
Governo è parte della Conferenza Stato-Regioni, l'espressione
"d'intesa con" dovrebbe essere sostituita con una dizione che
dia conto di tale fatto (ad esempio, "previa intesa
intervenuta in");
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, la formulazione della
disposizione non consente di comprendere in modo univoco quali
siano le spese tenute a rispettare il limite ivi stabilito e
quali ne siano invece escluse;
all'articolo 1, comma 5 e all'articolo 3, comma 1,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare la dizione "e
successive modificazioni e integrazioni", ai sensi di quanto
previsto dal punto 12, lett. b) della citata circolare
sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei
testi legislativi;
all'articolo 3, comma 3-bis, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di riferire il termine del 31 dicembre 2001,
alla data di pubblicazione del provvedimento regionale sul
Bollettino ufficiale della Regione anziché alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
all'articolo 12, ove genericamente si prevede che i
"principi desumibili" dal decreto-legge costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, si
dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione
secondo quanto previsto dal punto 2 della già menzionata
circolare ove si raccomanda che i "principi siano collocati in
una parte dell'atto diversa da quella eventualmente contenente
norme immediatamente applicabili in assenza di leggi
regionali". Sempre con riguardo all'individuazione dei
principi fondamentali, dovrebbe essere valutata la correttezza
della formulazione della disposizione di cui all'articolo 3,
comma 1, capoverso 2-bis, secondo la quale "non
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma
1-bis, e 9-bis": apparirebbe, infatti, preferibile
un riferimento non già alle materie, bensì ai principi
desumibili dalla disciplina contenuta nei menzionati
articoli".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 347 del 2001, recante interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria;
rilevato che il decreto-legge è stato adottato prima
dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del
2001, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione;
rilevato che la disciplina introdotta dal provvedimento
incide in materia di tutela della salute e di coordinamento
della finanza pubblica che nel nuovo quadro costituzionale
rientrano tra le materie di legislazione concorrente rispetto
alle quali allo Stato spetta la determinazione dei principi
fondamentali, nonché sulla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale demandata alla competenza legislativa esclusiva
della Stato dal nuovo articolo 117 della Costituzione;
ritenuto che rispetto a tali materie si pone, in linea
generale, la questione di individuare le modalità di
definizione dei principi fondamentali della legislazione
nonché di individuare le forme e gli strumenti con i quali
provvedere alla determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione l'opportunità delle
disposizioni contenute nel decreto legge agli articoli 2,
comma 1, 4, comma 3-bis, 6, comma 2, e 8, comma 1, con
le quali viene puntualmente individuata la natura giuridica
degli atti che le regioni sono chiamate ad adottare per dare
esecuzione a specifiche competenze ad esse attribuite senza
demandare all'autonomia delle regioni la scelta degli
strumenti normativi o amministrativi ritenuti più
opportuni;
b) all'articolo 6, comma 2, valuti inoltre la
Commissione l'opportunità di prevedere che i criteri per la
totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci
di cui al comma 1, siano indicati nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo comma 1;
c) valuti altresì la Commissione l'opportunità
della disposizione contenuta nell'articolo 12 del decreto
legge secondo la quale i principi da esso desumibili
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica, volta quindi a limitare anche l'autonomia
legislativa delle regioni a statuto speciale, senza indicare
puntualmente quali siano i principi desumibili dal decreto
legge che dovranno avere tale valenza;
d) tenuto conto che la legge 27 dicembre 1997, n.
449 ha previsto già, per le Regioni a Statuto speciale e per
le province autonome di Trento e Bolzano, particolari
procedure di intesa per la realizzazione degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica per il triennio 1998-2000,
valuti la Commissione l'opportunità di sostituire il comma 4
dell'articolo 1 con il seguente: "4. Le Regioni a Statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
presente articolo con le modalità stabilite dall'articolo 48,
comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.";
e) tenuto conto che, a norma dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le disposizioni
di cui all'articolo 9-bis del medesimo decreto
legislativo non si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, valuti la
Commissione l'opportunità di sopprimere all'articolo 3, comma
6, lettere a) e b) e comma 7, i riferimenti alla
province autonome di Trento e di Bolzano;
f) valuti la Commissione la compatibilità della
disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, che autorizza le
Regioni a contrarre mutui per la copertura della quota dei
disavanzi relativi all'anno 2000, con il dettato del nuovo
articolo 119, ultimo comma, della Costituzione che prevede che
le Regioni possano ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che
le regioni adottino le iniziative e le disposizioni necessarie
affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di
beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero
ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria
approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
aggiungendo altresì che le regioni prevedano con legge le
sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori che
non si adeguino;
considerato che il comma 5, capoverso 5-bis,
dell'articolo 2, prevede che le regioni adottino le necessarie
iniziative per attivare, nel proprio territorio, il
monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche ed ospedaliere previsto dal medesimo articolo,
assicurando la tempestiva disponibilità delle informazioni,
anche per via telematica, ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
sottolineato che le sanzioni che le regioni debbono
determinare, ai sensi dei commi 1 e 5, capoverso
5-quater, dell'articolo 2, non possano che rivestire
natura amministrativa o disciplinare, in quanto la materia
penale è riservata dalla Costituzione allo Stato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato
la seguente decisione:
sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 1876, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria;
rilevata la necessità di introdurre una serie di misure
volte al contenimento e alla razionalizzazione della spesa
sanitaria e, in particolare, della spesa farmaceutica, al fine
di garantire finanziamenti statali realistici e una
prospettiva almeno triennale dei finanziamenti stessi;
considerato che le disposizioni sui criteri di
determinazione dei livelli di crescita della spesa corrente
delle Regioni, ivi inclusa la spesa sanitaria, di cui
all'articolo 1 del decreto, devono trovare il naturale
collegamento con il disegno di legge finanziaria, attualmente
all'esame del Senato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1876 recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia
di spesa sanitaria", approvato dal Senato;
considerato che la previsione, contenuta nel comma
1-bis dell'articolo 2, di "smaltimento attraverso
procedimenti di disinfezione" per i rifiuti sanitari
pericolosi non appare del tutto chiara, costituendo la
disinfezione un trattamento preliminare allo smaltimento e non
potendo sostituirsi allo smaltimento stesso;
ritenuto altresì che l'intera disposizione di cui al
comma 1-bis dell'articolo 2, sembra andare in senso
contrario rispetto all'esigenza, più volte sostenuta dallo
stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
di promuovere l'incenerimento dei rifiuti e di ridurre il
ricorso alla discarica;
tenuto conto del contenuto del disegno di legge C.
1798, recante "delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale", recentemente presentato dal Governo e già
inserito nel calendario dei lavori della VIII Commissione e,
in particolare, dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
dove si prevede che, nel procedere al riordino della
legislazione in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei
siti contaminati, il Governo provveda a razionalizzare le
procedure di gestione dei rifiuti industriali e speciali
garantendo, tra l'altro, lo smaltimento dei rifiuti secondo
forme diverse dalla discarica;
rilevato infine che, nell'ultimo periodo del citato
comma 1-bis dell'articolo 2, si fa riferimento ai
rifiuti sanitari speciali non tossici e nocivi, la cui nozione
risale a norme ormai abrogate dal decreto legislativo n. 22
del 1997;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 1-bis, primo
periodo, apparirebbe opportuno specificare se, a seguito della
disinfezione, per i rifiuti sanitari pericolosi rimane valida
la previsione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, che dispone, per il loro smaltimento, la
termodistruzione presso impianti autorizzati, ovvero se siano
ammesse altre forme di smaltimento di tali rifiuti, che
andrebbero, in tal caso, espressamente menzionate;
b) al medesimo articolo 2, comma 1-bis,
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la
locuzione "rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi" con
quella di "rifiuti sanitari speciali non pericolosi", anche in
base a quanto previsto dall'articolo 57 del decreto
legislativo n. 22 del 1997".
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
Le comunico che la Commissione da me presieduta ha
adottato, la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE