XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1876-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1876,

              constatato che alcune disposizioni del provvedimento in esame non appaiono strettamente connesse al contenuto, così come individuato nel titolo, del decreto-legge e che l'articolo 1 dello stesso riguarda non solo la spesa sanitaria, ma il complesso delle spese correnti delle Regioni;

              constatato che le forme di coordinamento tra la disciplina recata dal decreto-legge e la legislazione vigente non appaiano pienamente soddisfacenti

              rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 1-bis, ultimo periodo, si adegui il tenore della disposizione a quanto stabilito dall'articolo 57 del decreto legislativo 1997, n. 22, che - a seguito dell'abrogazione delle norme che definiscono la nozione giuridica di rifiuti tossici e nocivi - stabilisce che "ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi";

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 2, comma 1, all'articolo 4, comma 3-bis, all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 8, comma 1, ove si fa riferimento a specifici atti regionali, le relative disposizioni dovrebbero essere adeguate a quanto stabilito al punto 2, lett. h), della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001 (punto 2, lettera h), ai sensi della quale "le disposizioni che prevedono adempimenti a carico delle regioni o degli enti locali o che delegano, trasferiscono o conferiscono compiti e funzioni non individuano direttamente gli organi competenti né il tipo di atto da emanare";

              all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, poiché il Governo è parte della Conferenza Stato-Regioni, l'espressione "d'intesa con" dovrebbe essere sostituita con una dizione che dia conto di tale fatto (ad esempio, "previa intesa intervenuta in");

          Il Comitato osserva altresì che:

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, la formulazione della disposizione non consente di comprendere in modo univoco quali siano le spese tenute a rispettare il limite ivi stabilito e quali ne siano invece escluse;

              all'articolo 1, comma 5 e all'articolo 3, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare la dizione "e successive modificazioni e integrazioni", ai sensi di quanto previsto dal punto 12, lett. b) della citata circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi;

              all'articolo 3, comma 3-bis, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riferire il termine del 31 dicembre 2001, alla data di pubblicazione del provvedimento regionale sul Bollettino ufficiale della Regione anziché alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

              all'articolo 12, ove genericamente si prevede che i "principi desumibili" dal decreto-legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione secondo quanto previsto dal punto 2 della già menzionata circolare ove si raccomanda che i "principi siano collocati in una parte dell'atto diversa da quella eventualmente contenente norme immediatamente applicabili in assenza di leggi regionali". Sempre con riguardo all'individuazione dei principi fondamentali, dovrebbe essere valutata la correttezza della formulazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, secondo la quale "non costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis": apparirebbe, infatti, preferibile un riferimento non già alle materie, bensì ai principi desumibili dalla disciplina contenuta nei menzionati articoli".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 347 del 2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;
              rilevato che il decreto-legge è stato adottato prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

              rilevato che la disciplina introdotta dal provvedimento incide in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica che nel nuovo quadro costituzionale rientrano tra le materie di legislazione concorrente rispetto alle quali allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali, nonché sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale demandata alla competenza legislativa esclusiva della Stato dal nuovo articolo 117 della Costituzione;

              ritenuto che rispetto a tali materie si pone, in linea generale, la questione di individuare le modalità di definizione dei principi fondamentali della legislazione nonché di individuare le forme e gli strumenti con i quali provvedere alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione l'opportunità delle disposizioni contenute nel decreto legge agli articoli 2, comma 1, 4, comma 3-bis, 6, comma 2, e 8, comma 1, con le quali viene puntualmente individuata la natura giuridica degli atti che le regioni sono chiamate ad adottare per dare esecuzione a specifiche competenze ad esse attribuite senza demandare all'autonomia delle regioni la scelta degli strumenti normativi o amministrativi ritenuti più opportuni;

              b) all'articolo 6, comma 2, valuti inoltre la Commissione l'opportunità di prevedere che i criteri per la totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1, siano indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo comma 1;

              c) valuti altresì la Commissione l'opportunità della disposizione contenuta nell'articolo 12 del decreto legge secondo la quale i principi da esso desumibili costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, volta quindi a limitare anche l'autonomia legislativa delle regioni a statuto speciale, senza indicare puntualmente quali siano i principi desumibili dal decreto legge che dovranno avere tale valenza;

              d) tenuto conto che la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto già, per le Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, particolari procedure di intesa per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica per il triennio 1998-2000, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire il comma 4 dell'articolo 1 con il seguente: "4. Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente articolo con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

              e) tenuto conto che, a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le disposizioni di cui all'articolo 9-bis del medesimo decreto legislativo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere all'articolo 3, comma 6, lettere a) e b) e comma 7, i riferimenti alla province autonome di Trento e di Bolzano;

              f) valuti la Commissione la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, che autorizza le Regioni a contrarre mutui per la copertura della quota dei disavanzi relativi all'anno 2000, con il dettato del nuovo articolo 119, ultimo comma, della Costituzione che prevede che le Regioni possano ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

              rilevato che il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che le regioni adottino le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, aggiungendo altresì che le regioni prevedano con legge le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori che non si adeguino;

              considerato che il comma 5, capoverso 5-bis, dell'articolo 2, prevede che le regioni adottino le necessarie iniziative per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal medesimo articolo, assicurando la tempestiva disponibilità delle informazioni, anche per via telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

              sottolineato che le sanzioni che le regioni debbono determinare, ai sensi dei commi 1 e 5, capoverso 5-quater, dell'articolo 2, non possano che rivestire natura amministrativa o disciplinare, in quanto la materia penale è riservata dalla Costituzione allo Stato;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato la seguente decisione:

              sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione Finanze,

              esaminato il disegno di legge C. 1876, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;

              rilevata la necessità di introdurre una serie di misure volte al contenimento e alla razionalizzazione della spesa sanitaria e, in particolare, della spesa farmaceutica, al fine di garantire finanziamenti statali realistici e una prospettiva almeno triennale dei finanziamenti stessi;

              considerato che le disposizioni sui criteri di determinazione dei livelli di crescita della spesa corrente delle Regioni, ivi inclusa la spesa sanitaria, di cui all'articolo 1 del decreto, devono trovare il naturale collegamento con il disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame del Senato,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 1876 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", approvato dal Senato;

              considerato che la previsione, contenuta nel comma 1-bis dell'articolo 2, di "smaltimento attraverso procedimenti di disinfezione" per i rifiuti sanitari pericolosi non appare del tutto chiara, costituendo la disinfezione un trattamento preliminare allo smaltimento e non potendo sostituirsi allo smaltimento stesso;

              ritenuto altresì che l'intera disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2, sembra andare in senso contrario rispetto all'esigenza, più volte sostenuta dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di promuovere l'incenerimento dei rifiuti e di ridurre il ricorso alla discarica;

              tenuto conto del contenuto del disegno di legge C. 1798, recante "delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale", recentemente presentato dal Governo e già inserito nel calendario dei lavori della VIII Commissione e, in particolare, dell'articolo 3, comma 1, lettera a), dove si prevede che, nel procedere al riordino della legislazione in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, il Governo provveda a razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti industriali e speciali garantendo, tra l'altro, lo smaltimento dei rifiuti secondo forme diverse dalla discarica;

              rilevato infine che, nell'ultimo periodo del citato comma 1-bis dell'articolo 2, si fa riferimento ai rifiuti sanitari speciali non tossici e nocivi, la cui nozione risale a norme ormai abrogate dal decreto legislativo n. 22 del 1997;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, apparirebbe opportuno specificare se, a seguito della disinfezione, per i rifiuti sanitari pericolosi rimane valida la previsione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che dispone, per il loro smaltimento, la termodistruzione presso impianti autorizzati, ovvero se siano ammesse altre forme di smaltimento di tali rifiuti, che andrebbero, in tal caso, espressamente menzionate;
                b) al medesimo articolo 2, comma 1-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la locuzione "rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi" con quella di "rifiuti sanitari speciali non pericolosi", anche in base a quanto previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 22 del 1997".
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, la seguente decisione:


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il provvedimento in oggetto;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



Frontespizio