XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1820-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1820;

              rilevato che il provvedimento, come peraltro indicato nel titolo dello stesso, interviene in tre ambiti materiali distinti;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 3, comma 2, si riformuli la disposizione come novella dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 4, comma 1, si precisi la natura del decreto ministeriale ivi previsto secondo la tipologia individuata dall'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento alle procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che meglio sembra disciplinare le diverse ipotesi prese in considerazione nell'articolo in questione;

              all'articolo 4, comma 1, dovrebbe verificarsi se la previsione di un decreto ministeriale di attuazione di un regolamento governativo, attraverso una norma di rango legislativo, si configuri come l'unica modalità di intervento o se sia possibile ricorrere ad altro strumento normativo che non comporti la parziale rilegificazione di una materia disciplinata con fonte di rango secondario;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di uniformare la citazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini, a quanto previsto, al punto 12, lettera o), della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


              Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 1, comma 1, sia soppressa la lettera f-bis);

              sia soppresso l'articolo 5.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire all'articolo 4, comma 1, la parola "sentita" con le parole "d'intesa con".
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La Commissione politiche dell'Unione europea,

              esaminato il provvedimento in oggetto;

              considerato che appare necessario assicurare la chiara separazione nell'AGEA tra le funzioni di organismo pagatore e le altre attività al fine di evitare che la presenza delle organizzazioni professionali e di categoria nel Consiglio di rappresentanza possa ingenerare conflitti con gli indirizzi comunitari;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

          all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, valuti la Commissione di merito la conformità con la normativa comunitaria della previsione secondo la quale gli organismi pagatori sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola, considerato che la responsabilità in ordine alla regolarità dei pagamenti spetta in primo luogo agli Stati membri, che si avvalgono degli organismi pagatori, e solo successivamente, in sede di verifica, alla Comunità; in tal modo, l'immediata esigiblità delle domande sembrerebbe non consentire un tale controllo con conseguente possibile responsabilità dello Stato italiano.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI


PARERE FAVOREVOLE



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