XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1820-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1820;
rilevato che il provvedimento, come peraltro indicato
nel titolo dello stesso, interviene in tre ambiti materiali
distinti;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 3, comma 2, si riformuli la disposizione
come novella dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 4, comma 1, si precisi la natura del
decreto ministeriale ivi previsto secondo la tipologia
individuata dall'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
fare riferimento alle procedure di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che meglio sembra
disciplinare le diverse ipotesi prese in considerazione
nell'articolo in questione;
all'articolo 4, comma 1, dovrebbe verificarsi se la
previsione di un decreto ministeriale di attuazione di un
regolamento governativo, attraverso una norma di rango
legislativo, si configuri come l'unica modalità di intervento
o se sia possibile ricorrere ad altro strumento normativo che
non comporti la parziale rilegificazione di una materia
disciplinata con fonte di rango secondario;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di uniformare la citazione del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437,
Regolamento recante modalità per la identificazione e la
registrazione dei bovini, a quanto previsto, al punto 12,
lettera o), della circolare recante "Regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della
Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile
2001.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, sia soppressa la lettera
f-bis);
sia soppresso l'articolo 5.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
sostituire all'articolo 4, comma 1, la parola "sentita" con le
parole "d'intesa con".
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il provvedimento in oggetto;
considerato che appare necessario assicurare la chiara
separazione nell'AGEA tra le funzioni di organismo pagatore e
le altre attività al fine di evitare che la presenza delle
organizzazioni professionali e di categoria nel Consiglio di
rappresentanza possa ingenerare conflitti con gli indirizzi
comunitari;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso
4-bis, valuti la Commissione di merito la conformità con
la normativa comunitaria della previsione secondo la quale gli
organismi pagatori sono autorizzati a conferire immediata
esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di
assistenza agricola, considerato che la responsabilità in
ordine alla regolarità dei pagamenti spetta in primo luogo
agli Stati membri, che si avvalgono degli organismi pagatori,
e solo successivamente, in sede di verifica, alla Comunità; in
tal modo, l'immediata esigiblità delle domande sembrerebbe non
consentire un tale controllo con conseguente possibile
responsabilità dello Stato italiano.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
PARERE FAVOREVOLE