XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1798-C




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il testo del disegno di legge n. 1798-B, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,

              rilevato che il disegno di legge è già stato esaminato dal Comitato nella seduta del 26 marzo 2002,

              rilevato che il contenuto del provvedimento è finalizzato al riordino della legislazione in materia ambientale,

              rilevato altresì che le disposizioni, contenute all'articolo 1, commi 21 - 24, riguardano, più propriamente, la materia urbanistica,

              rilevato infine un uso della tecnica della novellazione non conforme a quanto previsto al punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, che prevede che l'unità minima di testo da sostituire con una novella sia il comma (si vedano: l'articolo 1, comma 41, lettere b) ed e); l'articolo 1, comma 42, lettera a); l'articolo 1, comma 43);

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 9, lettera a), nella parte in cui si prevede, tra i criteri ed i principi direttivi della delega in materia di gestione dei rifiuti, quello di "incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso a fini produttivi dei siti contaminati", si coordini la previsione con l'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale, come modificato dall'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con l'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, che dettano disposizioni specifiche al riguardo;

              all'articolo 1, comma 32, alinea, nella parte in cui si prevedono le condizioni di estinzione del reato nei casi di lavori su beni ambientali eseguiti anche "in assenza" dall'autorizzazione di cui all'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352, si coordini la disposizione con quella relativa all'accertamento della compatibilità paesistica dei lavori eseguiti "rispetto all'autorizzazione rilasciata", che si configura, pertanto, come eventuale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 8, lettera d), si sopprima l'inciso finale "anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali", in quanto pleonastico rispetto alla definizione del predetto criterio di delega (lo sviluppo ed il coordinamento delle misure di carattere fiscale e finanziario relative alle fattispecie indicate nella medesima norma);

              all'articolo 1, comma 9, lettera a), nella parte in cui si disciplinano i poteri sostitutivi del Presidente della Giunta regionale e, in caso di inerzia di questo, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si chiarisca la portata dell'inciso "senza altri obblighi", riferito alle competenze del Ministro;

              all'articolo 1, comma 14, si chiarisca la natura giuridica dell'atto ministeriale con il quale sono individuate le forme di consultazione di cui al medesimo comma;

              all'articolo 1, comma 18, nella parte in cui si autorizza la spesa per l'attuazione del comma 11 (ovvero l'istituzione dell'apposita Commissione per la predisposizione degli schemi di decreti legislativi), si chiarisca se tali finanziamenti comprendano o meno la segreteria tecnica di cui al comma 12, anche alla luce di quanto previsto dal comma 13;

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 35, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso che la segreteria tecnica è istituita presso il Ministero dell'ambiente;

              all'articolo 1, comma 41, lettera a), nella parte in cui si fa riferimento al "servizio pubblico locale di rilevanza industriale", si valuti l'opportunità di meglio esplicitare tale definizione, eventualmente indicandone i relativi ambiti applicativi.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 1798-B recante delega al Governo in materia ambientale approvato dalla Camera e modificato dal Senato, come risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente;

              ricordato quanto già espresso in sede di adozione del parere sul disegno di legge n. 1798 il 18 settembre 2002,

              ribadita l'osservazione contenuta nel parere sopracitato,

              preso atto, in particolare, che all'articolo 1, commi 41, 42 e 43 sono state introdotte significative modifiche alla disciplina in materia di servizi pubblici locali e che tali disposizioni appaiono attenere alla materia "tutela della concorrenza" che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              rilevato che l'articolo 14 del decreto legge n. 269 del 2003, il cui disegno di legge di conversione è attualmente in corso di esame presso il Senato (S. 2518), interviene sulla medesima materia, recando disposizioni in linea di massima coincidenti con quelle contenute nell'articolo 1, commi 41, 42 e 43, del disegno di legge in esame,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              al fine di garantire un corretto uso delle fonti normative ed il principio della certezza del diritto, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere i commi 41, 42 e 43 dell'articolo 1, atteso che il decreto legge n. 269 del 2003 è intervenuto sulla medesima materia dettando una disciplina, immediatamente vigente ed efficace, in larga parte coincidente con quella contenuta nelle disposizioni del disegno di legge citate.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


        La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

              rilevato che il comma 32 novella, attraverso l'aggiunta del comma 2-bis, l'articolo 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, prevedendo che, limitatamente ai lavori compiuti in assenza o difformità dalla autorizzazione, l'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti rispetto alla autorizzazione rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui al comma 1 del medesimo articolo 163 e di ogni altro reato in materia paesaggistica, qualora siano state rispettate alcune tassative condizioni, tra le quali la Commissione di merito ha soppresso, rispetto al testo approvato dal Senato, quella relativa all'assenza dell'aumento delle superfici utili e dei volumi assentiti, per quanto si tratti di una condizione volta a garantire la compatibilità paesistica prevista dal medesimo comma 2-bis come principale condizione ai fini dell'estinzione del reato;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione:

          premesso che:

              ai fini della verifica del rispetto della clausola di invarianza degli oneri, di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), appare necessario che gli schemi di decreto legislativo, di cui all'articolo 1, comma 1, siano corredati di relazione tecnica;

              come risulta dai chiarimenti forniti dal Governo, la sperimentazione e l'adozione di procedure volte all'introduzione dei costi ambientali nella contabilità dello Stato e degli enti territoriali appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria;

              a ciascuna norma di copertura finanziaria deve necessariamente corrispondere un'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
              al fine di contenere gli oneri derivanti dall'istituzione della segreteria tecnica, di cui all'articolo 1, comma 35, nei limiti dell'autorizzazione di spesa, appare necessario configurare quest'ultima quale limite massimo;

              la disciplina recata dall'articolo 1, commi 41, 42 e 43, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori risparmi di spesa per gli enti locali;

              potrebbe risultare opportuno, considerati i tempi tecnici per l'approvazione del provvedimento e per l'effettiva attuazione delle disposizioni onerose, che siano posticipate di un anno le autorizzazioni di spesa di parte corrente e le relative coperture finanziarie;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 1, comma 5, dopo il secondo periodo sia aggiunto il seguente: "Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), del presente articolo, i predetti schemi devono essere altresì corredati di relazione tecnica";

              all'articolo 1, comma 8, sia soppressa la lettera o);

              all'articolo 1, comma 19, le parole: "del comma 18" siano sostituite dalle seguenti: "dei commi 17 e 18";

              all'articolo 1, comma 35, secondo periodo, dopo le parole: "la spesa" sia aggiunta la seguente: "massima";

              all'articolo 1, siano soppressi i commi 41, 42 e 43;

              all'articolo 1, comma 48, le parole: "del comma 47" siano sostituite dalle seguenti: " dei commi 45 e 47";

e con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di posticipare le autorizzazioni di spesa e le relative coperture finanziarie previste per l'anno 2003 all'anno successivo.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1798-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante la delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) con riferimento all'articolo 1, comma 8, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare specificamente alcuni dei possibili "strumenti economici, finanziari e fiscali" che si intendono adottare per rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo;

                b) con riferimento all'articolo 1, comma 9, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata di un'eventuale modifica alla disciplina della tariffa sui rifiuti solidi urbani, specificando in particolare i criteri in base ai quali si intende delineare "una più razionale definizione dell'istituto" al fine di assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa;

                c) con riferimento all'articolo 1, comma 9, lettera g), numero 2), valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, accanto al sistema dei certificati verdi, specifici incentivi di natura tributaria ai fini della promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e alternative.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" (approvato dalla Camera e modificato dal Senato)" (C. 1798-B);

              rilevato che l'articolo 1, comma 35, autorizza la spesa di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale;

              rilevato, altresì che, il testo elaborato dalla Commissione di merito recepisce uno dei rilievi della Commissione europea in relazione all'esigenza di superare la distinzione tra servizi pubblici a rilevanza industriale e servizi privi di tale rilevanza;

              considerata più coerente con i principi del diritto comunitario la separazione proposta tra una disciplina dei servizi pubblici locali ed una riservata ai servizi pubblici privi di rilevanza economica, rispettivamente rintracciabili agli articoli 113 e 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

              preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione europea circa le norme introdotte dall'articolo 35 della legge n. 448 del 2002 e sulla ammissibilità degli affidamenti in house non previsti nel ricordato articolo;

              sottolineato che la stessa definizione di affidamento in house non è espressamente prevista in nessun atto normativo, ma è desumibile solo dalla giurisprudenza (in particolare, dalla sentenza della Corte di giustizia del 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal);

              ritenuto che il testo del provvedimento sia in linea con gli orientamenti espressi dalla Corte di giustizia e sia in grado di superare le eccezioni sollevate con l'apertura della procedura d'infrazione in merito al mancato recepimento di tale tipologia di rapporti di affidamento;

              rilevato che la gestione del servizio può essere conferita esclusivamente ai soggetti esplicitamente elencati dall'articolo 41, comma 1, lettera c), nel rispetto di determinate procedure ad evidenza pubblica;

              rilevato altresì che si prevede l'estensione anche agli enti locali dell'obbligo di eseguire procedure ad evidenza pubblica per la cessione totale o parziale delle proprie quote di partecipazione nelle società erogatrici di servizi e che viene fissato al 31 dicembre 2006 la data ultima entro la quale avranno termine tutte le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica;

              ritenuta opportuna l'apertura di sedi decentrate e laboratori locali di ricerca dell'Istituto centrale di ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);
              ravvisata la necessità di procedere, attraverso la predisposizione di un unico intervento normativo completo ed organico, ad una semplificazione legislativa della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

              preso atto, inoltre, di quanto stabilito dall'ordine del giorno n. 9/1984/91 (presentato nella seduta n. 81 del 19 dicembre 2001 della Camera dei deputati ed in quella stessa sede approvato all'unanimità), che prevede l'esclusione del trasporto pubblico locale dal novero dei servizi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni;

              considerato, infine, che il settore del trasporto pubblico locale, per gli aspetti in discussione, è più estensivamente disciplinato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici",

              delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) al fine di dare concreta attuazione all'ordine del giorno n. 9/1984/91, approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2001, e tenuto conto che la disciplina recata dal decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, ha dato avvio ad un processo di progressiva apertura al mercato del settore del trasporto pubblico locale, volto a coniugare al meglio l'economicità della gestione con il miglioramento degli standard qualitativi, si ritiene opportuno escludere espressamente tale settore dall'applicazione della disciplina generale recata dall'articolo 1, comma 41, del provvedimento in titolo;

            b) considerato l'indirizzo di politica per il trasporto pubblico locale descritto nel Programma di infrastrutture strategiche "Programmare il territorio, le infrastrutture e le risorse", allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2003, e preso atto che il settore richiede un'azione coordinata tra lo Stato, le Regioni (ciascuno per le rispettive competenze costituzionali) e gli enti locali (per il ruolo che svolgono in chiave amministrativa e attuativa dei servizi), si ritiene opportuna la predisposizione di una normativa che, da un lato, recepisca le suddette indicazioni e, dall'altro, integri e completi la disciplina di settore attualmente in fase di evoluzione.



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge A.C. 1798-B, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";

              considerato che il comma 9, lettera a), dell'articolo 1, individua tra i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE relativa all'incenerimento dei rifiuti, inserita anche nell'allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2003 (A.C. 3618-B);

              rilevato che i commi 41-43 dell'articolo 1, inseriti dal Senato e modificati dalla Camera, incidono sulle norme relative ai servizi pubblici locali introdotte dall'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, in riferimento alle quali la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (C(2002)2329 del 26 giugno 2002) in quanto consentono ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali, in violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato, in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, da cui discendono i principi comunitari di pubblicità e di messa in concorrenza dei contratti;

              apprezzato che i commi 41-43 citati siano volti ad adeguare la normativa italiana in materia di servizi pubblici locali ai richiamati principi comunitari;

              evidenziato che tale scopo è perseguito, in particolare, dal comma 41, lettere a) - che tiene ferme "le disposizioni necessarie per l'attuazione di specifiche normative comunitarie in materia" - c) - in base alla quale le modalità di erogazione dei servizi avvengono "nel rispetto della normativa dell'Unione europea" - e d) - che riconduce all'interno delle direttive europee in materia di appalti sia l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, sia l'esecuzione di lavori comunque connessi alla gestione delle reti - nonché dalle lettere b), c) ed h) del comma 41 e c) del comma 42, che ripetono quasi testualmente le formulazioni adoperate dalla Corte di Giustizia (nella sentenza del 18 novembre 1999, Teckal, in causa C-107/98), e riprese dalla citata lettera di messa in mora, per definire il rapporto di affidamento in house, in modo da sottoporre la facoltà di affidamento diretto, senza quindi l'obbligo di gara, alla precisa condizione che la società che beneficia dell'affidamento operi di fatto sotto il controllo dell'amministrazione;

              considerato peraltro che, con riguardo a quest'ultima ipotesi, le fattispecie di affidamenti in house sono previste nei documenti comunitari richiamati quali ipotesi comunque eccezionali;

              rilevato altresì che l'espressione "servizi pubblici locali di rilevanza industriale", di cui al comma 41, lettera a), oltre a non risultare omogenea rispetto alla formulazione della lettera a) del comma 42, che fa riferimento a "servizi pubblici locali privi di rilevanza economica", non trova immediato riscontro nell'ambito delle definizioni comunitarie di cui al Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003 (COM(2003)270), che ha distinto all'interno della categoria dei "servizi di interesse generale" un sottoinsieme, definito "servizi di interesse economico generale", al quale si applicano le norme a tutela della concorrenza;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              valuti la Commissione l'opportunità di mantenere al comma 9, lettera a), dell'articolo 1, il riferimento al pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE posto che essa risulta inserita nell'allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2003 (A.C. 3618-B);

              sarebbe altresì opportuno rendere omogenee le definizioni di "servizi pubblici locali di rilevanza industriale" e di "servizi pubblici locali privi di rilevanza economica" con quelle utilizzate dal Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003 (COM(2003)270);

              andrebbe infine valutata l'opportunità di circoscrivere in modo maggiormente specifico i casi nei quali è possibile ricorrere alle procedure di affidamento in house, in modo da evidenziarne il carattere eccezionale.

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