XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1798-C
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 1798-B, come
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,
rilevato che il disegno di legge è già stato esaminato
dal Comitato nella seduta del 26 marzo 2002,
rilevato che il contenuto del provvedimento è
finalizzato al riordino della legislazione in materia
ambientale,
rilevato altresì che le disposizioni, contenute
all'articolo 1, commi 21 - 24, riguardano, più propriamente,
la materia urbanistica,
rilevato infine un uso della tecnica della novellazione
non conforme a quanto previsto al punto 9 della circolare dei
Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del
Consiglio dell'aprile 2001, che prevede che l'unità minima di
testo da sostituire con una novella sia il comma (si vedano:
l'articolo 1, comma 41, lettere b) ed e);
l'articolo 1, comma 42, lettera a); l'articolo 1, comma
43);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 9, lettera a), nella parte
in cui si prevede, tra i criteri ed i principi direttivi della
delega in materia di gestione dei rifiuti, quello di
"incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la
bonifica ed il riuso a fini produttivi dei siti contaminati",
si coordini la previsione con l'articolo 1, comma 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo
ambientale, come modificato dall'articolo 14 della legge 31
luglio 2002, n. 179, nonché con l'articolo 17 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, che dettano
disposizioni specifiche al riguardo;
all'articolo 1, comma 32, alinea, nella parte in cui si
prevedono le condizioni di estinzione del reato nei casi di
lavori su beni ambientali eseguiti anche "in assenza"
dall'autorizzazione di cui all'articolo 163, comma 1, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997,
n. 352, si coordini la disposizione con quella relativa
all'accertamento della compatibilità paesistica dei lavori
eseguiti "rispetto all'autorizzazione rilasciata", che si
configura, pertanto, come eventuale;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 8, lettera d), si sopprima
l'inciso finale "anche attraverso strumenti economici,
finanziari e fiscali", in quanto pleonastico rispetto alla
definizione del predetto criterio di delega (lo sviluppo ed il
coordinamento delle misure di carattere fiscale e finanziario
relative alle fattispecie indicate nella medesima norma);
all'articolo 1, comma 9, lettera a), nella parte
in cui si disciplinano i poteri sostitutivi del Presidente
della Giunta regionale e, in caso di inerzia di questo, del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si
chiarisca la portata dell'inciso "senza altri obblighi",
riferito alle competenze del Ministro;
all'articolo 1, comma 14, si chiarisca la natura
giuridica dell'atto ministeriale con il quale sono individuate
le forme di consultazione di cui al medesimo comma;
all'articolo 1, comma 18, nella parte in cui si
autorizza la spesa per l'attuazione del comma 11 (ovvero
l'istituzione dell'apposita Commissione per la predisposizione
degli schemi di decreti legislativi), si chiarisca se tali
finanziamenti comprendano o meno la segreteria tecnica di cui
al comma 12, anche alla luce di quanto previsto dal comma
13;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 35, si valuti l'opportunità di
riformulare la disposizione nel senso che la segreteria
tecnica è istituita presso il Ministero dell'ambiente;
all'articolo 1, comma 41, lettera a), nella parte
in cui si fa riferimento al "servizio pubblico locale di
rilevanza industriale", si valuti l'opportunità di meglio
esplicitare tale definizione, eventualmente indicandone i
relativi ambiti applicativi.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C.
1798-B recante delega al Governo in materia ambientale
approvato dalla Camera e modificato dal Senato, come
risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso
dell'esame in sede referente;
ricordato quanto già espresso in sede di adozione del
parere sul disegno di legge n. 1798 il 18 settembre 2002,
ribadita l'osservazione contenuta nel parere
sopracitato,
preso atto, in particolare, che all'articolo 1, commi
41, 42 e 43 sono state introdotte significative modifiche alla
disciplina in materia di servizi pubblici locali e che tali
disposizioni appaiono attenere alla materia "tutela della
concorrenza" che l'articolo 117, secondo comma, lettera
e), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato,
rilevato che l'articolo 14 del decreto legge n. 269 del
2003, il cui disegno di legge di conversione è attualmente in
corso di esame presso il Senato (S. 2518), interviene sulla
medesima materia, recando disposizioni in linea di massima
coincidenti con quelle contenute nell'articolo 1, commi 41, 42
e 43, del disegno di legge in esame,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
al fine di garantire un corretto uso delle fonti
normative ed il principio della certezza del diritto, valuti
la Commissione l'opportunità di sopprimere i commi 41, 42 e 43
dell'articolo 1, atteso che il decreto legge n. 269 del 2003 è
intervenuto sulla medesima materia dettando una disciplina,
immediatamente vigente ed efficace, in larga parte coincidente
con quella contenuta nelle disposizioni del disegno di legge
citate.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che il comma 32 novella, attraverso l'aggiunta
del comma 2-bis, l'articolo 163 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, prevedendo che, limitatamente ai
lavori compiuti in assenza o difformità dalla autorizzazione,
l'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori
effettivamente eseguiti rispetto alla autorizzazione
rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui al comma 1
del medesimo articolo 163 e di ogni altro reato in materia
paesaggistica, qualora siano state rispettate alcune tassative
condizioni, tra le quali la Commissione di merito ha
soppresso, rispetto al testo approvato dal Senato, quella
relativa all'assenza dell'aumento delle superfici utili e dei
volumi assentiti, per quanto si tratti di una condizione volta
a garantire la compatibilità paesistica prevista dal medesimo
comma 2-bis come principale condizione ai fini
dell'estinzione del reato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente
decisione:
premesso che:
ai fini della verifica del rispetto della clausola di
invarianza degli oneri, di cui all'articolo 1, comma 8,
lettera c), appare necessario che gli schemi di decreto
legislativo, di cui all'articolo 1, comma 1, siano corredati
di relazione tecnica;
come risulta dai chiarimenti forniti dal Governo, la
sperimentazione e l'adozione di procedure volte
all'introduzione dei costi ambientali nella contabilità dello
Stato e degli enti territoriali appaiono suscettibili di
determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura
finanziaria;
a ciascuna norma di copertura finanziaria deve
necessariamente corrispondere un'autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio;
al fine di contenere gli oneri derivanti
dall'istituzione della segreteria tecnica, di cui all'articolo
1, comma 35, nei limiti dell'autorizzazione di spesa, appare
necessario configurare quest'ultima quale limite massimo;
la disciplina recata dall'articolo 1, commi 41, 42 e
43, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori
risparmi di spesa per gli enti locali;
potrebbe risultare opportuno, considerati i tempi
tecnici per l'approvazione del provvedimento e per l'effettiva
attuazione delle disposizioni onerose, che siano posticipate
di un anno le autorizzazioni di spesa di parte corrente e le
relative coperture finanziarie;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 5, dopo il secondo periodo sia
aggiunto il seguente: "Al fine della verifica dell'attuazione
del principio di cui al comma 8, lettera c), del
presente articolo, i predetti schemi devono essere altresì
corredati di relazione tecnica";
all'articolo 1, comma 8, sia soppressa la lettera
o);
all'articolo 1, comma 19, le parole: "del comma 18"
siano sostituite dalle seguenti: "dei commi 17 e 18";
all'articolo 1, comma 35, secondo periodo, dopo le
parole: "la spesa" sia aggiunta la seguente: "massima";
all'articolo 1, siano soppressi i commi 41, 42 e 43;
all'articolo 1, comma 48, le parole: "del comma 47"
siano sostituite dalle seguenti: " dei commi 45 e 47";
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
posticipare le autorizzazioni di spesa e le relative coperture
finanziarie previste per l'anno 2003 all'anno successivo.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1798-B, approvato
dalla Camera e modificato dal Senato, recante la delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale, come risultante
dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 8, lettera
d), valuti la Commissione di merito l'opportunità di
indicare specificamente alcuni dei possibili "strumenti
economici, finanziari e fiscali" che si intendono adottare per
rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di
sostenibilità dello sviluppo;
b) con riferimento all'articolo 1, comma 9,
lettera a), valuti la Commissione di merito
l'opportunità di chiarire la portata di un'eventuale modifica
alla disciplina della tariffa sui rifiuti solidi urbani,
specificando in particolare i criteri in base ai quali si
intende delineare "una più razionale definizione
dell'istituto" al fine di assicurare una maggiore certezza
della riscossione della tariffa;
c) con riferimento all'articolo 1, comma 9,
lettera g), numero 2), valuti la Commissione di merito
l'opportunità di introdurre, accanto al sistema dei
certificati verdi, specifici incentivi di natura tributaria ai
fini della promozione della produzione di energia da fonti
rinnovabili e alternative.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge: "Delega al Governo per
il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione" (approvato dalla Camera e modificato dal
Senato)" (C. 1798-B);
rilevato che l'articolo 1, comma 35, autorizza la spesa
di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005, per la prosecuzione degli accordi di programma in
materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della
qualità dell'aria anche attraverso l'utilizzo e
l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale;
rilevato, altresì che, il testo elaborato dalla
Commissione di merito recepisce uno dei rilievi della
Commissione europea in relazione all'esigenza di superare la
distinzione tra servizi pubblici a rilevanza industriale e
servizi privi di tale rilevanza;
considerata più coerente con i principi del diritto
comunitario la separazione proposta tra una disciplina dei
servizi pubblici locali ed una riservata ai servizi pubblici
privi di rilevanza economica, rispettivamente rintracciabili
agli articoli 113 e 113-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modificazioni;
preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione
europea circa le norme introdotte dall'articolo 35 della legge
n. 448 del 2002 e sulla ammissibilità degli affidamenti in
house non previsti nel ricordato articolo;
sottolineato che la stessa definizione di affidamento
in house non è espressamente prevista in nessun atto
normativo, ma è desumibile solo dalla giurisprudenza (in
particolare, dalla sentenza della Corte di giustizia del 18
novembre 1999, causa C-107/98, Teckal);
ritenuto che il testo del provvedimento sia in linea
con gli orientamenti espressi dalla Corte di giustizia e sia
in grado di superare le eccezioni sollevate con l'apertura
della procedura d'infrazione in merito al mancato recepimento
di tale tipologia di rapporti di affidamento;
rilevato che la gestione del servizio può essere
conferita esclusivamente ai soggetti esplicitamente elencati
dall'articolo 41, comma 1, lettera c), nel rispetto di
determinate procedure ad evidenza pubblica;
rilevato altresì che si prevede l'estensione anche agli
enti locali dell'obbligo di eseguire procedure ad evidenza
pubblica per la cessione totale o parziale delle proprie quote
di partecipazione nelle società erogatrici di servizi e che
viene fissato al 31 dicembre 2006 la data ultima entro la
quale avranno termine tutte le concessioni rilasciate con
procedure diverse dall'evidenza pubblica;
ritenuta opportuna l'apertura di sedi decentrate e
laboratori locali di ricerca dell'Istituto centrale di ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);
ravvisata la necessità di procedere, attraverso la
predisposizione di un unico intervento normativo completo ed
organico, ad una semplificazione legislativa della disciplina
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
preso atto, inoltre, di quanto stabilito dall'ordine
del giorno n. 9/1984/91 (presentato nella seduta n. 81 del 19
dicembre 2001 della Camera dei deputati ed in quella stessa
sede approvato all'unanimità), che prevede l'esclusione del
trasporto pubblico locale dal novero dei servizi di cui
all'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e
successive modificazioni;
considerato, infine, che il settore del trasporto
pubblico locale, per gli aspetti in discussione, è più
estensivamente disciplinato dall'articolo 14 del decreto-legge
n. 269 del 30 settembre 2003, recante "Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei
conti pubblici",
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) al fine di dare concreta attuazione all'ordine
del giorno n. 9/1984/91, approvato dalla Camera dei deputati
il 19 dicembre 2001, e tenuto conto che la disciplina recata
dal decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal
decreto legislativo n. 400 del 1999, ha dato avvio ad un
processo di progressiva apertura al mercato del settore del
trasporto pubblico locale, volto a coniugare al meglio
l'economicità della gestione con il miglioramento degli
standard qualitativi, si ritiene opportuno escludere
espressamente tale settore dall'applicazione della disciplina
generale recata dall'articolo 1, comma 41, del provvedimento
in titolo;
b) considerato l'indirizzo di politica per il
trasporto pubblico locale descritto nel Programma di
infrastrutture strategiche "Programmare il territorio, le
infrastrutture e le risorse", allegato al Documento di
programmazione economico-finanziaria 2003, e preso atto che il
settore richiede un'azione coordinata tra lo Stato, le Regioni
(ciascuno per le rispettive competenze costituzionali) e gli
enti locali (per il ruolo che svolgono in chiave
amministrativa e attuativa dei servizi), si ritiene opportuna
la predisposizione di una normativa che, da un lato, recepisca
le suddette indicazioni e, dall'altro, integri e completi la
disciplina di settore attualmente in fase di evoluzione.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 1798-B, recante
"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e
misure di diretta applicazione";
considerato che il comma 9, lettera a),
dell'articolo 1, individua tra i principi e criteri
direttivi per l'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 1 il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE
relativa all'incenerimento dei rifiuti, inserita anche
nell'allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2003
(A.C. 3618-B);
rilevato che i commi 41-43 dell'articolo 1, inseriti
dal Senato e modificati dalla Camera, incidono sulle norme
relative ai servizi pubblici locali introdotte dall'articolo
35 della legge n. 448 del 2001, in riferimento alle quali la
Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa
in mora (C(2002)2329 del 26 giugno 2002) in quanto consentono
ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali, in
violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato, in materia di
libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, da
cui discendono i principi comunitari di pubblicità e di messa
in concorrenza dei contratti;
apprezzato che i commi 41-43 citati siano volti ad
adeguare la normativa italiana in materia di servizi pubblici
locali ai richiamati principi comunitari;
evidenziato che tale scopo è perseguito, in
particolare, dal comma 41, lettere a) - che tiene ferme
"le disposizioni necessarie per l'attuazione di specifiche
normative comunitarie in materia" - c) - in base alla
quale le modalità di erogazione dei servizi avvengono "nel
rispetto della normativa dell'Unione europea" - e d) -
che riconduce all'interno delle direttive europee in materia
di appalti sia l'affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali, sia l'esecuzione di lavori comunque connessi
alla gestione delle reti - nonché dalle lettere b), c)
ed h) del comma 41 e c) del comma 42, che
ripetono quasi testualmente le formulazioni adoperate dalla
Corte di Giustizia (nella sentenza del 18 novembre 1999,
Teckal, in causa C-107/98), e riprese dalla citata lettera di
messa in mora, per definire il rapporto di affidamento in
house, in modo da sottoporre la facoltà di affidamento
diretto, senza quindi l'obbligo di gara, alla precisa
condizione che la società che beneficia dell'affidamento operi
di fatto sotto il controllo dell'amministrazione;
considerato peraltro che, con riguardo a quest'ultima
ipotesi, le fattispecie di affidamenti in house sono
previste nei documenti comunitari richiamati quali ipotesi
comunque eccezionali;
rilevato altresì che l'espressione "servizi pubblici
locali di rilevanza industriale", di cui al comma 41, lettera
a), oltre a non risultare omogenea rispetto alla
formulazione della lettera a) del comma 42, che fa
riferimento a "servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica", non trova immediato riscontro nell'ambito delle
definizioni comunitarie di cui al Libro verde sui servizi di
interesse generale del 21 maggio 2003 (COM(2003)270), che ha
distinto all'interno della categoria dei "servizi di interesse
generale" un sottoinsieme, definito "servizi di interesse
economico generale", al quale si applicano le norme a tutela
della concorrenza;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione l'opportunità di mantenere al
comma 9, lettera a), dell'articolo 1, il riferimento al
pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE posto che essa
risulta inserita nell'allegato B del disegno di legge
comunitaria per il 2003 (A.C. 3618-B);
sarebbe altresì opportuno rendere omogenee le
definizioni di "servizi pubblici locali di rilevanza
industriale" e di "servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica" con quelle utilizzate dal Libro verde sui servizi
di interesse generale del 21 maggio 2003 (COM(2003)270);
andrebbe infine valutata l'opportunità di circoscrivere
in modo maggiormente specifico i casi nei quali è possibile
ricorrere alle procedure di affidamento in house, in
modo da evidenziarne il carattere eccezionale.
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