XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1797-C




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1797-B;

              rilevato che alcuni rilievi contenuti nel parere gią reso il 24 ottobre u.s., in occasione della prima lettura presso la Camera dei deputati, sono stati recepiti con l'approvazione di specifici emendamenti;

              constatato che i rilievi accolti incidono su parti del testo non modificabili nel corso della terza lettura;

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 5, commi 3-bis e 3-er, dovrebbe valutarsi l'opportunitą di formulare le relative disposizioni come novelle al codice penale, al fine di evitare che nuove fattispecie di reato siano collocate fuori dall'impianto codicistico.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 1797-B;

              rilevato che esso incide in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

              all'articolo 10-bis, comma 1, capoverso 3-quater, sia soppresso l'ultimo periodo.



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