XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1797-C
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1797-B;
rilevato che alcuni rilievi contenuti nel parere gią
reso il 24 ottobre u.s., in occasione della prima lettura
presso la Camera dei deputati, sono stati recepiti con
l'approvazione di specifici emendamenti;
constatato che i rilievi accolti incidono su parti del
testo non modificabili nel corso della terza lettura;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 5, commi 3-bis e 3-er,
dovrebbe valutarsi l'opportunitą di formulare le relative
disposizioni come novelle al codice penale, al fine di evitare
che nuove fattispecie di reato siano collocate fuori
dall'impianto codicistico.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1797-B;
rilevato che esso incide in materia di competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera
l) del secondo comma dell'articolo 117 della
Costituzione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 10-bis, comma 1, capoverso
3-quater, sia soppresso l'ultimo periodo.