XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1701-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1701;
rilevato che in materia di determinazione della misura
delle accise sui prodotti petroliferi, si sono succedute in un
breve arco temporale, a seguito dell'imprevisto e consistente
aumento del prezzo del petrolio greggio, una serie di
disposizioni contenute in numerosi provvedimenti, per effetto
delle quali il settore in oggetto è stato caratterizzato da un
alternarsi di delegificazioni e rilegificazioni;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 8 parrebbe meglio corrispondere al
contenuto dell'articolo stesso l'indicazione dell'intervento
di novellazione nella rubrica; peraltro, poiché gli atti
novellati risultano essere tre, eventualmente, potrebbe essere
opportuno suddividere le novelle in altrettanti articoli.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1701,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1701;
preso atto dei chiarimenti resi nel corso della seduta
odierna da parte del rappresentante del Governo con
riferimento alle ipotesi di quantificazione contenute nella
relazione tecnica riferita al provvedimento in esame;
preso altresì atto delle precisazioni svolte in merito
alla modalità di copertura recata dall'articolo 9;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di
legge C. 1701, di conversione in legge del decreto-legge 1^
ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise
sui prodotti petroliferi;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di prevedere, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge,
l'obbligo per i gestori degli impianti di distribuzione di
carburanti di attuare una campagna d'informazione diretta al
consumatore in merito alla sostituzione, a partire dal 1^
gennaio 2001, della benzina super con la benzina verde,
nonché, coerentemente con il cambio di destinazione delle
colonnine di erogazione del carburante durante la fase
transitoria prevista dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge, in merito alla progressiva riduzione del
contenuto di piombo nella benzina super ed alle eventuali
conseguenze per gli automezzi derivanti dall'utilizzo di tale
tipo di carburante;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di specificare, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge,
che l'aliquota al quale fa riferimento tale disposizione è
quella di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 504
del 1995, recante il testo unico in materia di accise;
c) valuti altresì la Commissione di merito
l'opportunità di specificare, all'articolo 1 del
decreto-legge, quale sia il regime tributario che deve essere
applicato alle giacenze di benzina con piombo esistenti alla
data del 30 settembre 2001;
d) valuti infine la Commissione di merito
l'opportunità di prevedere, all'articolo 8 del decreto-legge,
il ripristino del regime agevolato concernente il gasolio per
autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati
dal decreto del Ministero delle finanze del 30 luglio 1993,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27
settembre 1993, al fine di evitare fenomeni di concorrenza
sleale nonché danni per l'erario dello Stato.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge
del decreto legge 1^ ottobre 2001, n. 356, recante interventi
in materia di accise sui prodotti petroliferi (C. 1701);
premesso che:
il decreto-legge in esame, in vista della completa
eliminazione dal mercato della benzina contenente piombo
disposta dalla normativa comunitaria a far data dal 1^ gennaio
2002, prevede disposizioni volte all'unificazione delle
aliquote delle attuali benzine esistenti sul mercato nella
misura di quella attualmente prevista per la benzina senza
piombo ed a favorire il passaggio alla nuova situazione di
mercato;
considerato altresì che il provvedimento in esame
prevede la proroga di norme agevolative già contenute in
precedenti provvedimenti legislativi ed in particolare nel
decreto-legge n. 246 del 2001, sul quale la Commissione ha a
suo tempo espresso parere favorevole;
rilevato che la proroga di cui all'articolo 7 è
motivata con la necessità di poter determinare, nel periodo di
tempo oggetto di tale proroga, nuovi criteri di tassazione per
il consumo del gas metano utilizzato come combustibile per usi
civili,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) appare necessario che la proroga prevista
dall'articolo 7 sia funzionale a garantire tempestivamente la
determinazione di nuovi criteri di tassazione per il consumo
del gas metano utilizzato come combustibile per usi civili,
evitando un'eventuale ulteriore vigenza, ai soli fini fiscali,
delle tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento del CIP n. 37
del 26 giugno 1986;
b) considerato che i vantaggi ecologici legati
all'utilizzo dell'emulsione GECAM sono ancora da dimostrare,
appare opportuno che non siano concesse ulteriori proroghe
delle agevolazioni sulle accise su tale emulsione.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1701,
esprime
PARERE FAVOREVOLE