XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1534-C




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1534 B;

              rilevato che i rilievi formulati in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1534 sono stati solo parzialmente accolti;

              constatato l'accentuarsi della già forte disomogeneità delle previsioni contenute nel disegno di legge in esame solo parzialmente accomunate dal fatto di rinnovare o conferire deleghe legislative;

              rilevata la necessità, già più volte segnalata dal Comitato, di razionalizzare e coordinare gli strumenti di riordino e semplificazione normativa, nonché di definire con maggior precisione i principi e i criteri per l'esercizio delle deleghe legislative, anche di tipo "correttivo";

              ribadito che il titolo non risulta descrittivo del contenuto articolato e diversificato del disegno di legge;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si chiarisca la portata della clausola che fa salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale norma, analogamente al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ha ad oggetto il riordino degli enti pubblici. Tuttavia, poiché, le due disposizioni prevedono modalità di riordino diverse appare opportuno che nella disposizione in esame siano individuati criteri in base ai quali procedere ai sensi di una disciplina piuttosto che dell'altra.

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 10, comma 3, primo periodo, che stabilisce che i decreti legislativi indichino espressamente le disposizioni sostituite o abrogate, dovrebbe chiarirsi il significato del richiamo all'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, norma quest'ultima che individua le due forme di abrogazione, espressa ed implicita;

              all'articolo 11, comma 2, che prevede la costituzione di un ufficio presso il Dipartimento per la funzione pubblica, si interviene con norma di rango legislativo in una materia la cui disciplina, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è riservata alla decretazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              le disposizioni recate dagli articoli 4 e 8, inserite nel corso dell'esame presso il Senato, non appaiono omogenee rispetto all'oggetto principale del disegno di legge, individuato nell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 10, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio individuare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in quanto alcuni fra quelli indicati sembrano talvolta configurarsi piuttosto come elementi atti a delimitare l'oggetto della delega stessa;

              all'articolo 11, comma 3, secondo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare rinvio al comma 4 dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e non genericamente all'articolo i cui restanti commi sono stati abrogati ad opera dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 303 del 1999.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


        
sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il contingente di personale riservato ai vice Ministri, di cui all'articolo 3, sia integralmente compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)


PARERE FAVOREVOLE

            Con la conseguente condizione:

            con riferimento a tutte le singole materie in delega e particolarmente con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, resti espressamente stabilito che ogni intervento di trasferimento, accorpamento e, a maggior ragione, soppressione di qualunque struttura, organismo o ente trovi preciso limite nella disposizione di cui all'articolo 28, comma 2, della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001).



PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1534-B;

              sottolineata la necessità di dare tempestiva attuazione alla direttiva 2001/29/CE riguardante una materia oggetto dell'articolo 10 del provvedimento;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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