XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1534-C
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1534 B;
rilevato che i rilievi formulati in occasione
dell'esame del disegno di legge n. 1534 sono stati solo
parzialmente accolti;
constatato l'accentuarsi della già forte disomogeneità
delle previsioni contenute nel disegno di legge in esame solo
parzialmente accomunate dal fatto di rinnovare o conferire
deleghe legislative;
rilevata la necessità, già più volte segnalata dal
Comitato, di razionalizzare e coordinare gli strumenti di
riordino e semplificazione normativa, nonché di definire con
maggior precisione i principi e i criteri per l'esercizio
delle deleghe legislative, anche di tipo "correttivo";
ribadito che il titolo non risulta descrittivo del
contenuto articolato e diversificato del disegno di legge;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si chiarisca
la portata della clausola che fa salva l'applicazione
dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale
norma, analogamente al comma 1 dell'articolo 1 del
provvedimento in esame, ha ad oggetto il riordino degli enti
pubblici. Tuttavia, poiché, le due disposizioni prevedono
modalità di riordino diverse appare opportuno che nella
disposizione in esame siano individuati criteri in base ai
quali procedere ai sensi di una disciplina piuttosto che
dell'altra.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 10, comma 3, primo periodo, che stabilisce
che i decreti legislativi indichino espressamente le
disposizioni sostituite o abrogate, dovrebbe chiarirsi il
significato del richiamo all'applicazione dell'articolo 15
delle disposizioni sulla legge in generale, norma quest'ultima
che individua le due forme di abrogazione, espressa ed
implicita;
all'articolo 11, comma 2, che prevede la costituzione
di un ufficio presso il Dipartimento per la funzione pubblica,
si interviene con norma di rango legislativo in una materia la
cui disciplina, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, è riservata alla decretazione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
le disposizioni recate dagli articoli 4 e 8, inserite
nel corso dell'esame presso il Senato, non appaiono omogenee
rispetto all'oggetto principale del disegno di legge,
individuato nell'organizzazione del Governo e della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 10, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di meglio individuare i principi e i criteri
direttivi per l'esercizio della delega in quanto alcuni fra
quelli indicati sembrano talvolta configurarsi piuttosto come
elementi atti a delimitare l'oggetto della delega stessa;
all'articolo 11, comma 3, secondo periodo, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di fare rinvio al comma 4
dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e non
genericamente all'articolo i cui restanti commi sono stati
abrogati ad opera dell'articolo 12 del decreto legislativo
n. 303 del 1999.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che il contingente di personale riservato ai
vice Ministri, di cui all'articolo 3, sia integralmente
compreso nel contingente complessivo del personale degli
uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun
Ministro.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro)
PARERE FAVOREVOLE
Con la conseguente condizione:
con riferimento a tutte le singole materie in delega e
particolarmente con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, resti espressamente stabilito che
ogni intervento di trasferimento, accorpamento e, a maggior
ragione, soppressione di qualunque struttura, organismo o ente
trovi preciso limite nella disposizione di cui all'articolo
28, comma 2, della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448
del 2001).
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1534-B;
sottolineata la necessità di dare tempestiva attuazione
alla direttiva 2001/29/CE riguardante una materia oggetto
dell'articolo 10 del provvedimento;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE