XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1533-C
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1533-B;
constatato che alcune delle modificazioni introdotte
nel corso dell'esame presso il Senato sono da porsi in
relazione all'entrata in vigore della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione;
rilevato che la varietà delle materie trattate nel
disegno di legge discende direttamente dalla natura della
legge comunitaria, individuata come strumento privilegiato per
l'attuazione - con cadenza annuale - della normativa
dell'Unione europea;
rilevato, altresì, che ciò può in taluni casi
determinare situazioni di difficile conoscibilità delle norme
per i destinatari delle stesse, e che a tale situazione si può
porre rimedio anche attraverso la predisposizione di testi
unici, secondo quanto previsto dalle apposite clausole
generali di riordinamento normativo delle materie interessate
dalle direttive comunitarie, inserite nelle ultime leggi
comunitarie;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis
del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 5, in relazione al meccanismo
introdotto, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i
princìpi e i criteri direttivi generali della delega
legislativa, al fine di prevedere espressamente - nel rispetto
del nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e
Regioni - che le disposizioni dei decreti legislativi aventi
carattere "sostitutivo" siano chiaramente individuabili (dal
titolo dell'atto o dalle rubriche degli articoli, ad
esempio);
all'articolo 5, comma 2, relativamente ai testi unici,
dovrebbe uniformarsi il contenuto dei due elenchi: la "deroga"
è ricompresa nel secondo elenco, pur non essendo stabilito nel
primo che per "derogare" alle norme dei suddetti testi unici
occorre una previsione esplicita;
con riferimento agli articoli 36, 44, 47, comma 2 e 53,
comma 2, che abrogano disposizioni di rango secondario, si
osserva che sarebbe stato più corretto provvedervi con un atto
regolamentare.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
in relazione alla soppressione dell'articolo 3 e
dell'allegato C, che conteneva l'elenco delle direttive da
attuare con regolamenti, anche di delegificazione, del Governo
- fermo restando quanto disposto dall'articolo 117, sesto
comma, della Costituzione - si valuti l'effettiva necessità e
opportunità di abbandonare tale modalità di attuazione delle
direttive dell'Unione europea, specie ove si incida sulla
disciplina di procedimenti amministrativi, anche al fine di
evitare il verificarsi di un effetto di rilegificazione di
normative già delegificate.
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di
legge comunitaria 2001, nel testo approvato dal Senato;
rilevato che il comma 5 dell'articolo 1 si propone di
dare attuazione all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione - che demanda alla legge dello Stato il compito
di disciplinare le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza da parte delle Regioni
nell'attuazione di obblighi comunitari - prevedendo un
meccanismo con il quale superare l'eventuale inerzia regionale
nell'attuazione delle direttive dell'Unione europea;
considerato che il meccanismo in questione richiede che
siano chiaramente identificabili i decreti legislativi aventi
carattere sostitutivo, in quanto si tratta di atti normativi
adottati in materie per le quali lo Stato non detiene, in via
ordinaria, potestà legislativa - laddove questi incidano su
materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva delle
Regioni e delle province autonome - ovvero per le quali lo
Stato ha potestà legislativa limitata alla fissazione dei
princìpi fondamentali, e che in entrambe le ipotesi si tratta,
dunque, di materie che sono oggetto di disciplina legislativa
statale ad applicazione limitata, sia dal punto di vista
territoriale (con riferimento alle sole regioni che non
abbiano dato attuazione alla normativa comunitaria entro i
termini da essa stabiliti) sia dal punto di vista temporale
(in quanto la disciplina statale si applica fino all'entrata
in vigore della legge regionale di attuazione);
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
in riferimento alla disposizione recata dall'articolo 1,
comma 5, si segnala l'esigenza che il Governo provveda a
distinguere i decreti legislativi eventualmente adottati, in
applicazione di tale disposizione, nelle materie rientranti
nella competenza legislativa delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano rispetto ai restanti decreti
legislativi con i quali lo Stato dà attuazione alle direttive
comunitarie, inserendo, nel titolo di tali decreti
legislativi, l'indicazione: "Intervento in via transitoria del
Governo a norma dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 5,
della legge comunitaria 2001", o comunque individuando
nell'ambito di ciascun decreto legislativo le eventuali
disposizioni riconducibili alla potestà legislativa dello
Stato rispetto a quelle che costituiscono l'esercizio di
potere sostitutivo.
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il
disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 2001";
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2001
(C. 1533-B);
1. per quanto riguarda i profili di merito,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
sul disegno di legge, per le parti di competenza;
2. per quanto riguarda i profili finanziari,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 29, il comma 2 sia sostituito dal
seguente:
"2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di
cui al comma 1, lettere i) ed l), valutato in
2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio";
all'articolo 42, al comma 2 siano soppresse le parole da:
"ad eccezione" fino alla fine del comma;
conseguentemente, sia soppresso il comma 3;
all'articolo 54, il comma 1 sia sostituito dai
seguenti:
"1. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzata la spesa
di 5.164.569 euro annui per l'attivazione ed il potenziamento
del sistema di monitoraggio, di pagamento e di controllo degli
interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché per lo
studio di particolari problematiche connesse con il
finanziamento del bilancio comunitario, anche attraverso
collaborazioni esterne, fatte salve le competenze delle
amministrazioni interessate in relazione ai loro
interventi.
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio";
e con la seguente, ulteriore condizione:
all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) sia
aggiunta la seguente: "b-bis) all'articolo 4 della legge
9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
direttive di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni"".
RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria 2001 (C.
1533-B);
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1533-B (Legge
comunitaria 2001), approvato dalla Camera e modificato dal
Senato;
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
L'VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1533-B, concernente
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2001", approvato dalla Camera e modificato dal
Senato;
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare il comma 1 dell'articolo 53, nel senso di prevedere
che, ai fini dell'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura, le singole amministrazioni aggiudicatrici, in
sede di bando, indichino una serie di elementi di valutazione
con particolare riferimento alle caratteristiche qualitative
dell'offerta, alle caratteristiche metodologiche e tecniche
desunte dalla relazione d'offerta, nonché al ribasso
percentuale indicato nell'offerta economica.
RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1533-B, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2001", per le parti di propria competenza e con
specifico riferimento alle disposizioni introdotte nel corso
dell'esame presso il Senato;
preso atto che gli articoli 51 e 52 danno esecuzione
alla sentenza del 14 giugno 2001 con la quale la Corte di
Giustizia europea ha sanzionato l'Italia per essere venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva
89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE; che
l'articolo 47 interviene a modificare il decreto del
Presidente della Repubblica n. 566 del 1988, recante norme per
l'approvazione del regolamento in materia di licenze,
attestati e abilitazioni aeronautiche; che l'articolo 48 va ad
aggiornare l'articolo 788 del Codice della navigazione; che
l'articolo 46 modifica l'articolo 3 della legge n. 264 del
1991 recante la disciplina dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto; che l'articolo 45 apporta
modifiche al decreto legislativo n. 45 del 2000 di attuazione
della direttiva 98/18/CE; che l'articolo 32 reca una delega al
Governo per l'emanazione entro il termine di un anno di uno o
più decreti legislativi per il recepimento della direttiva
2000/59/CE;
constatato che la direttiva 2000/59/CE, relativa agli
impianti portuali di raccolta di rifiuti prodotti dalle navi
ed i residui del carico, essendo stata trasferita
dall'allegato A all'allegato B prevede l'acquisizione di un
parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di
recepimento;
rilevato che il Governo, sensibile alle tematiche della
tutela ambientale e della sicurezza, si è impegnato ad
affrontare urgentemente le posizioni pendenti relative alle
direttive 2000/53/CE e 2000/62/CE in tema di "veicoli fuori
uso" e "trasporto di merci pericolose per ferrovia";
evidenziato infine che, nel corso dell'esame al Senato,
è stato soppresso l'articolo 3 e che la direttiva 2000/9/CE
relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
è stata quindi trasferita dall'allegato C all'allegato A;
tenuto conto che in data 31 gennaio 2002 è stato
assegnato alla IX Commissione, ai fini dell'espressione del
parere di competenza, lo schema di decreto legislativo recante
"Recepimento della direttiva 1999/64/CE della Commissione del
23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE in
materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via
cavo", in quanto ricompreso nell'allegato B alla legge
comunitaria per il 2000;
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
mantenere, all'allegato B del disegno di legge comunitaria
2001, il riferimento alla direttiva 1999/64/CE, considerato
che lo schema di decreto legislativo di recepimento è già
stato trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere di
competenza.
RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1533-B (Legge
comunitaria 2001);
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria 2001 (AC
1533-B), con le modifiche apportate dal Senato;
considerato che nel disegno di legge n. 1533-B si
prevede una nuova delega al Governo per il recepimento della
direttiva 94/45/CE, contenuta nell'allegato B;
rilevato che il 28 gennaio 2002 il Governo ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29
dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva 94/45/CE, relativa
all'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione
comunitaria;
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
sopprimere, nell'allegato B, il riferimento alla direttiva
94/45/CE, per la quale è già stato presentato alle Camere lo
schema di decreto legislativo di recepimento.
RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato per le parti di competenza il disegno di
legge comunitaria 2001 (C.1533-B);
considerato che gli emendamenti approvati dal Senato al
disegno di legge comunitaria introducono alcune limitate
modifiche migliorative alla legislazione vigente, in
particolare per le spese relative all'autorizzazione
dell'immissione in commercio dei prodotti destinati
all'alimentazione particolare e alla disciplina sulla
radioprotezione nell'ambito della ricerca scientifica;
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare
le seguenti modifiche all'articolo 40:
al comma 1, capoverso articolo 5-bis, all'inizio
del quinto periodo inserire le parole: "A decorrere dalla
effettiva attivazione della banca dati";
al comma 1, capoverso articolo 5-bis, dopo il
sesto periodo aggiungere il seguente: "Le confezioni di
medicinali non conformi alle prescrizioni del decreto del
Ministero della salute di cui al primo comma, prodotte entro
sei mesi dalla data della sua pubblicazione, possono essere
commercializzate dalle industrie farmaceutiche, dai
distributori e dalle farmacie per il periodo di validità di
ciascuna confezione".
RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il
disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2001";
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE