XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1533-C




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1533-B;

              constatato che alcune delle modificazioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato sono da porsi in relazione all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

              rilevato che la varietà delle materie trattate nel disegno di legge discende direttamente dalla natura della legge comunitaria, individuata come strumento privilegiato per l'attuazione - con cadenza annuale - della normativa dell'Unione europea;

              rilevato, altresì, che ciò può in taluni casi determinare situazioni di difficile conoscibilità delle norme per i destinatari delle stesse, e che a tale situazione si può porre rimedio anche attraverso la predisposizione di testi unici, secondo quanto previsto dalle apposite clausole generali di riordinamento normativo delle materie interessate dalle direttive comunitarie, inserite nelle ultime leggi comunitarie;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 5, in relazione al meccanismo introdotto, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i princìpi e i criteri direttivi generali della delega legislativa, al fine di prevedere espressamente - nel rispetto del nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni - che le disposizioni dei decreti legislativi aventi carattere "sostitutivo" siano chiaramente individuabili (dal titolo dell'atto o dalle rubriche degli articoli, ad esempio);

              all'articolo 5, comma 2, relativamente ai testi unici, dovrebbe uniformarsi il contenuto dei due elenchi: la "deroga" è ricompresa nel secondo elenco, pur non essendo stabilito nel primo che per "derogare" alle norme dei suddetti testi unici occorre una previsione esplicita;

              con riferimento agli articoli 36, 44, 47, comma 2 e 53, comma 2, che abrogano disposizioni di rango secondario, si osserva che sarebbe stato più corretto provvedervi con un atto regolamentare.
          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              in relazione alla soppressione dell'articolo 3 e dell'allegato C, che conteneva l'elenco delle direttive da attuare con regolamenti, anche di delegificazione, del Governo - fermo restando quanto disposto dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione - si valuti l'effettiva necessità e opportunità di abbandonare tale modalità di attuazione delle direttive dell'Unione europea, specie ove si incida sulla disciplina di procedimenti amministrativi, anche al fine di evitare il verificarsi di un effetto di rilegificazione di normative già delegificate.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)



          La I Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria 2001, nel testo approvato dal Senato;

              rilevato che il comma 5 dell'articolo 1 si propone di dare attuazione all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione - che demanda alla legge dello Stato il compito di disciplinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte delle Regioni nell'attuazione di obblighi comunitari - prevedendo un meccanismo con il quale superare l'eventuale inerzia regionale nell'attuazione delle direttive dell'Unione europea;

              considerato che il meccanismo in questione richiede che siano chiaramente identificabili i decreti legislativi aventi carattere sostitutivo, in quanto si tratta di atti normativi adottati in materie per le quali lo Stato non detiene, in via ordinaria, potestà legislativa - laddove questi incidano su materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni e delle province autonome - ovvero per le quali lo Stato ha potestà legislativa limitata alla fissazione dei princìpi fondamentali, e che in entrambe le ipotesi si tratta, dunque, di materie che sono oggetto di disciplina legislativa statale ad applicazione limitata, sia dal punto di vista territoriale (con riferimento alle sole regioni che non abbiano dato attuazione alla normativa comunitaria entro i termini da essa stabiliti) sia dal punto di vista temporale (in quanto la disciplina statale si applica fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione);

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

          in riferimento alla disposizione recata dall'articolo 1, comma 5, si segnala l'esigenza che il Governo provveda a distinguere i decreti legislativi eventualmente adottati, in applicazione di tale disposizione, nelle materie rientranti nella competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano rispetto ai restanti decreti legislativi con i quali lo Stato dà attuazione alle direttive comunitarie, inserendo, nel titolo di tali decreti legislativi, l'indicazione: "Intervento in via transitoria del Governo a norma dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2001", o comunque individuando nell'ambito di ciascun decreto legislativo le eventuali disposizioni riconducibili alla potestà legislativa dello Stato rispetto a quelle che costituiscono l'esercizio di potere sostitutivo.



RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001";

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE



RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2001 (C. 1533-B);

          1. per quanto riguarda i profili di merito,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge, per le parti di competenza;

          2. per quanto riguarda i profili finanziari,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          all'articolo 29, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

          "2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) ed l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

          all'articolo 42, al comma 2 siano soppresse le parole da: "ad eccezione" fino alla fine del comma;

          conseguentemente, sia soppresso il comma 3;

          all'articolo 54, il comma 1 sia sostituito dai seguenti:

              "1. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzata la spesa di 5.164.569 euro annui per l'attivazione ed il potenziamento del sistema di monitoraggio, di pagamento e di controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché per lo studio di particolari problematiche connesse con il finanziamento del bilancio comunitario, anche attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le competenze delle amministrazioni interessate in relazione ai loro interventi.

              1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

e con la seguente, ulteriore condizione:

          all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) sia aggiunta la seguente: "b-bis) all'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni"".



RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge comunitaria 2001 (C. 1533-B);

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 1533-B (Legge comunitaria 2001), approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          L'VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1533-B, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001", approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 53, nel senso di prevedere che, ai fini dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, le singole amministrazioni aggiudicatrici, in sede di bando, indichino una serie di elementi di valutazione con particolare riferimento alle caratteristiche qualitative dell'offerta, alle caratteristiche metodologiche e tecniche desunte dalla relazione d'offerta, nonché al ribasso percentuale indicato nell'offerta economica.


RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1533-B, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001", per le parti di propria competenza e con specifico riferimento alle disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato;
              preso atto che gli articoli 51 e 52 danno esecuzione alla sentenza del 14 giugno 2001 con la quale la Corte di Giustizia europea ha sanzionato l'Italia per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE; che l'articolo 47 interviene a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 566 del 1988, recante norme per l'approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche; che l'articolo 48 va ad aggiornare l'articolo 788 del Codice della navigazione; che l'articolo 46 modifica l'articolo 3 della legge n. 264 del 1991 recante la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; che l'articolo 45 apporta modifiche al decreto legislativo n. 45 del 2000 di attuazione della direttiva 98/18/CE; che l'articolo 32 reca una delega al Governo per l'emanazione entro il termine di un anno di uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2000/59/CE;

              constatato che la direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta di rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, essendo stata trasferita dall'allegato A all'allegato B prevede l'acquisizione di un parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di recepimento;

              rilevato che il Governo, sensibile alle tematiche della tutela ambientale e della sicurezza, si è impegnato ad affrontare urgentemente le posizioni pendenti relative alle direttive 2000/53/CE e 2000/62/CE in tema di "veicoli fuori uso" e "trasporto di merci pericolose per ferrovia";

              evidenziato infine che, nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso l'articolo 3 e che la direttiva 2000/9/CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone è stata quindi trasferita dall'allegato C all'allegato A;

              tenuto conto che in data 31 gennaio 2002 è stato assegnato alla IX Commissione, ai fini dell'espressione del parere di competenza, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo", in quanto ricompreso nell'allegato B alla legge comunitaria per il 2000;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere, all'allegato B del disegno di legge comunitaria 2001, il riferimento alla direttiva 1999/64/CE, considerato che lo schema di decreto legislativo di recepimento è già stato trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere di competenza.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1533-B (Legge comunitaria 2001);

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)



          La XI Commissione,

              esaminato il disegno di legge comunitaria 2001 (AC 1533-B), con le modifiche apportate dal Senato;

              considerato che nel disegno di legge n. 1533-B si prevede una nuova delega al Governo per il recepimento della direttiva 94/45/CE, contenuta nell'allegato B;

              rilevato che il 28 gennaio 2002 il Governo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/45/CE, relativa all'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, nell'allegato B, il riferimento alla direttiva 94/45/CE, per la quale è già stato presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo di recepimento.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)



          La XII Commissione,

              esaminato per le parti di competenza il disegno di legge comunitaria 2001 (C.1533-B);

              considerato che gli emendamenti approvati dal Senato al disegno di legge comunitaria introducono alcune limitate modifiche migliorative alla legislazione vigente, in particolare per le spese relative all'autorizzazione dell'immissione in commercio dei prodotti destinati all'alimentazione particolare e alla disciplina sulla radioprotezione nell'ambito della ricerca scientifica;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare le seguenti modifiche all'articolo 40:

              al comma 1, capoverso articolo 5-bis, all'inizio del quinto periodo inserire le parole: "A decorrere dalla effettiva attivazione della banca dati";

              al comma 1, capoverso articolo 5-bis, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: "Le confezioni di medicinali non conformi alle prescrizioni del decreto del Ministero della salute di cui al primo comma, prodotte entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione, possono essere commercializzate dalle industrie farmaceutiche, dai distributori e dalle farmacie per il periodo di validità di ciascuna confezione".



RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)



          La XIII Commissione,

              esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001";

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE



Frontespizio