XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1507-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
alla luce dei parametri stabiliti dell'articolo
16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
valutino le Commissioni l'opportunità di sostituire nel
titolo del provvedimento la parola "conseguenti" con la
seguente "connesse", in quanto non tutte le modifiche
introdotte al codice di procedura penale e al codice penale
appaiono conseguenti alla ratifica e all'esecuzione
dell'accordo;
valutino le Commissioni l'opportunità di richiamare nel
titolo e nella rubrica del capo II prima le modifiche al
codice di procedura penale e successivamente quelle al codice
penale, in coerenza con l'ordine con cui esse sono operate e
con la maggior rilevanza quantitativa delle prime rispetto
alle seconde;
valutino le Commissioni, in conformità a quanto indicato
dal punto 5, lettera b), della circolare del Presidente
della Camera sulle regole e raccomandazioni per la
formulazione tecnica dei testi legislativi, l'opportunità di
corredare di rubriche i 19 articoli di cui si compone il
provvedimento;
all'articolo 5, il comma 2 appare ripetitivo di quanto
già previsto dal comma 1 del medesimo articolo; valutino
pertanto le Commissioni l'opportunità di procedere alla sua
soppressione anche in considerazione del fatto che il comma 2
introduce la nozione di "sanzioni processuali" impiegata nella
dottrina cui non corrisponde, però, un insieme di istituti
disciplinati dal codice di procedura penale.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
a) valutino le Commissioni, per esigenze di
uniformità di previsioni normative, l'opportunità di inserire
al comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge
l'archiviazione come ulteriore possibile causa di revoca della
sospensione del procedimento.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE