2. La garanzia di cui
al comma 1 è prestata
limitatamente agli importi
per i quali le imprese di
trasporto aereo sono
nell'impossibilità di
ottenere una copertura
assicurativa a causa del
rifiuto da parte delle
compagnie assicurative ovvero
di applicazione di premi
eccessivamente onerosi
rispetto alle ordinarie
condizioni di mercato
praticate fino all'11
settembre 2001. La garanzia è
prestata fino a concorrenza
di un importo massimo, per
ciascuna impresa di trasporto
aereo e per singolo sinistro,
di 2,2 miliardi di euri, per
la durata di un mese a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
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2. La garanzia di cui
al comma 1 è prestata
limitatamente agli importi
per i quali le imprese di
trasporto aereo sono
nell'impossibilità di
ottenere una copertura
assicurativa a causa del
rifiuto da parte delle
compagnie assicurative ovvero
di applicazione di premi
eccessivamente onerosi
rispetto alle ordinarie
condizioni di mercato
praticate fino all'11
settembre 2001. La garanzia è
prestata fino a concorrenza
di un importo massimo, per
ciascuna impresa di trasporto
aereo e per singolo sinistro,
di 2,2 miliardi di euri, per
la durata di due mesi a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
Subordinatamente al
riesame della situazione
nelle competenti sedi
comunitarie, il termine di
cui al precedente periodo può
essere rinnovato, comunque
non oltre la data del 31
dicembre 2001.
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