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| 1. E' autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al 30 settembre 2001, la partecipazione di un contingente militare all'intervento |
Identico. |
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in Macedonia, deliberato
dal Consiglio Atlantico
della NATO il 22 agosto
2001. |
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2. Al personale di
cui al comma 1 si applicano
le disposizioni relative allo
stato giuridico e al
trattamento economico,
assicurativo e pensionistico
previste dall'articolo 1,
commi 2 e 3, del
decreto-legge 19 luglio 2001,
n. 294, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
agosto 2001, n. 339, per il
personale che partecipa alle
operazioni in Macedonia, in
Albania, nei territori della
ex Jugoslavia e in Kosovo. |
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3. Sono convalidati
gli atti adottati, le
attività svolte e le
prestazioni effettuate fino
alla data di entrata in
vigore del presente decreto
nell'ambito delle operazioni
di cui al comma 1. |
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1. All'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 19
luglio 2001, n. 294,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
agosto 2001, n. 339, dopo il
secondo periodo è inserito il
seguente: "Al personale
impiegato nei programmi di
cui al comma 1, durante i
periodi di riposo e di
recupero previsti dalle
vigenti disposizioni per
l'impiego all'estero, fruiti
fuori del teatro di
operazioni e in costanza di
missione, è corrisposta
un'indennità giornaliera pari
alla diaria di missione
estera percepita". |
Identico. |
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1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente
decreto, valutati
complessivamente in lire
8.564 milioni, si provvede,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001 -
2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente
decreto, valutati
complessivamente in lire
8.564 milioni per l'anno
2001, si provvede,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001 -
2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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