XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1587
Decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001.
Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in
agricoltura
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21,
convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, concernente
proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori
agricoli;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre
2000, n. 375, concernente regolamento recante norme relative
alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
2000, n. 92;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
modificare termini e modalità di alcuni adempimenti previsti
dalla disciplina regolamentare adottata ai sensi dell'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21,
convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, e di prorogare
il termine entro il quale è consentito commercializzare
carburanti denaturati per usi agricoli ad aliquota ridotta di
accisa, onde poter contestualmente assicurare una ordinata
revisione della predetta disciplina regolamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. In attesa della revisione della disciplina
regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti
petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000,
n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si
applicano, limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui
al presente decreto.
2. La dichiarazione di avvenuto impiego, nell'anno 2000,
dei carburanti agevolati per l'agricoltura prevista dal
decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
di cui al comma 1, è presentata entro il 31 dicembre 2001. Gli
uffici incaricati dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego dei
predetti carburanti provvedono alla determinazione dei
quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base di
apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il 15
ottobre 2001, contenente l'indicazione del presumibile
fabbisogno per l'anno 2001 con riferimento alle superfici
coltivate e alla tipologia delle coltivazioni. Le annotazioni
sul libretto di controllo dei lavori eseguiti e dei consumi di
carburanti agevolati sono facoltative.
3. L'ammontare della cauzione prevista dal regolamento di
cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi
commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota
intera, è ridotta del 70 per cento.
4. Il termine di scadenza del periodo nel quale è
consentito commercializzare prodotti petroliferi per usi
agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, è fissato
al 31 dicembre 2001.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e
forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli.