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1. Per l'anno 2001, ai
fini della tutela
dell'incremento della
biomassa delle risorse
alieutiche, è istituita la
misura sociale consistente
nella copertura, fino ad un
massimo di trenta giorni di
interruzione tecnica, del
minimo monetario garantito
agli imbarcati e dei relativi
oneri previdenziali ed
assistenziali. |
1. Per l'anno 2001, ai
fini della tutela
dell'incremento delle risorse
alieutiche, è istituita la
misura sociale consistente
nella copertura, fino ad un
massimo di trenta giorni di
interruzione tecnica, del
minimo monetario garantito
agli imbarcati e dei relativi
oneri previdenziali ed
assistenziali. |
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2. Le modalità di
attuazione e di erogazione
dell'intervento sono
determinate con decreto del
Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentiti
la Commissione consultiva
centrale per la pesca
marittima ed il Comitato
nazionale per la gestione e
la conservazione delle
risorse biologiche del
mare. |
2. Identico. |
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3. All'onere
derivante dal presente
articolo, pari a lire 27
miliardi per l'anno 2001, si
provvede con le disponibilità
finanziarie del fondo di
rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. A tale fine, le
predette risorse sono versate
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
riassegnate ad apposita unità
previsionale di base dello
stato di previsione del
Ministero delle politiche
agricole e forestali per
l'anno finanziario 2001. |
3. Identico. |
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4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
4. Identico. |
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