XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1985
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative).
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno
finanziario 2002, relative a imposte, tasse, contributi di
ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e
versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti,
regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato
di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 è confermata la
competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli
stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese
già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le
competenze relative all'attività di controllo della predetta
gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione
delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di
pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale
dello Stato" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato
ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende
autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al
presente comma.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa,
è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario
2002, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Ente
nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in
relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal
trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente
nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste
dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1981, n.145, e successive
modificazioni.
4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in
Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di
quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 35.000
milioni di euro.
5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.143, concernente gli impegni
assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata
sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono
fissati per l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 di euro
ciascuno.
6. Il SACE è altresì autorizzata, per l'anno finanziario
2002, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre
unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2002 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
della unità previsionale di base "Interessi sui titoli del
debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del
centro di responsabilità "Tesoro" del medesimo stato di
previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di
ricorso al mercato.
8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e
9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e
"Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la
riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto
capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti, rispettivamente, in euro 1.923.801.949,
619.748.279, 516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.
9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo
12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle
unità previsionali di base di pertinenza dei centri di
responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese
descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà
prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4,
annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli
scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Accisa e imposta
erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti
dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di
previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per
contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione
del regime delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio
delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi
di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Risorse proprie Unione europea"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002, sul conto di tesoreria denominato:
"Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei
mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza
dell'anno 2002 ai fini della correlativa spesa da imputare
nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata
"Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la
ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Aree
depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002.
15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002, relative ai seguenti fondi da ripartire non
utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo:
Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da
ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti
finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed
enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di
personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione
dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale,
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo
attuazione ordinamento regioni a statuto speciale"
(interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del
comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interventi
diversi" (interventi). Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità
previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con
propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei
predetti fondi.
16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
dell'unità previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 è
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di
parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unità previsionale di base "Interventi
diversi" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata per
essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto
fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge
n.157 del 1992.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unità previsionale di base "Acquedotti e
fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il
fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio
1994, n.36, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto
fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata
legge n. 36 del 1994.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unità previsionale di base "Ammortamento
titoli di Stato" di pertinenza del centro di responsabilità
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato.
20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la
mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Fondo
sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002 delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni
interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello
specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra
le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai
minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli
investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983,
n.130, iscritto in termini di competenza e di cassa
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Progetti
immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilità "Politiche di sviluppo e di coesione"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36
del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni
interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base
"Calamità naturali e danni bellici" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità "Politiche di sviluppo
e di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni
di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n.102.
23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n.416, e
successive modificazioni, sono versate nell'ambito della unità
previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria;
restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di
pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" (Ministero
dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione
dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente
iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri -
Editoria" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
24. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19
della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive
modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della
protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale
di base "Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione
civile" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2002, possono essere ripartite, in relazione al tipo di
intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, tra altre unità previsionali di base del
medesimo centro di responsabilità.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base
"Presidenza del Consiglio dei ministri" di pertinenza del
centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione
europea alle attività poste in essere dalla Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna
in accordo con l'Unione europea.
26. Ai fini dell'attuazione della legge 3 agosto 1998,
n.267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
su altre unità previsionali di base le somme iscritte
nell'unità previsionale di base "Potenziamento servizi e
strutture" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità "Servizi tecnici nazionali" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento
delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni
politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per
l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di
base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del
centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato",
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2002, alle competenti unità
previsionali di base degli stati di previsione del medesimo
Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della
giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a
competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro
straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a
missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze
di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a
rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese
di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di
carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre
esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette
consultazioni elettorali.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri alle variazioni di
bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999,
n.482.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per
l'anno 2002 alle unità previsionali di base del titolo III
(Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per
competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di
base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività" di
pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso
anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o
parziale carico dello Stato.
30. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai
sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18
novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, relative
alla protezione civile e alle imprese radiofoniche ed
editoriali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
31. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959,
n.189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo
della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima
nomina, per l'anno finanziario 2002, è stabilito in 420.
32. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le
spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario
2002, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui
all'articolo 9, comma 4, della legge 1^ dicembre 1986, n. 831,
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Spese
generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo
stato di previsione.
33. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli di
Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate
nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n.2258, convertito dalla legge
6 dicembre 1928, n.3474, e successive modificazioni, in
conformità degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività
produttive e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno
finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione
alle unità previsionali di base "Restituzione di
finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni e riscossione di
crediti" di pertinenza del centro di responsabilità "Imprese"
dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente
iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo incentivi
alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità "Investimenti" dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive, in connessione al
rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per
l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo
1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di
previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno
finanziario 2002.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello
stato di previsione del Ministero delle attività produttive
per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata
in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della
legge 17 febbraio 1992, n.166, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello
stato di previsione del Ministero delle attività produttive
per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3,
della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9,
comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni
legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre
1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n.513,
recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle
aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di
provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del
Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato
articolo 1 del decreto-legge n.410 del 1993.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno
finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio
occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e
successive modificazioni.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario
2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per
l'anno finanziario 2002, sono stabilite in conformità degli
stati di previsione annessi a quello del Ministero della
giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle
assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della
unità previsionale di base "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi
notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base,
nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di
base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al
Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi
stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle
somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza
e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive
del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei
detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di
base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto
detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del
centro di responsabilità "Amministrazione penitenziaria", e
"Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità
"Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero
della giustizia per l'anno finanziario 2002.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno
finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il
bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno
finanziario 2002, annesso allo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri (Appendice n.1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in
applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25
luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno finanziario 2002 per essere
utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state
versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del
bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per
anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché
di organismi internazionali o della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto
bilancio per l'anno finanziario 2002.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad
effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e
delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile
pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta
Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6
febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo
controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio
dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero medesimo per l'anno finanziario 2002, per
l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e
acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a
sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di
scuole italiane all'estero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri,
variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i
capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 -
Funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri,
relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo
sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge
finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e disposizioni
relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, per l'anno finanziario 2002, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi
iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base "Fondi
da ripartire per oneri di personale", "Fondi da ripartire per
l'operatività scolastica", e "Scuole non statali", di
pertinenza del centro di responsabilità "Servizio affari
economico-finanziari" dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, variazioni
compensative in termini di competenza e di cassa tra le unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno
finanziario 2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1,
comma 14, della legge 10 marzo 2000, n.62, recante norme per
la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio
nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2002, è
comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri
destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già
approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), nonché della somma di 2.582.284 euro a
favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività
internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione,
all'unità previsionale di base "Ricerca scientifica" di
pertinenza del centro di responsabilità "Programmazione,
coordinamento e affari economici" dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n.421, recante disposizioni urgenti per le
attività produttive.
6. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del
bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui
concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al
funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo
stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2
"Ricerca applicata" dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2002,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n.8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e
concorsi vari" (Entrate extratributarie) di pertinenza del
centro di responsabilità "Protezione civile e servizi
antincendi" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno
2002 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica,
all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed
adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di
base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e
"Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità "Protezione civile e servizi antincendi"
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno finanziario 2002.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza
del centro di responsabilità "Pubblica sicurezza" per le quali
possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti
dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12
dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di
base "Spese generali di funzionamento".
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione,
secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di
culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative
all'anno finanziario 2002, in conformità degli stati di
previsione annessi a quello del Ministero dell'interno
(Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e
d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle
indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di
competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno
finanziario 2002, conseguenti alle somme prelevate dal conto
corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto
Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione
degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per
l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per
l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di
competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno
1974, n.298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del
servizio di informatica del centro elaborazione dati del
Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il
numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva
presso le capitanerie di porto è fissato, per l'anno
finanziario 2002, in 3.500 unità.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento
del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio
a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n.224, e
dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è
stabilito, per l'anno finanziario 2002, in 40 unità.
5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei
corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, per l'anno
finanziario 2002, è fissato in 93 unità.
6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la forza
organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è
fissata, per l'anno finanziario 2002, nel numero di 500
unità.
7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo
delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, è determinato, per l'anno finanziario 2002, in
120 unità.
8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il
Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per
le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i
prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20
e 44 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2
febbraio 1928, n.263, iscritto nell'unità previsionale di base
"Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto"
del medesimo stato di previsione.
9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi
di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, di cui al
regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi
provenienza possono essere versati in conto corrente postale
dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore
presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto
compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro
di responsabilità "Capitanerie di porto" in relazione alla
legge 6 agosto 1991, n.255. Alle spese per la manutenzione ed
esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per
attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti
per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle
caserme, di cui all'unità previsionale di base "Mezzi
operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilità "Capitanerie di porto", dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le
disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo
36enell'articolo61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n.2440, e successive modificazioni, sulla contabilità
generale dello Stato.
11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di
residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di
base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli
interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilità "Opere pubbliche ed
edilizia" dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno
finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n.12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto
specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come
segue:
a) Esercito n. 23.000;
b) Marina n. 9.840;
c) Aeronautica n. 11.540.
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere
in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio
1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come
segue:
a) Esercito n. 15;
b) Marina n. 170;
c) Aeronautica n. 215.
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da
ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37
della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno
finanziario 2002, come segue:
a) Esercito n. 250;
b) Marina n. 130;
c) Aeronautica n. 100;
d) Carabinieri n. 80.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9,
ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata,
per l'anno finanziario 2002, come segue:
a) Esercito n. 1.200;
b) Carabinieri n. 107.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo
degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria ai
sensi del settimo comma dell'articolo 2 del regio
decreto-legge 1^ luglio 1938, n.1368, come sostituito
dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n.447, è fissata,
per l'anno finanziario 2002, in 1.357 unità.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27,
ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive
modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2002, in
1.079 unità.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come
carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani
chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2002, a
norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.198, in 12.000 unità.
9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma
biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e
35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è fissato, per
l'anno finanziario 2002, come segue:
a) Esercito n. 24.000;
b) Marina n. 5.318;
c) Aeronautica n. 2.075.
10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base
"Accordi e organismi internazionali" (interventi) -
specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO
- e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento) dello
stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano,
per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel
secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO,
sostenute a carico delle unità previsionali di base "Accordi e
organismi internazionali" (interventi) dello stato di
previsione del Ministero della difesa, si applicano le
procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate
dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la
trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e
d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre
1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime
non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
12. Negli elenchi n.1 e n.2 annessi allo stato di
previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese
per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002,
i prelevamenti dal "Fondo a disposizione" di cui agli articoli
20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2
febbraio 1928, n.263, ed all'articolo 7 della legge 22
dicembre 1932, n.1958, iscritto nell'unità previsionale di
base "Funzionamento" di pertinenza del centro di
responsabilità "Bilancio e affari finanziari" e nell'unità
previsionale di base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
"Arma dei carabinieri".
13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il
regolamento sull'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento
dell'Agenzia medesima.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per
l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell' economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali e delle
amministrazioni interessate in termini di residui, competenza
e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per
l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca, e
riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio
1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo
sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto
capitale dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa occorrenti per la modifica della
ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui
al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
al trasferimento alle competenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interventi
diversi" - capitolo 2827- di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze,
secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24,
comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157.
5. Il Ministro dell' economia e delle finanze è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme
iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità
previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e
forestale" di pertinenza del centro di responsabilità
"Politiche agricole e agroindustriali nazionali" dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n.499,
concernente razionalizzazione degli interventi nei settori
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18
maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n.228, recanti norme
per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale
e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'apposito fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno
finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 14).
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.15).
2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base
"Programma anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità "Tutela della salute umana, della sanità
pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali" dello
stato di previsione del Ministero della salute si applicano,
per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel
secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità
generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla
pertinente unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2002, delle somme versate in entrata dalle federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il
funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute, per
l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle
attività di ricerca o sperimentazione, delle unità
previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e
investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
"Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del
Ministero" dello stato di previsione del Ministero della
salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a riassegnare per l'anno finanziario 2002, con propri decreti,
le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della salute per
le attività di controllo, di programmazione, di informazione e
di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto
superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché per le finalità
di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute, per
l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle
attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di
tessuti, dell'unità previsionale di base "Prelievi e trapianti
di organi e tessuti" di pertinenza del centro di
responsabilità "Ordinamento sanitario, ricerca ed
organizzazione del Ministero" dello stato di previsione del
Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla
legge 1^ aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.
7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n.393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.27, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della
salute e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli
stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa
il "Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di
monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani
impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il
controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta
area" dell'unità previsionale di base "Missioni internazionali
di pace" di pertinenza del centro di responsabilità "Tutela
della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei
rapporti internazionali" dello stato di previsione del
Ministero della salute per l'anno finanziario 2002.
Art. 16.
(Totale generale della spesa).
1. E' approvato, in euro 608.337.664.314 in termini di
competenza ed in euro 623.138.586.390 in termini di cassa il
totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario
2002.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo).
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,
il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 2002, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse).
1. Per l'anno finanziario 2002, le spese considerate
nelle unità previsionali di base dei singoli stati di
previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per
competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A
allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2002, le spese delle unità
previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di
previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute
nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5
agosto 1978, n.468, sono quelle indicate nella Tabella B
allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e
di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali
di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle
pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova
istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei
conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di
Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo
forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in
natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per
i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della
Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono
determinate, per l'anno finanziario 2002, in conformità alle
tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999,
n. 266.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a trasferire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, dall'unità previsionale di base "Fondo per
i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità "Politiche di sviluppo
e di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri
interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.616.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e
di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti
per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della
legge 5 agosto 1981, n.416, e successive modificazioni,
concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze
per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione
con i paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di
competenza, residui e di cassa in relazione alla ripartizione
delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti
d'intervento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in
termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le
disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a
favore di apposite unità previsionali di base destinate
all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea,
nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete
unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche
in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche -
compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999,
n.300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni - il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di
responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la
soppressione di unità previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione
della spesa che nell'esercizio 2001 ed in quello in corso
siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di
cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti,
possono essere effettuate variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità
previsionali di base del medesimo centro di responsabilità
amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa
di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con
legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di
funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e
per quelli strettamente connessi con la operatività delle
Amministrazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le
competenti unità previsionali di base e centri di
responsabilità amministrativa delle amministrazioni
interessate per le spese concernenti la gestione e il
funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla
costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di
competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994,
n.109, e successive modificazioni, anche mediante
riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle
amministrazioni interessate.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo
45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni, per quanto concerne il
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale
interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio
2002, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del
personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché
quelli per la corresponsione del trattamento economico
accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla
chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui
per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni
statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione
dell'Unione europea per spese sostenute dalle amministrazioni
medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base
dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio
immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali
"funzionamento", per le spese relative al fitto di locali dei
pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni
medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la
locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero,
di competenza del Ministero degli affari esteri, anche
attraverso la locazione finanziaria, le variazioni
compensative sono operate con le predette modalità tra le
pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero
degli affari esteri.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di
bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti
unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive
modificazioni, concernente disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13
maggio 1999, n.133.
19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di
bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle
risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la
congruenza con il trattamento economico accessorio erogato
alla dirigenza in base ai contratti individuali.
20. Per l'anno finanziario 2002, le unità previsionali di
base e le funzioni obiettivo sono individuate,
rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente
legge.
Art. 19.
(Bilancio pluriennale).
1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato
e delle aziende autonome per il triennio 2002-2004, nelle
risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente
legge.
Tabella A
Unità previsionali di base del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno 2002 per le quali il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare
variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze:
- Tesoro: 3.1.7.3 "Interessi sui titoli pubblici" (cap. 2214,
2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 "Interessi sui mutui crediop e
BEI" (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap.
2247); 3.1.7.6 "Altri interessi" (cap. 2256 e 2263).
- Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 "Fondo sanitario
nazionale" (cap. 2700); 4.2.1.7 "Ripiano deficit spesa
sanitaria" (cap. 2746); 4.2.1.8 "Risorse proprie Unione
europea" (cap. 2451, 2752 e 2753); 4.1.7.1 "Interessi sul
risparmio postale ed altri conti di tesoreria" (cap. 3100).
- Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di
imposte" (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Oneri del debito
pubblico" (cap. 4015).
- Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di
imposte" (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Oneri del debito
pubblico" (cap. 4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
- Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi:
3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2
"Attrezzature e impianti" (cap. 7211 e 7212);
- Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 "Edilizia di
servizio" (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e
impianti" (cap. 7321 e 7322);
- Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.
7400 e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e
7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
- Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera
del Ministro: 1.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1041); Segreteria
generale: 2.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1121); Cerimoniale
diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento" (cap.
1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici
all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1201); Direzione
generale per il personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.
1241); Direzione generale per gli affari amministrativi, di
bilancio e il patrimonio: 6.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.
1301); Servizio stampa e informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 1632); Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la
cifra: 8.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1703); Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 2001); Direzione generale per la
promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.1 "Uffici
centrali" (cap. 2401); Direzione generale per gli italiani
all'estero e le politiche migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 3001); Direzione generale per gli affari politici
multilaterali ed i diritti umani: 12.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 3301); Direzione generale per la cooperazione economica
e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento" (cap.
3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 "Funzionamento" (cap.
3901); Direzione generale per i Paesi dell'Europa: 15.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4003); Direzione generale per i Paesi
delle Americhe: 16.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4101);
Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio
Oriente: 17.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4201); Direzione
generale per i Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4301); Direzione generale per i Paesi
dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4401); Direzione generale per
l'integrazione europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap.
4501).
- Direzione generale per gli affari amministrativi, di
bilancio e il patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici all'estero" (cap.
1501 e 1503); Direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale: 10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e
culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503).
Tabella B
Unità previsionali di base per le quali si applicano
le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma
dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze:
- Tesoro: 3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo
sviluppo" (cap. 7415).
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio:
- Difesa del suolo: 4.2.1.3 "Calamità naturali e danni
bellici" (cap. 7941).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti:
- Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici:
5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4
"Trasporti in gestione diretta ed in concessione" (cap.
8090).
- Navigazione e trasporto marittimo ed aereo : 4.2.3.3 "Opere
marittime e portuali" (cap.7841);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio"
(cap. 7941);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 "Calamità naturali e
danni bellici" (cap. 7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
- Armamenti navali: 10.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap.
7100);
- Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap.
7151);
- Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate:
12.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7200);
- Sanità militare: 16.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap.
7301);
- Armamenti terrestri: 26.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap.
7500);
- Commissariato e servizi generali: 27.2.3.1 "Ricerca
scientifica" (cap. 7600).
Gli allegati 1 e 2 nonché le tabelle relative ai
singoli stati di previsione sono stati approvati dal Senato
nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 1985), con le
modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo
stampato 1985-bis) e dalla Seconda Nota di variazioni
(si veda lo stampato 1985-ter).