XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1984
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali).
1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto
da finanziare resta determinato in termini di competenza in
33.157 milioni di euro, al netto di 14.574 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta
fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro
per l'anno finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo
netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in
29.800 milioni di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per
l'anno 2003 e 3.099 milioni di euro per l'anno 2004, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di
euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del
saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223
milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2
si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge
23 dicembre 2000, n.388, sono parzialmente destinate al
finanziamento dell'eventuale onere derivante dalle minori
entrate connesse con le riduzioni di imposta previste
dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n.383, e comunque
per un ammontare pari ad un massimo di 1.503 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
5. A seguito dell'approvazione degli atti di cui
all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto
1978, n. 468, si provvederà a verificare l'andamento del
gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, qualora esso
non dovesse risultare in linea con le previsioni di bilancio,
alla copertura del relativo minor gettito si provvederà
mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 5 della citata
legge n.388 del 2000.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori
entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono interamente utilizzate per reintegrare il fondo
di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000,
entro i limiti indicati al comma 4 del presente articolo e per
la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si
tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel
Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie,
della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti
sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del
settore farmaceutico).
1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a
carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è elevata all'importo di 516,46 euro
se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro. La stessa
detrazione di 516,46 euro spetta per ciascun figlio a carico:
ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98
euro e fino a 41.316,55 euro con più di un figlio a carico; ai
contribuenti con reddito complessivo superiore a 41.316,55
euro e fino a 46.481,12 euro con più di due figli a carico; ai
contribuenti con reddito complessivo superiore a 46.481,12
euro con più di tre figli a carico. In tutti gli altri casi,
per i figli a carico rimane in vigore la detrazione prevista
dal citato articolo 12. Per ogni figlio portatore di
handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n.104, la detrazione stessa viene aumentata a 774,69
euro.
2. Le modalità di applicazione e i criteri di
identificazione dei soggetti per i quali spetta la detrazione
di cui al comma 1 restano gli stessi previsti ai sensi
dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
3. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle
imposte sui redditi le parole: "la detrazione prevista alla
lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio"
sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione prevista alla
lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente,
per il primo figlio".
4. Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26
maggio 1970, n.381, sono detraibili ai fini dell'IRPEF.
5. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988,
n.67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità
delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per
promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi
collegati è abrogato.
6. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.449, il
comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.541, attraverso convegni e
congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai
fini della determinazione del reddito di impresa. La
deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da
parte dell'azienda della prescritta autorizzazione
ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in
forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei
casi previsti dalla legge".
7. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sospeso per l'anno
2002.
Art. 3.
(Ulteriori termini per l'effettuazione
della rivalutazione dei beni di impresa).
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle
partecipazioni, di cui alla sezione II della legge 21 novembre
2000, n.342, può essere eseguita anche con riferimento a beni
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la
data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo, per il quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione
si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello
con riferimento al quale è stata eseguita.
3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, se si avvalgono della facoltà prevista
dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo
dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle
imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto
testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per
l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti
sugli utili distribuiti.
Art. 4.
(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni
non negoziate nei mercati regolamentati).
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere
c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, per i
titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1^ gennaio 2002, può
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il
valore a tale data della frazione del patrimonio netto della
società, associazione o ente, determinato sulla base di una
perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del
codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a
condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto
disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per
cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1^
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta
data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo
81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le
modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla
predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura
del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna
rata.
4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio
sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società
periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta
sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o
trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In
ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per
conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione
è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito
d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata
sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di
stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei
possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1^
gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del
valore di acquisto della partecipazione in proporzione al
costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale
valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze
utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del
citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1^ gennaio
2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà
di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione
dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive
modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di
quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima
della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze
ricevono copia della perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice
fiscale della società periziata.
Art. 5.
(Rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni edificabili).
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, per i
terreni edificabili posseduti alla data del 1^ gennaio 2002,
può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto,
il valore a tale data determinato sulla base di una perizia
giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di
procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti
industriali edili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per
cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata,
con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n.241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla
predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura
del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna
rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare
del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento
dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed
esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della
perizia devono essere effettuati entro il termine del 30
settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in
aumento del valore di acquisto del terreno edificabile nella
misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a
carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni
edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore
normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e
catastale.
Art. 6.
(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili).
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.643, non è dovuta per i presupposti che si
verificano a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
Art. 7.
(Ulteriori effetti di precedenti
disposizioni fiscali).
1. All'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n.449, e successive modificazioni, dopo le parole: "del
1^ gennaio degli anni 2000 e 2001," sono inserite le seguenti:
"nonché fino al 30 giugno 2002,".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c)
e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
2003. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o
assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di
un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo
dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo
massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della
citata legge n.449 del 1997.
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23
dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, le parole:
"31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2002".
4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2002".
Art. 8.
(Modificazioni all'imposta sulle
insegne di esercizio).
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n.507, recante disposizioni in materia di imposta comunale
sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 5, concernente
l'applicazione delle modifiche alla tariffa dell'imposta sulla
pubblicità, le parole: "si applicano le tariffe di cui al
presente capo" sono sostituite dalle seguenti: "si intendono
prorogate di anno in anno";
b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà
di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono
soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi";
c) all'articolo 17, comma 1, concernente le
fattispecie esenti dall'imposta sulla pubblicità, nella
lettera a), dopo le parole: "alla vendita" sono inserite
le seguenti: "o alla produzione" e le parole da: "ad eccezione
delle insegne" fino alla fine della lettera sono sostituite
dalle seguenti: "comprese le insegne, esposti nelle vetrine e
sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano
attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel
loro insieme, la superficie complessiva di due metri quadrati
per ciascuna vetrina o ingresso, con un limite complessivo per
ciascun esercizio di cinque metri quadrati", e nella lettera
d) le parole: "escluse leinsegne" sono sostituite dalle
seguenti: "comprese le insegne che non superino la superficie
di due metri quadrati per ciascuna facciata esterna, vetrina o
ingresso, con un limite complessivo per ciascun esercizio di
cinque metri quadrati";
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto
del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e
dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un
piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e
riqualificazione con interventi di arredo urbano, e
disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione
bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di
pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria
dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni
ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e
riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il
funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo
11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa
convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o
gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli
accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed
efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I
concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a
richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a
fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a
svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche
di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i
procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in
materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre
2001 possono essere definiti bonariamente ai sensi del
presente comma".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono
incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di
competenza relativi alle fattispecie di cui al comma 1,
risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente
debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti
debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere
al Ministero dell'interno entro il 31 luglio di ciascun anno.
La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal
responsabile del servizio finanziario.
3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali
di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che
provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni
compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto
speciale e delle norme di attuazione.
Art. 9.
(Riduzione delle aliquote delle accise
sui prodotti petroliferi).
1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della
provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine,
già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30
luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227
del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il
quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia
di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia
di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di
euro.
Art. 10.
(Riduzione dell'imposta di consumo
sul gas metano).
1. In funzione del completamento progressivo del
processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle
aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti
tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da
emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e
delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al
comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo
sul gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento
individuale applicata in territori diversi da quelli di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.218.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per gli anni 2002 e 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004.
A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni.
TITOLO III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA
Capo I
ONERI DI PERSONALE
Art. 11.
(Rinnovi contrattuali).
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il
biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio
statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale,
determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata, e
le risorse da destinare alla contrattazione integrativa,
comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5
per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono
quantificati, complessivamente, in 1.110,90 milioni di euro
per l'anno 2002 ed in 2.035,36 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004. Restano a carico delle risorse dei
fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate
alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai
passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo
ordinamento del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti
economici al rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico sono determinate in 406,45 milioni di euro per l'anno
2002 e in 746,28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003
e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 378,05
milioni di euro e 694,12 milioni di euro per il personale
militare e delle Forze di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive
modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo
è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e,
a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75
milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle
economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni
contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 15 della presente
legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi
annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza
numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono
destinate ad incrementare le risorse per il trattamento
accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35
milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri
e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al
rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente
documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze
determinate dal processo di attuazione dell'autonomia
scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è
stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma
di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente
delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata,
per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a
decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da
destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni, impiegato
direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano
un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari
finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo
internazionale.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni
di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare,
rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al
personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n.468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n.362.
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni,
delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale,
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e
delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, e gli
oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto
legislativo n.165 del 2001, sono a carico delle
amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità
dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo
47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001,
si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai
criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui
al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse
necessarie per i rinnovi contrattuali.
Art. 12.
(Compatibilità della spesa in materia
di contrattazione collettiva nazionale
ed integrativa).
1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal
competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio
dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la
funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri
e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore
corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi
concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti
dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato
osservazioni".
2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, è inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Compatibilità della spesa in materia
di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni
pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di
settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in
merito alle implicazioni finanziarie complessive della
contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e
criteri di riscontro anche a campione sui contratti
integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati
all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche
informazioni sui costi della contrattazione integrativa al
Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo
scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di
cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i
vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo
40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo
sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n.449, e successive modificazioni, si intendono
ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del
presente decreto legislativo".
Art. 13.
(Riordino degli organismi collegiali).
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunità montane, di
istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi
collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad
elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione
di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso
l'utilizzazione del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e
ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche
amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1.
Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di
natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni
pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione
politica responsabile, da sottoporre all'approvazione
dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi
interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati
come indispensabili dai predetti provvedimenti sono
conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di
corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi
collegiali.
Art. 14.
(Assunzioni di personale).
1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti
pubblici non economici, alle università, limitatamente al
personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed
alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi
di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del
patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere
mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle
disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli
attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture
nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle
procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza
dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente
abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello
previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, maggiorato
del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al
passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui
onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi
della mancata assegnazione delle unità di personale. Il
divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le
assunzioni di personale relative a figure professionali non
fungibili la cui consistenza organica non sia superiore
all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e
quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale,
n.22. Il divieto non si applica ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori
dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero
della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del
settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario
di assunzioni nel limite di 500 unità di personale
appartenente alle figure professionali strettamente necessarie
ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il
programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle
graduatorie per l'assunzione di personale presso le
amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al
presente comma sono prorogati di un anno. Il termine di cui
all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68, è
differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza.
2. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n.388,
è sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e
2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una
riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto
a quello in servizio al 31 dicembre 2002".
3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia
nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono
specifici piani annuali con l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più
razionale impiego delle risorse umane, con particolare
riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in
compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente
istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante
l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre
amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno
risulti economicamente più vantaggioso nonché delle
conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni
che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di
incremento di organico per le quali sia indicata apposita
copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le
cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento.
4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31
gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per la successiva
approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni
procedono autonomamente alle assunzioni di personale in
attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la
conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
5. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche
indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n.215, alle procedure di reclutamento dei
volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle
Forze armate non si applicano le disposizioni del presente
articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma
2, del citato decreto legislativo n.215 del 2001.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
7. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione
contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva
della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n.449, e successive modificazioni, e che eventuali
deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
8. I comandi in atto del personale della società per
azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni,
disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23
dicembre 1998, n.448, sono prorogati al 31 dicembre 2002.
9. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina
generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci
anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e
secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella
medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio,
rinunciando all'incarico di medico di base.
10. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche
durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai
corsi di formazione specifica in medicina generale, possono
sostituire a tempo determinato medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere
iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva
e della guardia medica turistica.
11. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare
concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o
interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per
il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti
dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per
il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti
dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine
corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di
formazione specifica in medicina generale.
Art. 15.
(Disposizioni in materia di
organizzazione scolastica).
1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia
e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le
dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni
scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero
degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità
orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e
grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità
che tengano conto della specificità dei diversi contesti
territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole
istituzioni e della necessità di garantire interventi a
sostegno degli alunni in particolari situazioni.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, i parametri per
l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed alla sua ripartizione su base
regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite,
nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai
dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i
competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel
limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui
al comma 2.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai
contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici
attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le
frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino
ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del
piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle
scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono
provvedere alla sostituzione del personale assente
utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa,
le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti
temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un
massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse
finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di
istituto.
7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10
dicembre 1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle
materie di esame della classe del candidato per le scuole del
servizio nazionale di istruzione. Il dirigente regionale
competente nomina il presidente tra il personale docente e
dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di
esame. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, si provvede alla
determinazione del numero dei componenti la commissione di
esame. Per la corresponsione dei compensi previsti
dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n.425 del 1997,
il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.
Art. 16.
(Riduzione dei compensi per i Ministri
e contenimento delle spese di personale).
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri
previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile
1952, n.212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per
cento a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n.37, si interpreta nel senso che per effetto
del conglobamento della quota di indennità integrativa
speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale
delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale
riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale
sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali
fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di
impegno già previsti dall'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e
dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987,
n.158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di adottare
provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali
aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in
materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Art. 17.
(Patto di stabilità interno per
province e comuni).
1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al
rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla
conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il complesso delle
spese correnti, al netto delle spese per interessi passivi e
di quelle finanziate da programmi comunitari, delle province e
dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può
superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti
nell'anno 2000 aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003
e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione
programmato indicato dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le spese
correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti
statali o regionali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 1 si applicano anche al complesso dei pagamenti per
spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento
ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.
4. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni,
le comunità montane e i consorzi di enti locali possono
aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n.388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera
autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di
cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono
trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per
consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
5. Gli enti locali emanano direttive affinché gli
amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 4 o
l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del
comma 4.
6. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono
promuovere opportune azioni dirette ad attuare
l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie
di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
7. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1
a 6, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, quali risultanti per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente,
sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento
e del 3 per cento.
8. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti devono trasmettere mensilmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del
periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui
pagamenti effettuati.
9. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 8 devono
essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con
riferimento agli impegni assunti.
10. Per le province e i comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive
delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti
di credito e non registrate nel conto di tesoreria.
11. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai
commi 8, 9 e 10 e le modalità della sua trasmissione sono
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da adottare entro il mese di febbraio 2002.
12. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono,
per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite
dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 18.
(Finanza decentrata).
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo
28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i
comuni e le province delle somme versate a titolo di
addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo
2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero
importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è
effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più
recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze
entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi
imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei
singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è
stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno
provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti
sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente,
forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il
30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalità per eseguire la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province
dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale
avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero
dell'interno delle somme spettanti".
2. All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
b) al comma 3, le parole: "Per l'anno 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2003" e le parole:
"l'esercizio finanziario 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"l'esercizio finanziario 2002";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero
dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del
gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito
per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma
3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica
ai comuni l'importo previsionale del gettito della
compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto
di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito
della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal
Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro
rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla
base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta
rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi
all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al
Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate
sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già
erogate";
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. In attesa della riforma dei trasferimenti
erariali agli enti locali, per l'anno 2002 ai comuni è
transitoriamente attribuita una compartecipazione all'IRPEF in
misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza
affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario
2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di
gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della
compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è
ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più
recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze
entro il 31 luglio 2002.
5-ter. I trasferimenti erariali di ciascun comune
sono ridotti in misura corrispondente alla compartecipazione
comunale all'IRPEF di cui al comma 5-bis. Nel caso in
cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti
risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della
compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta
al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per
l'anno 2002";
e) al comma 6, le parole: "del comma 3" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 3 e 5-bis".
Art. 19.
(Fondo per lo sviluppo degli
investimenti degli enti locali).
1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre
2000, n.388, è sostituito dal seguente:
"11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti
degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504,
risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo
stesso livello per l'anno 2002 ed è finalizzato
all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei
mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse
disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento
del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono
distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui
all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n.448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244, recante riordino
del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo
delle risorse è considerato il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalità locale".
Art. 20.
(Disposizioni finanziarie
per gli enti locali).
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e
successive modificazioni, ed alle successive disposizioni in
materia. L'incremento delle risorse, derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per
l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è distribuito
secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma
11, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n.244, recante riordino del
sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel
calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalità locale. Fino alla riforma del sistema
dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244.
2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti
erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato
dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità
individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri
finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle
esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della
Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti
erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di
103,29 milioni di euro.
4. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una
comunità montana di un comune montano proveniente da altra
comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due
comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed
al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative
sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.
5. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161, comma 3, le parole: "la
sospensione della seconda rata" sono sostituite dalle
seguenti: "la sospensione dell'ultima rata";
b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti
locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "E' data
facoltà agli enti locali di iscrivere";
c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo
le parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi".
6. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre
2000, n.388, è sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, esclusa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno
di riferimento".
7. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 le basi di calcolo dei
sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22
dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro
e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire
l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della
medesima legge n.925 del 1980.
8. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del
gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune
in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia
successivamente da versare a più comuni a seguito
dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti
insistenti su territori di comuni diversi, i comuni
interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti
finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad
effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno
spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per
lo Stato.
9. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo
64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le
variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già
rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
10. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di
competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale
e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali
di girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di
sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali
somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla
disponibilità delle somme.
Capo III
PATTO DI STABILITA' INTERNO
PER GLI ENTI PUBBLICI
Art. 21.
(Trasformazione e soppressione
di enti pubblici).
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza
e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su
proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato,
individua gli enti pubblici e le agenzie, finanziati
direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti
pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni
o in fondazioni di diritto privato ovvero la soppressione e
messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per
quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del
personale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è istituita una Commissione parlamentare
composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della
proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base
delle designazioni dei gruppi medesimi.
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del
presente articolo, al comma 4 dell'articolo 22 e all'articolo
24 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui al
comma 2 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso
entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento. La Commissione può richiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero di schemi di
regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame della
Commissione.
4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga
per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per
cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei
regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo,
ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del
medesimo comma 3, il parere si intende espresso
favorevolmente.
5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla
verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di
fuori del settore pubblico.
6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al
comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4
dicembre 1956, n.1404, e successive modificazioni.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via
sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma
restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n.269.
9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono
annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 22.
(Misure di efficienza delle
pubbliche amministrazioni).
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché
gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del
bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle
vigenti disposizioni, a:
a) acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di
ottenere conseguenti economie di gestione;
b) costituire, nel rispetto delle condizioni di
economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto
privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in
precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato già
esistenti, attraverso procedure selettive, trasparenti e non
discriminatorie, lo svolgimento dei servizi di cui alla
lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre
ricorrere a forme diautofinanziamento al fine di ridurre
progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei
trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato,
grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei
servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte
degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei
soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1,
lettera b), si applica il regime tributario agevolato
previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000,
n.388.
4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il
Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la
tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per
l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per
la determinazione delle relative tariffe nonché le altre
eventuali clausole di carattere finanziario.
5. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di
razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale
dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
b) definisce programmi di valutazione tecnica ed
economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da
parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché
assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle
risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove
necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le
risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al
finanziamento di progetti innovativi nel settore
informatico.
Art. 23.
(Contenimento e razionalizzazione
delle spese).
1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di
bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici
diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 17, non
considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti
nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per
cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti
nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388. Essi,
inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri
servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare
l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione
conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei
trasferimenti erariali.
2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi,
di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono
iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di
ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è
annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun
Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni
di spesa.
3. La dotazione dei capitoli di cui al comma 2 è
quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la
dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo
complessivamente risultante sulla base della legislazione
vigente.
Art. 24.
(Servizi dei beni culturali).
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n.368, dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:
"b-bis) concedere a soggetti privati l'intera
gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei
beni culturali unitamente all'attività di concorso al
perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui
all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.400; con lo stesso regolamento sono
fissati i meccanismi per la determinazione della durata della
concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del
canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la
durata stabilita, comprensivo dell'uso dei beni culturali
oggetto della concessione e da versare anticipatamente
all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella
misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve
prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa
della concessione, i beni culturali conferiti in uso dal
Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo".
Art. 25.
(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e
le attività culturali).
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è
autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del
personale già assunto a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n.61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1999, n.494, per la progressiva immissione nel triennio
2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del
Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa
intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di
un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 26.
(Scissione tra proprietà, gestione delle reti ed
erogazione dei servizi pubblici locali).
1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici di rilevanza industriale). - 1. Le
disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi
pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le
disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali
di attuazione delle normative comunitarie.
2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma
1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, persegue
l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla
loro gestione e dall'erogazione del servizio. La proprietà
delle reti resta comunque dell'ente locale. E' in ogni caso
garantito l'accesso alle reti di tutti i soggetti legittimati
all'erogazione dei relativi servizi.
3. Per la gestione di reti e di impianti, l'ente
locale può avvalersi:
a) di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di
società di capitali, anche consortili, controllate dagli enti
locali, cui può essere affidata direttamente tale attività;
b) di imprese idonee, da individuarsi mediante
procedure ad evidenza pubblica.
4. L'erogazione del servizio avviene di norma in
regime di concorrenza. Nei casi diversi, previsti dalle leggi
di settore, l'erogazione del servizio è assicurata da società
di capitali individuate attraverso gare pubbliche per
l'affidamento del servizio stesso.
5. La gara, di cui al comma 4, è indetta nel
rispetto degli standard qualitativi, quantitativi,
ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di
sicurezza. Non sono ammesse a partecipare le società che, in
Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi
pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una
procedura non ad evidenza pubblica; sono parimenti esclusi i
soggetti affidatari diretti di cui al comma 3, lettera
a). Tale divieto si estende alle società controllate o
collegate, alle loro controllanti, nonché alle società
controllate o collegate con queste ultime. La gara è
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e
sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del
servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il
potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo
e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante
del contratto di servizio.
6. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è
consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità
di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto
collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica
per tutti i servizi, non può essere superiore alla media
calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata
dalle discipline di settore.
7. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta
di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
8. I rapporti degli enti locali con le società di
erogazione del servizio e con le società di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio,
allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i
livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di
verifica del rispetto dei livelli previsti. I contratti di
servizio saranno approvati dagli organi indicati dagli statuti
degli stessi enti locali.
9. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la
propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici
di servizi a soggetti che abbiano i requisiti di cui al comma
5. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle
concessioni e degli affidamenti in essere e consente alle
società la partecipazione ad attività industriali al di fuori
del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di
affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento,
le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo
gestore del servizio con indennizzo al precedente gestore pari
al valore di stima basato sul valore di mercato al termine
dell'affidamento stesso.
10. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti. Tali comuni possono gestire, anche consorziandosi o
convenzionandosi tra loro, i servizi pubblici locali di
rilevanza industriale a mezzo di società di capitali, anche a
carattere consortile, partecipate dai medesimi comuni. Qualora
le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione
associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione
sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio affidato
dai comuni associati all'interno dell'ambito stipula apposite
convenzioni con i comuni di minore dimensione demografica, per
garantire il necessario coordinamento fra tutte le gestioni
operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, anche
al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei
standard qualitativi di servizio. In caso di mancato
rispetto di tali standard da parte dei gestori operanti
nel territorio dei comuni di minore dimensione demografica, i
relativi contratti di servizio devono prevedere la revoca
dell'affidamento in corso ed i comuni devono affidare il
servizio al gestore dell'intero ambito territoriale di
riferimento.
11. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400,
e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti
di settore e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il Governo
adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e
l'attuazione del presente articolo. Il regolamento in
particolare determina, ai fini dell'applicazione del comma 4
del presente articolo, i termini di scadenza o di anticipata
cessazione dei rapporti in corso, di gestione di servizi
pubblici locali, sorti in base a procedure diverse
dall'evidenza pubblica. In ogni caso, tali termini sono
fissati, al massimo, entro cinque anni a decorrere dal 1^
gennaio 2002.
12. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di
attuazione".
2. Il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 113 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del
2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
decorre dalla data prevista dal regolamento di cui al comma 11
del medesimo articolo 113.
3. Dopo l'articolo 113 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n.267 del 2000, è inserito il seguente:
"Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici privi
di rilevanza industriale). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste per i singoli settori, ma comunque fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 116 del presente testo
unico, i servizi pubblici locali privi di rilevanza
industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società di capitali costituite o partecipate
dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per
le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio,
non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui
al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento
diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad
associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o
di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza
pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di
settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti
erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono
regolati da contratti di servizio".
Art. 27.
(Organici del personale).
1. In conseguenza delle attività poste in essere ai
sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni
apportano, con le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle
proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle
eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di
mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di
natura contrattuale.
Capo IV
INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 28.
(Gestioni previdenziali).
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,
ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è stabilito
per l'anno 2002:
a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori
autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli
importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati
per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni
di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2
sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma
di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1^ gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,07
milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell'ENPALS.
Art. 29.
(Incremento delle pensioni in favore
di soggetti disagiati).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 è maggiorato fino
all'importo mensile di 516,46 euro, secondo le modalità di cui
al comma 2, l'ammontare dei trattamenti pensionistici
inferiori a tale somma.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da
emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge individua:
a) le categorie delle pensioni per le quali si
applica l'integrazione indicata al comma 1;
b) i soggetti aventi diritto all'integrazione,
tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della
composizione del nucleo familiare e dei contributi
eventualmente versati ai fini previdenziali.
3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento
per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
4. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo non può essere
superiore a 2.169,12 milioni di euro.
Art. 30.
(Norme a favore dei lavoratori affetti
da talassemia major e drepanocitosi).
1. I lavoratori affetti da talassemia major
(morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto
un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in
concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica,
hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello
del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in
1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a
carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n.328.
Capo V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 31.
(Concorso delle regioni al rispetto
degli obiettivi).
1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto
19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome
dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il
finanziamento della spesa nel settore, il ripristino del
livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province
autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85,
comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Capo VI
STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 32.
(Finanza degli enti territoriali).
1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e
di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero
dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato
dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di
comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e
delle comunità isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dei consorzi
tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti
enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati
relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e
le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono
approvate le norme relative all'ammortamento del debito e
all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati
enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli
obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in
unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento
dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento
del debito, o previa conclusione di swap per
l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto
nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono
provvedere alla conversione dei mutui contratti
successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il
collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o
rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in
presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una
riduzione del valore finanziario delle passività totali a
carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e
dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1^
aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1994, n.724, e l'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio
1996, n.420.
Capo VII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 33.
(Riduzione del costo del lavoro).
1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:
a) la riduzione del contributo per la tutela di
maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico in
materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151,
e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del
predetto decreto legislativo;
b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori
di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di
trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n.488.
2. Restano, altresì, confermati con la medesima
decorrenza:
a) il concorso dello Stato al finanziamento della
gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui
all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17
maggio 1999, n.144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n.38;
b) il regime contributivo delle erogazioni
previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo
60 della legge 17 maggio 1999, n.144.
Art. 34.
(Sgravi per i nuovi assunti).
1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti
pubblici economici, operanti nelle regioni Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è
riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento
delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per
un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo
lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro
carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni
per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende
riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro,
relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga
instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di
lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette
agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite
all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera
a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è
subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione
delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti
del Trattato istitutivo della Comunità europea, di cui alla
legge 14 ottobre 1957, n.1203.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche per
i territori individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei limiti della
disciplina degli aiuti di importanza minore (de minimis)
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001; sono cumulabili altri benefici eventualmente
concessi ai sensi del predetto regolamento, purché non venga
superato il limite massimo ivi stabilito.
Capo VIII
INTERVENTI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 35.
(Limiti di impegno).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i
limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi
indicati.
Art. 36.
(Fondo investimenti).
1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun
Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni
comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi
investimenti autorizzati.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro competente, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio
che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo può essere
rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni.
Art. 37.
(Finanziamento delle grandi opere).
1. Per il finanziamento del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello
regionale e locale, la Cassa depositi e prestiti può, anche in
deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei
soggetti pubblici o privati ai quali fanno carico gli studi,
la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere,
mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, di
prestazione di servizi e di assunzione di partecipazioni.
2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le
operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di
provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria
attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n.284, anche fondi rivenienti dal collocamento
sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti
finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane,
banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di
investimento.
3. L'attività di finanziamento di cui ai commi 1 e 2 è
svolta dalla Cassa depositi e prestiti preferibilmente in
collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o
estere, privilegiando la realizzazione delle opere con la
forma della finanza di progetto.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono
stabiliti limiti, condizioni e modalità di finanziamento.
5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità
operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti
di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo le parole: "I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende" sono inserite le seguenti: "nonché della Cassa
depositi e prestiti", e dopo le parole: "Le predette aziende o
enti" sono inserite le seguenti: "e la Cassa depositi e
prestiti".
Capo IX
ALTRI INTERVENTI
Art. 38.
(Beni mobili registrati sequestrati
e confiscati).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è emanato, previ pareri del Consiglio di
Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un
regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n.400, che provvede a:
a) determinare le ipotesi, derivanti da
circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di
sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili
registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima
del provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire modalità alternative alla
restituzione del bene al proprietario, qualora ricorrano
circostanze o eventi eccezionali;
c) semplificare il procedimento di sequestro
amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o
distruzione dei veicoli confiscati;
d) semplificare ed uniformare il procedimento
sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione
stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, e agli
articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i
veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie
della confisca e del fermo vengano affidati, in via
prioritaria, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati
in solido.
2. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati
devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro
un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle
somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per
l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è
utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie
all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici
della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e
della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese
procedurali.
Art. 39.
(Fondi per le vittime dell'estorsione,
dell'usura e della mafia).
1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999,
n.44, è inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo
di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui
all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le
vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo
1996, n.108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato
è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo,
nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui
alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è
esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma
4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di
ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo
sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
e dell'usura".
2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999,
n.512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme
recuperate attraverso la surroga sono versate dal
concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso".
Art. 40.
(Interventi vari).
1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della
legge 23 dicembre 1998, n.448, è sospesa per il triennio
2002-2004.
2. Sono abrogati gli articoli 15 e 53 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n.180, e il comma 1, lettera b), dell'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 28 luglio 1998, n.463.
3. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre
2000, n.388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"r-bis) legge 8 marzo 2000, n.53, articolo 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n.383, articolo
13".
4. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della
legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole da "aumentabili di
lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di
euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo
di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle
maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale
scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al
raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di
euro".
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di avere applicazione le riserve
all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1965, n.1074, con leggi entrate in vigore
anteriormente.
6. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002
dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia
di bilancio.
7. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera
1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al
regolamento (CEE) n.3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre
1992, ed al regolamento (CEE) n.536/93 della Commissione, del
9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le
modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del
decreto-legge 1^ marzo 1999, n.43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n.118.
8. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire
eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si
verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento
del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1,
commi 15 e 16, del decreto-legge 1^ marzo 1999, n.43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,
n.118.
9. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre
2000, n.388, le parole: "da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione"
sono sostituite dalle seguenti: "a favore della regione Valle
d'Aosta".
10. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203,
i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli
impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola
di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai
nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale
o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne
sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e
che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato
decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
11. L'esercizio degli impianti di cui al comma 10 è
consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente
dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell'ambiente del 18 aprile 2000.
12. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio
1999, n.28, e successive modificazioni, è abrogato.
L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto
articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
13. La carta di credito formativa per i cittadini italiani
che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui
all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste,
ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del
2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella
suddetta legge.
14. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, le disposizioni di
cui alla legge 11 giugno 1971, n.426, e successive
modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e
manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
15. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.488, e
successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal
2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.388, si estende agli
esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di
cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere
dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali
legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad
un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per
queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le
modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.
16. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti
dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonché,
per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo
80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il
limite massimo di 4 milioni di euro.
17. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni
dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della
sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in
presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate al terzo comma dell'articolo
2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale
articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200
a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle
ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera
b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella
presente legge non è trasmissibile agli eredi".
18. L'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n.97, è
abrogato; l'articolo 4 della medesima legge è sostituito dal
seguente:
"Art. 4. - (Agevolazioni per la conservazione
dell'integrità dell'azienda agricola). - 1. Il
trasferimento a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreni
agricoli ad agricoltori a titolo principale che si impegnano a
costituire un compendio unico e a condurlo per un periodo di
almeno dieci anni sono esenti da imposta di registro,
ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. Le
proprietà fondiarie e le relative pertinenze costituite in
compendio unico sono considerate unità indivisibili e non
possono essere assegnate che a un unico erede, destinatario di
donazione, acquirente o affittuario. In caso di violazioni
sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi,
maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte evase.
2. All'agricoltore a titolo principale che acquisti
a qualsiasi titolo un fondo agricolo di cui al comma 1 possono
essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 3, mutui
decennali a tasso agevolato, con copertura degli interessi
pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne
l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da
corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della
presente legge.
3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, è costituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo
dell'importo di 2.320.000 euro annui.
4. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi
1 e 2 sono ridotti ad un quarto.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono con proprie leggi le aziende montane,
favorendone costituzione e mantenimento".
19. La somma derivante dall'accordo transattivo
sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison
spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5
- capitolo 7082 - dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno
2002.
20. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n.388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania,
Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3
dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n.2057, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di
versamento delle somme dovute a titolo di tributi e
contributi, possono regolarizzare la propria posizione
relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare
dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei
versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi,
entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono
essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali,
di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il
termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma
1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli
da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo
alla scadenza dell'ultima rata.
4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n.266,
si interpreta nel senso che qualora il contribuente
interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o
più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e
dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n.341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di
versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza
dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia
di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11
della legge 7 agosto 1997, n.266, non si applicano alla
procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamento delle somme di cui al
comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi
effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque
entro il 1^ gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di
sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si
applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti
previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli
enti impositori";
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono
sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni
concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al
presente articolo".
21. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive
modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4
per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui
all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all'articolo 35 della presente legge.
22. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n.35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento
degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese
effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa
dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994,
anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei
piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione
presentata anche successivamente al periodo di
preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per
l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle
imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di
cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa
danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso
sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le
scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n.35, sono stabiliti i criteri e le modalità di
attuazione del presente comma, in sostituzione delle
disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro,
emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84
del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l'annullamento
delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime
disposizioni.
23. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici
dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che
non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di
trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n.1229, è ammessa anche per le indennità riscosse negli anni
antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate
nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n.342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002,
oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere
dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate
estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo
35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà
luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.
24. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello
qualora l'esame mammografico lo richieda". Le risorse
disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono
conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2002.
25. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della
competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno
2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, sono estesi
nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le
navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero
anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di
proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con
esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei
predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai
vincoli della Commissione delle Comunità europee, ai sensi
degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunità europea, e successive modificazioni.
26. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999,
n.410, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquanta mesi".
Art. 41.
(Disposizioni in materia di
trasmissioni televisive).
1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, e successive modificazioni, al numero 123-ter),
dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite"
sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni
televisive punto-punto".
Art. 42.
(Cessione di credito della regione Sicilia).
1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte
dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55
della legge 23 dicembre 1999, n.488, e da successivi
provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della
corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarietà
nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, può
formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al
fine di attualizzare i relativi importi.
Art. 43.
(Regime fiscale dei trasferimenti
di beni immobili).
1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, si intende applicabile
nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in
piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,
regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o
regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria
dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche
nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di
altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 44.
(Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate
nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni,
gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese di conto capitale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n.468, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi
futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della
stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 45.
(Copertura finanziaria ed
entrata in vigore).
1. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le
nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di
parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, secondo il
prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
2002.
Tabella 1
(Articolo 23, comma 2)
CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE
... (omissis) ...
Tabella 2
(Articolo 35, comma 1)
... (omissis) ...
... (omissis) ...
Prospetto di Copertura
(Articolo 45, comma 1)
... (omissis) ...
... (omissis) ...
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
... (omissis) ...
... (omissis) ...
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
... (omissis) ...
... (omissis) ...
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA
Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA
LE SPESE IN CONTO CAPITALE
... (omissis) ...
Tabella D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA
LE SPESE IN CONTO CAPITALE
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Tabella E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
... (omissis) ...
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
... (omissis) ...
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
... (omissis) ...
Tabella F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...