XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1977




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, le parole: "nella carriera di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "nell'arco di tutta la vita lavorativa comunque e dovunque svolta".
        2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è abrogato.
        3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con decorrenza 1^ gennaio 1993.
        4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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