XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1977
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 maggio
1970, n. 336, le parole: "nella carriera di appartenenza" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'arco di tutta la vita
lavorativa comunque e dovunque svolta".
2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con
decorrenza 1^ gennaio 1993.
4. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.