XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1937
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni in
materia di promozione del patrimonio storico-culturale e di
valorizzazione delle attivitā culturali relative al proprio
territorio, tutelano e valorizzano i dialetti di origine
locale nella loro espressione orale e nel loro utilizzo
letterario, presenti e riconoscibili in porzioni del
territorio regionale, coincidenti o meno con circoscrizioni
amministrative subregionali.
Art. 2.
1. Le regioni sostengono le attivitā rivolte alla tutela
ed alla valorizzazione dei dialetti e del patrimonio
letterario dialettale.
2. Le attivitā di cui al comma 1 comprendono i seguenti
settori:
a) studi e ricerche;
b) realizzazione di sussidi all'attivitā
didattica;
c) iniziative scolastiche, di intesa con le
istituzioni scolastiche e con gli enti locali competenti;
d) corsi di formazione e di aggiornamento,
seminari e convegni;
e) iniziative editoriali, discografiche,
audiovisive, multimediali ed espositive;
f) costituzione ed incremento di fondi
bibliografici o di archivi sonori;
g) manifestazioni, spettacoli, trasmissioni
radiofoniche e televisive, produzioni artistiche.
Art. 3.
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo
2, le regioni possono, tra l'altro:
a) in collaborazione con province, comunitā
montane e comuni, stipulare convenzioni con istituti
universitari, centri di documentazione e di ricerca, pubblici
e privati, enti ed associazioni culturali non aventi fini di
lucro, organi collegiali scolastici;
b) assegnare borse di studio e premi per tesi di
laurea riguardanti i dialetti delle regioni.
Art. 4.
1. Nelle scuole materne ed elementari l'educazione
linguistica e l'insegnamento delle forme espressive
dell'infanzia assumono ad oggetto anche il dialetto locale e
gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunitā locali.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio
dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo
21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti
dell'orario curricolare complessivo definito a livello
nazionale e in conformitā agli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, stabiliscono tempi di svolgimento e
metodologie di attivitā didattiche e integrative concernenti
l'insegnamento della cultura locale nelle sue espressioni
dialettali, e delle tradizioni delle comunitā locali.
3. Ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15
marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche, sia
singolarmente sia in forma associata, possono realizzare
ampliamenti dell'offerta formativa o percorsi formativi per
gli adulti che prevedano l'insegnamento o l'uso del dialetto
locale. Ai fini di cui al presente comma le medesime
istituzioni possono stipulare contratti di prestazione d'opera
secondo le modalitā di cui all'articolo 40, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
4. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, di
sperimentazione e di sviluppo, le istituzioni scolastiche
possono adottare, anche in forma associata, iniziative nel
campo dello studio dei dialetti e delle tradizioni culturali
delle comunitā locali, e perseguire attivitā di formazione e
di aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime. A
tale scopo le medesime istituzioni possono stipulare
convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata
legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 5.
1. Ai fini della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, le universitā degli studi,
nell'ambito della loro autonomia, assumono ogni iniziativa
finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attivitā
culturali e formative a sostegno delle finalitā della presente
legge.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e
3, pari a euro 1.549.370 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.