XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1937




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di promozione del patrimonio storico-culturale e di valorizzazione delle attivitā culturali relative al proprio territorio, tutelano e valorizzano i dialetti di origine locale nella loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario, presenti e riconoscibili in porzioni del territorio regionale, coincidenti o meno con circoscrizioni amministrative subregionali.


Art. 2.

        1. Le regioni sostengono le attivitā rivolte alla tutela ed alla valorizzazione dei dialetti e del patrimonio letterario dialettale.
        2. Le attivitā di cui al comma 1 comprendono i seguenti settori:

            a) studi e ricerche;

            b) realizzazione di sussidi all'attivitā didattica;

            c) iniziative scolastiche, di intesa con le istituzioni scolastiche e con gli enti locali competenti;

            d) corsi di formazione e di aggiornamento, seminari e convegni;

            e) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;

            f) costituzione ed incremento di fondi bibliografici o di archivi sonori;

            g) manifestazioni, spettacoli, trasmissioni radiofoniche e televisive, produzioni artistiche.

Art. 3.

        1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, le regioni possono, tra l'altro:

            a) in collaborazione con province, comunitā montane e comuni, stipulare convenzioni con istituti universitari, centri di documentazione e di ricerca, pubblici e privati, enti ed associazioni culturali non aventi fini di lucro, organi collegiali scolastici;

            b) assegnare borse di studio e premi per tesi di laurea riguardanti i dialetti delle regioni.


Art. 4.

        1. Nelle scuole materne ed elementari l'educazione linguistica e l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia assumono ad oggetto anche il dialetto locale e gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunitā locali.
        2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e in conformitā agli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, stabiliscono tempi di svolgimento e metodologie di attivitā didattiche e integrative concernenti l'insegnamento della cultura locale nelle sue espressioni dialettali, e delle tradizioni delle comunitā locali.
        3. Ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa o percorsi formativi per gli adulti che prevedano l'insegnamento o l'uso del dialetto locale. Ai fini di cui al presente comma le medesime istituzioni possono stipulare contratti di prestazione d'opera secondo le modalitā di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
        4. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, le istituzioni scolastiche possono adottare, anche in forma associata, iniziative nel campo dello studio dei dialetti e delle tradizioni culturali delle comunitā locali, e perseguire attivitā di formazione e di aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime. A tale scopo le medesime istituzioni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59.


Art. 5.

        1. Ai fini della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, le universitā degli studi, nell'ambito della loro autonomia, assumono ogni iniziativa finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attivitā culturali e formative a sostegno delle finalitā della presente legge.


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3, pari a euro 1.549.370 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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