XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1935




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla medesima tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste".


Art. 2.

        1. All'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle sostanze contenenti idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC) che sostituiscono le sostanze lesive".



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