XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1935
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e
successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, sono stabiliti, in conformità alle
disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione
progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data
fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui
alla tabella A, allegata alla presente legge, per la
manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già
venduti ed installati alla data di entrata in vigore della
presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione
dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B,
allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli
usi essenziali delle sostanze di cui alla medesima tabella B,
relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a
quanto previsto dal presente comma. La produzione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e
l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B
allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008,
fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non
comprese nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.
3093/94, secondo le definizioni ivi previste".
Art. 2.
1. All'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo si applicano anche alle sostanze contenenti
idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC) che
sostituiscono le sostanze lesive".