|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a
ratificare il Trattato tra la
Repubblica italiana ed il
Regno di Spagna per il
perseguimento di gravi reati
attraverso il superamento
dell'estradizione in uno
spazio di giustizia comune,
fatto a Roma il 28 novembre
2000, di seguito denominato
"Trattato". |
Identico. |
|
|
|
|
1. Piena ed intera
esecuzione è data al Trattato
di cui all'articolo 1, a
decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto
dall'articolo 10 del Trattato
stesso. |
Identico. |
|
NORME DI ADEGUAMENTO |
NORME DI ADEGUAMENTO |
|
Procedura passiva di |
Procedura passiva di |
|
|
|
| 1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del Trattato, la polizia giudiziaria procede |
1. Identico. |
|
all'arresto della
persona ricercata. Essa
provvede altresì al sequestro
del corpo del reato e delle
cose pertinenti al reato. |
|
2. L'autorità che ha
proceduto all'arresto ne
informa immediatamente il
Ministero della giustizia ed
al più presto, e comunque non
oltre quarantotto ore, pone
l'arrestato a disposizione
del presidente della corte
d'appello nel cui distretto
l'arresto è avvenuto,
mediante la trasmissione del
relativo verbale. |
2. Identico. |
|
3. Quando non deve
disporre la liberazione
dell'arrestato per mancanza
di uno dei requisiti previsti
dagli articoli 1 e 4, comma
1, del Trattato, il
presidente della corte
d'appello, entro quarantotto
ore dal ricevimento del
verbale di arresto, lo
convalida con ordinanza
disponendo l'applicazione di
misura coercitiva. Dei
provvedimenti dati informa
immediatamente il Ministero
della giustizia. |
3. Quando non deve
disporre la liberazione
dell'arrestato per mancanza
di uno dei requisiti previsti
dagli articoli 1 e 4, comma
1, del Trattato, il
presidente della corte
d'appello, entro quarantotto
ore dal ricevimento del
verbale di arresto, lo
convalida con ordinanza
motivata a pena di nullità
disponendo l'applicazione di
misura coercitiva. Dei
provvedimenti dati informa
immediatamente il Ministero
della giustizia. |
|
4. Se l'arresto non
è convalidato nel termine di
cui al comma 3, la persona è
immediatamente posta in
libertà. |
|
5. La persona
arrestata è posta in libertà
nei casi previsti
dall'articolo 4, comma 3, del
Trattato. |
|
4. Copia
dell'ordinanza viene
notificata alla persona
arrestata con l'invito a
nominare un difensore di
fiducia designando, in
difetto di tale nomina, un
difensore di ufficio ai sensi
dell'articolo 97, comma 3,
del codice di procedura
penale. L'eventuale nomina
del difensore deve essere
comunicata immediatamente al
presidente della corte
d'appello, anche a mezzo
telefax, dalla direzione
della casa di reclusione o
depositata senza ritardo
presso la cancelleria della
corte d'appello. |
6. Identico. |
|
5. Al fine di quanto
previsto dall'articolo 4,
comma 3, del Trattato, il
Ministero della giustizia
comunica, anche a mezzo
telefax, al presidente della
corte d'appello l'avvenuto
arrivo della richiesta di
consegna. |
7. Identico. |
| 6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III |
8. Identico. |
|
del titolo III del libro
III del medesimo codice.
Nell'applicazione delle
misure coercitive si tiene
conto in particolare
dell'esigenza di garantire
che la persona della quale è
richiesta la consegna non si
sottragga alla stessa in caso
di decisione favorevole. |
|
|
|
|
1. Il Ministero della
giustizia trasmette ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del
Trattato, e comunque non
oltre il termine di venti
giorni dal ricevimento, la
richiesta di consegna al
presidente della corte
d'appello nel cui distretto è
stata arrestata
preliminarmente la persona
richiesta o dove la stessa vi
ha la propria residenza o
dimora. |
1. Identico. |
|
2. Ricevuta la
richiesta di consegna il
presidente della corte
d'appello decide
immediatamente con ordinanza
sull'applicazione di misura
coercitiva alla persona di
cui è richiesta la consegna,
qualora non abbia già
provveduto, e fissa l'udienza
per la decisione entro il
termine massimo di venti
giorni dal ricevimento della
richiesta di cui al comma 1,
con decreto da comunicare al
procuratore generale e da
notificare alla persona della
quale è richiesta la
consegna, nonché al suo
difensore, almeno cinque
giorni prima, a pena di
nullità. |
2. Ricevuta la
richiesta di consegna il
presidente della corte
d'appello decide
immediatamente con ordinanza
motivata a pena di
nullità sull'applicazione
di misura coercitiva alla
persona di cui è richiesta la
consegna, qualora non abbia
già provveduto, e fissa
l'udienza per la decisione
entro il termine massimo di
venti giorni dal ricevimento
della richiesta di cui al
comma 1, con decreto da
comunicare al procuratore
generale e da notificare alla
persona della quale è
richiesta la consegna, nonché
al suo difensore, almeno
cinque giorni prima, a pena
di nullità. |
|
3. La richiesta di
consegna, con i documenti
allegati previsti
dall'articolo 3, comma 3, del
Trattato, è depositata al
momento dell'emissione del
decreto di fissazione
dell'udienza di cui al comma
2. Le parti hanno diritto ad
ottenerne copia. |
3. Identico. |
|
4. Se la persona della
quale è richiesta la consegna
non ha ancora nominato un
difensore il presidente della
corte d'appello, con il
decreto di fissazione
dell'udienza per la
decisione, nomina un
difensore di ufficio ai sensi
dell'articolo 97, comma 3,
del codice di procedura
penale, e avvisa la persona
della facoltà di nominare un
difensore di fiducia. |
4. Identico. |
|
5. Il presidente della
corte d'appello procede in
camera di consiglio e decide
con ordinanza sulla richiesta
di consegna, dopo avere
assunto le eventuali
ulteriori informazioni
ritenute necessarie e dopo
avere sentito il pubblico
ministero, il difensore e, se
compare, la persona della
quale è richiesta la
consegna. |
5. La corte
d'appello procede in camera
di consiglio e decide con
sentenza sulla
richiesta di consegna, dopo
avere assunto le eventuali
ulteriori informazioni
ritenute necessarie e dopo
avere sentito il pubblico
ministero, il difensore e, se
compare, la persona della
quale è richiesta la
consegna. |
|
6. Il presidente della
corte d'appello dà immediata
lettura dell'ordinanza. La
lettura equivale a
notificazione per le parti.
Le parti hanno diritto ad
ottenerne copia. |
6. Il presidente della
corte d'appello dà immediata
lettura della sentenza.
La lettura equivale a
notificazione per le parti.
Le parti hanno diritto ad
ottenerne copia. |
|
7. L'ordinanza è
immediatamente comunicata,
anche a mezzo telefax, al
Ministero della giustizia. |
7. La sentenza è
immediatamente comunicata,
anche a mezzo telefax, al
Ministero della giustizia. |
|
8. L'avviso di
deposito del provvedimento è
immediatamente notificato al
difensore e alla persona di
cui è richiesta la consegna e
comunicato al pubblico
ministero. |
8. Identico. |
|
9. Con la decisione
favorevole alla consegna è
disposta la custodia
cautelare se la persona non è
già detenuta a tale fine. Con
la decisione contraria alla
consegna è disposta la
liberazione della persona
richiesta in consegna se
detenuta a tale fine. |
9. Identico. |
|
|
|
|
1. Immediatamente dopo
l'arresto preliminare e
comunque entro cinque giorni
dalla convalida prevista
dall'articolo 3, comma 3, o
dall'esecuzione della misura
coercitiva di cui
all'articolo 4, comma 2, il
presidente della corte
d'appello provvede
all'identificazione della
persona arrestata, o
sottoposta a misura
coercitiva, e ne raccoglie
l'eventuale consenso alla
consegna. La persona
arrestata o sottoposta a
misura coercitiva è
preventivamente informata dei
dati comunicati dal Regno di
Spagna ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del Trattato. |
1. Identico. |
| 2. Il difensore designato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data |
2. Identico. |
|
fissata per gli
adempimenti di cui al comma 1
del presente articolo e ha
diritto ad assistervi. |
|
3. La persona della
quale è richiesta la consegna
può, prima della conclusione
dell'udienza in camera di
consiglio di cui all'articolo
4, comma 5, dichiarare a
verbale, nel corso
dell'udienza o con
dichiarazione sottoscritta
indirizzata al direttore
della casa di reclusione, che
consente ad essere
consegnata. Immediatamente
dopo avere ricevuto tale
dichiarazione di consenso il
direttore della casa di
reclusione la trasmette,
anche a mezzo telefax, al
presidente della corte
d'appello. |
3. Identico. |
|
4. Il consenso
prestato è irrevocabile. |
4. Identico. |
|
5. In caso di
dichiarazione di consenso di
cui ai commi 1 e 3, il
presidente della corte
d'appello provvede senza
ritardo alla decisione sulla
richiesta di consegna. |
5. Identico. |
|
6. Quando la decisione
è assunta senza che si sia
svolta l'udienza di cui
all'articolo 4, comma 5,
l'ordinanza è depositata
senza ritardo in cancelleria,
l'avviso di deposito è
immediatamente notificato al
difensore e alla persona di
cui è richiesta la consegna e
comunicato al pubblico
ministero. Si applica
l'articolo 4, comma 7. |
6. Quando la decisione
è assunta senza che si sia
svolta l'udienza di cui
all'articolo 4, comma 5,
la sentenza è
depositata senza ritardo in
cancelleria, l'avviso di
deposito è immediatamente
notificato al difensore e
alla persona di cui è
richiesta la consegna e
comunicato al pubblico
ministero. Si applica
l'articolo 4, comma 7. |
|
|
|
|
1. Contro le ordinanze
che hanno deciso sulla
consegna e contro quelle che
hanno deciso
sull'applicazione di misura
coercitiva, può essere
proposto ricorso per
cassazione, per violazione di
legge, dal procuratore
generale, dall'interessato e
dal suo difensore entro
cinque giorni dalla
comunicazione o notificazione
dell'avviso di deposito. |
1. Contro i
provvedimenti che hanno
deciso sulla consegna e
contro quelli che hanno
deciso sull'applicazione di
misura coercitiva, può essere
proposto ricorso per
cassazione, per violazione di
legge, dal procuratore
generale, dall'interessato e
dal suo difensore entro
dieci giorni dalla
comunicazione o notificazione
dell'avviso di deposito. |
|
2. Il ricorso sospende
l'esecuzione della sentenza.
Tuttavia il Ministero
della giustizia, qualora sia
prossima la scadenza del
termine di cui all'articolo
5, comma 1, del Trattato, può
disporre l'esecuzione della
consegna prima della
decisione sul ricorso, se il
Regno di Spagna dichiara di
impegnarsi a riconsegnare la
persona estradata in caso di
annullamento dell'ordinanza
impugnata. |
2. Il ricorso sospende
l'esecuzione della
sentenza. |
|
3. La Corte di
cassazione decide entro venti
giorni dalla ricezione degli
atti osservando le forme
previste dall'articolo 127
del codice di procedura
penale. L'avviso dell'udienza
è comunicato o notificato
almeno cinque giorni prima
dell'udienza. La decisione è
immediatamente depositata con
la contestuale
motivazione. |
3. Identico. |
|
4. Qualora non sia
possibile procedere alla
redazione immediata dei
motivi della decisione, la
Corte di cassazione vi
provvede non oltre il quinto
giorno da quello della
pronuncia. |
4. Identico. |
|
5. Copia del
provvedimento contenente la
decisione è trasmessa al
Ministero della giustizia,
anche a mezzo telefax,
immediatamente dopo il
deposito. |
5. Identico. |
|
6. Quando la Corte di
cassazione annulla con
rinvio, il presidente della
corte d'appello fissa
l'udienza per la decisione
entro il termine massimo di
venti giorni dal ricevimento
degli atti. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. Le eventuali
informazioni complementari
vengono richieste senza
ritardo direttamente
all'autorità giudiziaria del
Regno di Spagna dal
presidente della corte
d'appello competente, anche a
mezzo del servizio per la
cooperazione internazionale
di polizia. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Il Ministero della
giustizia comunica
immediatamente al Regno di
Spagna la decisione sulla
richiesta di consegna. Se
questa è positiva comunica al
servizio per la cooperazione
internazionale di polizia che
la persona richiesta in
consegna può essere
consegnata. |
Identico. |
|
2. Nel caso previsto
dall'articolo 6, comma 1, del
Trattato, il Ministero della
giustizia comunica altresì
che l'esecuzione della
consegna è rinviata e indica,
se possibile, il termine
finale del rinvio. |
|
(Principio di |
|
1. La consegna è
sempre subordinata alla
condizione espressa che, per
un fatto anteriore alla
consegna diverso da quello
per il quale è stata
concessa, il soggetto
consegnato non venga
sottoposto a restrizione
della libertà personale in
esecuzione di una pena o
misura di sicurezza né
assoggettato ad altra misura
restrittiva della libertà
personale né consegnato ad
altro Stato. |
|
2. La disposizione del
comma 1 non si applica quando
il soggetto consegnato,
avendone avuta la
possibilità, non ha lasciato
il territorio dello Stato al
quale è stato consegnato
trascorsi quarantacinque
giorni dalla sua definitiva
liberazione ovvero, avendolo
lasciato, vi ha fatto
volontariamente ritorno. |
|
3. Il Ministro della
giustizia verifica
l'osservanza delle
disposizioni di cui al
presente articolo. |
|
|
|
|
1. Il Ministero della
giustizia assume la decisione
sul trasferimento temporaneo
di cui all'articolo 6, comma
2, del Trattato, sentita
l'autorità giudiziaria
competente per il
procedimento penale in corso
nello Stato o per
l'esecuzione della pena. |
Identico. |
| 2. Il Ministero della giustizia concorda, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Trattato, con la competente autorità del Regno di Spagna la durata e le condizioni del trasferimento temporaneo ed, |
|
eventualmente, sentita
l'autorità giudiziaria che
procede penalmente nello
Stato, l'utilizzo, in
alternativa, del sistema
della videoconferenza. |
|
Procedura attiva di |
Procedura attiva di |
|
|
|
|
1. La richiesta di
consegna ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del
Trattato, è avanzata al
Ministero della giustizia del
Regno di Spagna, nelle forme
previste dal Trattato, dal
procuratore generale presso
la corte d'appello nel cui
distretto si procede o è
stata pronunciata la sentenza
di condanna. Della richiesta
è data immediata
comunicazione al Ministero
della giustizia ed al
servizio per la cooperazione
internazionale di polizia. |
Identico. |
|
2. Quando riceve
comunicazione della decisione
sulla richiesta, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del
Trattato, dalla competente
autorità del Regno di Spagna,
il procuratore generale
presso la corte d'appello ne
dà immediata comunicazione al
Ministero della giustizia. |
|
|
|
|
1. Qualora sia necessario
avanzare una richiesta di
arresto preliminare ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del
Trattato, il procuratore
generale presso la corte
d'appello nel cui distretto
si procede o è stata
pronunciata la sentenza di
condanna richiede, anche
tramite il servizio per la
cooperazione internazionale
di polizia alla competente
autorità del Regno di Spagna,
con le forme previste dal
Trattato, l'arresto
preliminare urgente. Della
richiesta è data immediata
comunicazione al Ministero
della giustizia ed al
servizio per la cooperazione
internazionale di polizia. |
Identico. |
|
Concorso di richieste di |
Concorso di richieste di |
|
|
|
|
1. Il Ministero della
giustizia procede a
consultazioni con la
competente autorità del Regno
di Spagna, al fine di
assumere la decisione sulla
priorità nella consegna, in
caso di concorso di richieste
di cui all'articolo 8, comma
2, del Trattato. |
Identico. |
Frontespizio |
Pareri |